Sentenza emessa dal tribunale di Torino

N. R.G. 10697/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
QUINTA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Marco Buzano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10697/2013 promossa da:
….
.rappresentati e difesi dall’avv. CARAPELLE ROBERTO,..

PARTI RICORRENTI

contro

INPS
(80078750587), rappresentato e difeso dall’avv. BORLA FRANCA, …

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO,
….

PARTI CONVENUTE

MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, in qualità di vice procuratori onorari in servizio da molti anni presso la Procura della Repubblica di Torino, hanno convenuto in giudizio l’INPS e il Ministero della Giustizia per ottenere l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art.2, c. 26, L.335/95 e il versamento dei relativi contributi previdenziali.
L’INPS si è costituito in giudizio eccependo l’improponibilità o inammissibilità del ricorso per mancanza di una valida domanda amministrativa e contestando nel merito il Il Ministero della Giustizia, rimasto in un primo tempo contumace, si è poi costituito
tardivamente in giudizio chiedendo al giudice di respingere il ricorso.
La causa è stata decisa all’udienza di discussione del 7.7.14 senza lo svolgimento di attività istruttoria.
1) Eccezione di improponibilità o inammissibilità del ricorso
Nel costituirsi in giudizio, l’INPS aveva eccepito l’improponibilità o inammissibilità del ricorso perché le domande amministrative erano state sottoscritte dall’avvocato anzichè dai ricorrenti.
fondamento della pretesa.All’udienza del 12.5.14 sono state però prodotte in giudizio le deleghe rilasciate all’avvocato Carapelle per la presentazione in via telematica del ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell’INPS e la difesa dell’Istituto ha rinunciato all’eccezione procedurale, fermo restando che la prima data valida di richiesta all’Istituto avrebbe dovuto essere considerata quella di presentazione del ricorso amministrativo in via telematica.
2) Merito
Nel merito, le domande sono fondate e devono essere accolte.
I ricorrenti sono tutti vice procuratori onorari in servizio da oltre 10 anni presso la Procura della Repubblica di Torino (come risulta dalle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura allegate al ricorso).
Come è noto, l’incarico di vice procuratore onorario – al pari di quello di giudice onorario di Tribunale – è in teoria di carattere temporaneo, essendo previsto che abbia una durata di 3 anni e che sia prorogabile per una sola volta per un uguale periodo di tempo.
Di fatto, a causa dei numerosi provvedimenti di proroga ex lege intervenuti in questi anni, i VPO e i GOT hanno continuato a restare in servizio anche dopo la scadenza Il compenso dei VPO è attualmente disciplinato dall’art.3 bis del D.L. 2.10.2008 n.151,
conv. in L. 28.11.2008 n.186, che ha previsto che “ai vice procuratori onorari spettaun’indennità giornaliera di euro 98 per l’espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:
a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;
b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a),  delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge”.
E’ poi prevista la corresponsione di un’ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore giornaliere
dell’incarico.

I ricorrenti – che hanno svolto con regolarità le funzioni di VPO, percependo i compensi di cui alla documentazione fiscale prodotta in giudizio – lamentano di essere privi di copertura assicurativa e chiedono l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art.2, c.26, L.335/95 e il versamento dei relativi contributi previdenziali. L’art.2, c.26, della legge 335/95 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso un’apposita Gestione separata, presso l’Inps, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971 n.426”.
Come è stato anche rilevato dalla difesa dell’INPS, la norma di cui all’art.2, lettera a), dell’art.49 del D.P.R. 917/86 è stata trasfusa, nel testo novellato del TUIR, nella norma di cui all’art.50, comma 1, lett. c-bis che recita: “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, (……) c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodoconcernente
redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.
Ciò posto, occorre rilevare che nell’attività dei VPO sono pienamente ravvisabili i requisiti di cui al citato art.50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR: – si tratta certamente di rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione perché i VPO collaborano con i magistrati della Procura della Repubblica nello svolgimento delle funzioni giudiziarie, ma non hanno alcun vincolo di subordinazione e non rientrano nella
categoria dei pubblici dipendenti; – il loro rapporto è sicuramente unitario e continuativo perché si svolge con assoluta regolarità (anche se non necessariamente con cadenza quotidiana) e con il coordinamento dei magistrati della Procura della Repubblica che provvedono al rilascio di apposite deleghe per il compimento delle singole attività; – è caratterizzato da una retribuzione prestabilita, costituita da un’indennità giornaliera di euro 98, aumentata di altri euro 98 qualora l’impegno lavorativo superi le cinque ore giornaliere.
Sussistono quindi tutti i presupposti per l’iscrizione dei VPO alla Gestione separata di L’INPS nega il diritto dei ricorrenti all’iscrizione nella Gestione separata per la mancanza di un’apposita previsione normativa e per l’impossibilità di effettuare un’applicazione analogica delle disposizioni riguardanti i comuni rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: rileva in particolare che i VPO non potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del 3° comma dell’art.61 del D.Lgs 276/03, non essendo prevista la loro iscrizione in appositi albi professionali. Non ritiene il Tribunale di potere condividere la tesi dell’Istituto.

La mancanza di un’apposita previsione normativa non appare determinante, considerato che lo stesso INPS riconosce che “costituisce principio generale del nostro ordinamento cui all’art.2, c. 26, L.335/95.che ad ogni attività lavorativa, svolta sia in forma subordinata che autonoma, debba corrispondere la necessaria copertura contributiva ed assicurativa” (pag.3 della memoria difensiva): non si vede perché non si possa riconoscere il diritto dei VPO all’iscrizione nella Gestione separata – qualora ne ricorrano i presupposti – indipendentemente da un’espressa previsione della loro specifica attività lavorativa.
Non si tratta di applicare analogicamente delle norme previste per altre situazioni, ma di riconoscere – sulla base degli elementi di fatto e di diritto sopra indicati – che anche l’attività dei VPO rientra nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è prevista l’iscrizione alla Gestione separata.
Né appare determinante la non riconducibilità dei rapporti di lavoro dei VPO ai contratti a progetto di cui all’art.61 del D.Lgs. 276/03 perché la norma di cui all’art.2, c.26, della legge 335/95 non richiama la normativa del lavoro a progetto (che all’epoca neppure esisteva), ma ricollega l’iscrizione alla Gestione separata allo svolgimento di un’attività lavorativa che – come quella dei VPO – presenta i requisiti necessari per farla rientrare nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Non coglie neppure nel segno la difesa del Ministero della Giustizia che si limita a rilevare impossibilità di qualificare il rapporto di lavoro dei VPO come rapporto di lavoro subordinato, ma nulla dice in merito all’applicabilità delle norme relative Le domande devono essere pertanto accolte.
Il diritto all’iscrizione alla Gestione separata può essere peraltro riconosciuto ai ricorrenti unicamente dalla data di presentazione della domanda amministrativa, e cioè dal 17.4.13 (può essere infatti considerato come domanda amministrativa soltanto il ricorso al Comitato provinciale inviato in via telematica, dal momento che la domanda precedentemente presentata non era valida per mancanza di delega).
Come ha giustamente rilevato la difesa dell’INPS, infatti, per l’iscrizione alla Gestione separata non vale il principio dell’automatismo delle prestazioni, con la conseguenza che all’iscrizione nella Gestione separata.la decorrenza della copertura contributiva non può essere fatta retroagire a data anteriore alla presentazione della domanda amministrativa.
Ritiene infine il giudice che, in considerazione dell’assoluta novità della questione trattata e dell’oggettiva difficoltà di inquadramento della fattispecie, sussistano i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio.
P. Q. M.
Visto l’art. 429 c.p.c.,
– condanna l’INPS a iscrivere i ricorrenti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, L.335/95 dal 17.4.13;
– condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere il contributo previdenziale dovuto nella misura di legge;
– dichiara interamente compensate le spese di giudizio;- fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Torino, 7.7.14
Il Presidente
dott. Marco BUZANO