UNIMO presenta denuncia alla COMMISSIONE EUROPEA per violazione del diritto UE e della decisione del COMITATO EUROPEO DIRITTI SOCIALI

UNIMO annuncia di aver quest’oggi compilato il form per denuncia dello Stato Italiano alla Commissione europea, per violazione della decisione del Comitato Sociale Europeo, in qualità di co-reclamante.

Si ringrazia il gruppo di studio interno e il prof. Proietti per la consulenza, che ci consente di porre in essere la seconda fase europea di attacco, dopo il reclamo al comitato europeo per i diritti sociali:

“Thank you for having completed the form. The European Commission will process it promptly.

Are you submitting this complaint on your own behalf? no
Representative Businesses or organisation Unione Nazionale Italiana Magistrati ONorari
Title Mrs
Representative first name Rossana
Representative last name Ferrari
Representative E-mail info@unimo.eu
Representative street and number Passo S. Caterina Fieschi Adorno 4a – 3d
Representative postcode 16121
Representative town Genova
Representative country Italy
Representative telephone 00393393168124
Businesses or organisation:
Title Mrs
Firstname Rossana
Surname Ferrari
e-mail unimoricorso@gmail.com
Language italiano
Street and number Passo S. Caterina Fieschi Adorno 4a – 3d
Postcode 16121
Town Genova
Country Italy
Telephone 00393393168124
official contact for all correspondence complainant
Authority complained about name Repubblica italiana-Ministero Giustizia
Authority complained about contact person
Authority complained about email
Authority complained about
Authority complained about telephone
Authority complained about address Via Arenula, 70
Authority complained about postcode 00186
Authority complained about town Roma
Authority complained about country Italy
National measures suspected to infringe Union law Legge 28 aprile 2016, n. 57, e decreto legislativo attuativo 13 luglio 2017 n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, con riguardo in particolare alla fase transitoria destinata ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)(GURI n.177 del 31-7-2017), in relazione :

– alla disciplina transitoria per i Magistrati Onorari attualmente in servizio che: degrada le loro funzioni a ruolo ancillare, riduce sensibilmente gli emolumenti (in misura assimilabile al reddito di sussistenza), viola il principio del pro rata temporis, ignorando le corrispondenze con la figura di riferimento (Magistrato di ruolo) delle medesima anzianità di servizio e funzioni esercitate ;

– all’introduzione di un ostacolo all’accesso alla tutela pensionistica di sicurezza sociale, prevedendo (art. 25 del decreto n. 116/2017), da un lato l’ obbligatorietà della iscrizione all’ente previdenziale (gestione separata INPS – art. 2, comma 2, Legge n. 335/1995), dall’altro l’imposizione dell’obbligo contributivo interamente a carico del lavoratore. Inoltre, tale disciplina non si applica agli iscritti agli albi forensi che svolgono la funzione di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario (che invece restano iscritti alla Cassa professionale forense con la sua diversa disciplina);

– alla tutela prevista dal decreto in caso di malattia generica, che risulta ancora insufficiente e comunque ingiustificatamente peggiore di quella riconosciuta al lavoratore comparabile (magistrato di ruolo), statuendo addirittura la revoca dal servizio in caso di malattia o maternità protratta oltre sei mesi;

– alla previsione del limite massimo di quattro mandati quadriennali con rinnovi determinati previo parere degli Ordini degli Avvocati (in palese conflitto di interessi);

– alla previsione di un ultimo quadriennio di incarico con svilimento della professionalità, mediante adibizione a funzioni meramente ancillari, pure quando nei primi tre mandati quadriennali precedenti si siano svolte funzioni giurisdizionali piene;

-alla previsione di una quota variabile della indennità (idest: retribuzione) erogata sulla base del raggiungimento di obiettivi non oggettivamente prefissati, senza alcuna corrispondenza nella retribuzione della figura di riferimento professionale corrispondente (Magistrato di ruolo), con grave rischio per l’ imparzialità del Magistrato Onorario;

– al mantenimento della disparità di trattamento fra le figure di magistrati onorari, con previsione (all’art. 31, commi primo e secondo, del decreto legislativo n. 116/2017) secondo cui i Giudici Onorari di Tribunale ed i Vice-procuratori Onorari saranno retribuiti per i primi quattro anni avendo a riferimento il decreto legislativo n. 273/1989 (articoli 4 e 4-bis), mentre i Giudici di pace secondo la legge n. 374/1991 (art. 11); a sua volta, il decreto legislativo 273/1989 all’art. 4 bis prevede una irragionevole disparità di trattamento tra Vice-procuratori Onorari e Giudici Onorari di Tribunale, statuendo un compenso indennitario anche per attività di ufficio e non solo in base ad udienze solo per i primi;

– alla imposizione, a pieno regime retributivo, di retribuzioni dei Magistrati Onorari che non garantiranno il rispetto del principio di indipendenza ed imparzialità del Giudice, dunque, in spregio alla Raccomandazione CM/ Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli stati membri sui giudici.

EU law you think has been breached 1. Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 ha recepito la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, applicabile anche alle pubbliche amministrazioni (cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 7 settembre 2006, Marrosu-Sardino, C-54/04, ECLI:EU:2006:517, punto 13) ed è stato abrogato, come già evidenziato e con decorrenza dal 25 giugno 2015, dall’art. 55 d.lgs. n. 81/2015 (attuativo del c.d. Jobs act). Le norme rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 368/2001 sono l’articolo 5, comma 4-bis, sulla sanzione per il ricorso ai contratti a tempo determinato in caso di superamento della clausola di durata massima complessiva (norma ritenuta applicabile alle pubbliche amministrazioni da questa Corte nella sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo ed altri, cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C- 63/13 e C-418/13, ECLI:EU:2014:2401, punto 55) e l’articolo 6 sul principio di non discriminazione, norme ribadite negli articoli 19-29 del decreto legislativo n. 81/2015 (in particolare dagli articoli 21, commi 1 e 2, 22 e 25 del d.lgs. n. 81/2015.

Il sistema su richiamato non garantisce in modo adeguato la dissuasione a ricorrere alla reiterazione abusiva di contratti a termine, così violando – in sostanza – le direttive 1999/70/CE e 2003/88/CE.

La Repubblica Italiana (e proprio nei confronti di soggetti che garantiscono il quotidiano esercizio della giustizia, soprattutto nelle zone più periferiche del paese) insiste: nella reiterazione abusiva di contratti a termine (clausola 5 dell’accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE); nella disparità di trattamento in materia di retribuzione (clausola 5 dell’accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE) rispetto alla figura di riferimento professionale corrispondente (Magistrato di ruolo).

2. Raccomandazione Comitato Ministri europeo n. 12/2010;

Si è in precedenza illustrato che il sistema retribuivo dei Magistrati onorari non garantirà l’indipendenza e l’imparzialità.

3. VIOLAZIONE DELL’ART. 34 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA – EUCFR (2016/C 202/02)

Come noto, il principio enunciato all’art. 34 EUCFR (in particolare al paragrafo 1) è basato sugli articoli 153 e 156 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonché sull’articolo 12 della Carta Sociale Europea e sul punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

Esso deve essere rispettato dall’Unione, che deve vigilare affinché sia garantito da parte degli Stati membri l’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale ed ai servizi sociali ivi menzionati.

Nel caso posto oggi all’attenzione della Commissione è evidente come le scelte legislative della Repubblica Italiana, di fatto, non garantiscano un livello di protezione adeguato per i Giudici onorari, sia per quello che riguarda il sistema pensionistico di base, sia per quanto riguarda le altre forme di sicurezza sociale (infortunio sul lavoro, malattia professionale, malattia, maternità, disoccupazione, etc.).

Ed infatti: la disciplina introdotta dal decreto n. 116/2017 (in particolare, l’art. 25) non garantisce un livello adeguato di protezione sociale per gli eventi su richiamati; deve essere quindi confermato il giudizio negativo circa il comportamento della Repubblica Italiana, espresso nella decisione del Comitato europeo dei diritti sociali sul reclamo collettivo n. 102-2013 (procedimento cui UNIMO ha partecipato mediante osservazioni, fatte proprie dal Comitato). In tale decisione il Comitato ha evidenziato la violazione dell’art. 12 della Carta sociale europea (riveduta), con specifico riferimento alla violazione dell’impegno assunto dalla Repubblica Italiana di al fine di .

Problem description Nel giugno 2016 la Commissione EU ha chiuso negativamente il caso EU Pilot 7779/15/EMPL nei confronti dell’Italia, in merito alla compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale relativa al servizio prestato dai Magistrati Onorari.

Il 16 novembre 2016, il Comitato europeo dei diritti sociali ha adottato un parere negativo circa il trattamento previdenziale ed assistenziale riservato ai magistrati onorari italiani, in quanto del tutto negato, e affermando perciò la violazione della Carta Sociale europea per discriminazione con la figura di lavoratore di riferimento (magistrato professionale) e affermando il diritto dei magistrati onorari ad una posizione previdenziale a carico dello Stato, a prescindere dal titolo per cui esercitano le funzioni se professionale od onorario.
Dello stesso tenore, la comunicazione del 23 marzo 2017, prot. D 304831, con cui la Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo, On. Cecilia Wilkström, all’esito della riunione del 28 febbraio 2017 in cui sono state discusse le petizioni nn. 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016, 0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016 sullo statuto dei Giudici di pace in Italia, ha invitato il Ministro della Giustizia p.t. ad eliminare la «palese disparità di trattamento sul piano giuridico, economico e sociale tra Magistrati togati e onorari».
Sono pendenti altre petizioni al Parlamento europeo sulle condizioni dei giudici onorari di Tribunale. Di fatto, a circa 5000 magistrati onorari italiani viene imposto con circolari e provvedimenti organizzativi di produrre come i magistrati professionali, senza alcuna garanzia di lavoro in termini di durata, sicurezza sociale a carico del datore di lavoro, retribuzione dignitosa, protezione dai rischi sul lavoro.

Does the Member State concerned receive EU funding relating to the subject of your complaint no
Does your complaint relate to a breach of the EU Charter of Fundamental Rights? yes
Please explain how EU law is involved and which fundamental right has been breached Come illustrato in precedenza, la Repubblica Italiana continua a violare l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, soprattutto per le ragioni che rendono ancora attuale la ricostruzione – operata dal Comitato europeo dei diritti sociali nella decisione del reclamo collettivo n. 102-2013 – del comportamento violativo dell’articolo 12 della Carta sociale europea.
List of documents
Have you already taken action in the Member State concerned to try to solve this problem? yes
What action have you already taken in the Member State concerned to tackle the problem? Administrative action
What type of decision(s) resulted from your action. Non ha ancora intrapreso davanti al Giudice nazionale alcuna azione legale, ma ha in ogni sede istituzionale (audizioni al Parlamento italiano in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati; comunicazioni e convocazioni davanti al Consiglio Superiore della Magistratura; convocazioni in tavoli tecnici presso il Ministero della Giustizia ) continuato ad evidenziare la palese illegittimità della irragionevole condotta discriminatoria nei confronti del Magistrati Onorari, sia con riguardo alla assenza di tutela previdenziale ed assistenziale sia con riguardo alla illegittima retribuzione a cottimo in misura che lede la imparzialità della funzione.
Invio di contributo per parere del Consiglio di Stato con proposta di applicare la legge 217/1974 già prevista per i vice pretori onorari che ne disponeva la conferma sino all’età pensionabile e la retribuzione pari a quella della corrispondente funzione esercitata (magistrato di tribunale), con la sola esclusione della progressione di carriera: il Consiglio di Stato con parere dell’8 aprile 2017 ha espresso parere favorevole alla opzione, invitando il Governo a valutare la via indicata per i soli magistrati onorari oggi in servizio. Tale invito è rimasto lettera morta.
Has your action has been settled by a court or is pending before a court.
Why didn’t you take any action to tackle your problem in the Member State concerned?
Indicate why you are not eligible for particular remedy
Other reason for not taking action in the Member State concerned
Have you already contacted EU institutions or other services dealing with problems of this nature
Petition to the European Parliament
European Ombudsman
European Commission correspondence
European Commission complaint
SOLVIT
Other (please specify)
Are you aware of any action in the Member State concerned covering the issue you raise yes
Please specify action you are aware of in the Member State concerned Siamo informati che è già stata presentata analoga segnalazione; ad essa è stato attribuito il riferimento CHAP(2015)1071 (già CHAP (2016) 03834), presentata dalla Signora Paola Bellone, cittadina italiana e Magistrato Onorario.
Do you authorise the Commission to disclose your identity yes

Submission made: 2017-10-19 8:49 PM”