Prime criticità evidenziate nel ddl 1738

UNIMO

Unione Italiana Magistrati Onorari

Passo S. Caterina Fieschi Adorno 4a/3d

16121 Genova

Catania/Roma/Genova

14/02/2015

Al Sig. Ministro della Giustizia

On. Andrea Orlando

Prime criticita’ relative al ddl di riforma della magistratura onoraria presentato dal Governo in Senato il 13 gennaio 2015 iscritto al numero 1738

Il DDL di riforma della magistratura onoraria depositato al Senato con il n. 1738 è assolutamente divergente da quanto concordato dal Ministro con le associazioni di categoria, compresa UNIMO che è stata sempre convocata ed ha presenziato a tutte le convocazioni.

È un disegno di legge estremamente penalizzante, non diretto alla valorizzazione della magistratura onoraria e privo di qualsiasi forma di riconoscenza verso la abnegazione e la professionalità con la quale i MO attualmente in carica, molti da oltre dieci anni, hanno contribuito ad assicurare il regolare svolgimento del servizio giustizia.

1) Permanenza in servizio art. 17 della premessa.

La modulazione della residua permanenza in servizio a seconda dell’età anagrafica farà si che nessuno dei MO potrà godere di alcun regime previdenziale e molti sarebbero costretti a lasciare l’incarico ben prima di aver compiuto i 60 anni e ovviamente senza alcun riconoscimento di previdenza ed assistenza, e senza possibilità di svolgere altre professioni per la necessaria dedizione alle funzioni di magistrato svolte. In ogni caso la cessazione dal servizio al 68° anno di età è incostituzionale in quanto introduce una disparità di trattamento con altre categorie di magistrati professionali e non (vedasi i magistrati tributari entrati in servizio prima dell’ultimo concorso che ne ha riservato le funzioni alla magistratura professionale).

La permanenza in servizio sino all’età pensionabile di 70 anni, come per i magistrati togati è in linea con la raccomandazione CEDU nr. 12 del 2010 con la quale si parifica quasi in toto la posizione i diritti e i doveri dei magistrati togati e onorari.

Sotto tale profilo esiste, inoltre, un’incongruenza tra detta relazione illustrativa del ddl e il testo del disegno il quale così prevede: “Con riguardo alla durata dell’incarico sono previsti i seguenti princìpi di delega: a) prevedere, salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vi-gore del decreto legislativo possono essere confermati nell’incarico per tre quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vi-gore del decreto legislativo stesso; b) prevedere che i magistrati onorari che alla data di cui alla lettera a) non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possono essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla data di en-trata in vigore del decreto legislativo; c) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui alla lettera a) possono essere, a do-manda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui alla lettera d) per svolgere esclusivamente i compiti ine-renti all’ufficio per il processo; d) prevedere che in ogni caso l’incarico di magistrato onorario cessa col raggiungi-mento del sessantottesimo anno di età”.

Si ravvisa, dunque, l’opportunità di adeguare quanto disposto sul punto nella premessa a quanto previsto dallo schema del ddl.

In ogni caso si rileva che entrambe le previsioni non possono essere condivise poiché introducono una disparità di trattamento tra i più giovani MO (che non hanno nemmeno concluso il primo triennio di nomina) e coloro che sono in servizio, magari da dieci anni e oltre, e perché prevedono l’uscita obbligatoria dei MO che hanno raggiunto il 50° anno di età ovvero il 60° con perdita sicura di ogni chance lavorativa, soprattutto nell’ipotesi in cui questi non abbiano svolto altre attività.

Inoltre, ambedue le previsioni contrastano con quanto disposto dalla raccomandazione nr. 12/2010 del Consiglio dei Ministri europeo in materia di permanenza nelle funzioni e inamovibilità ove al paragrafo 49 così stabilisce : La certezza di permanenza nelle funzioni e linamovibilità sono elementi chiave dellindipendenza dei giudici. Di conseguenza ai giudici deve essere garantita la permanenza nelle funzioni fino al raggiungimento dell’età di pensionamento obbligatorio, se essa esiste.

Il successivo paragrafo 50 così dispone: “La permanenza nelle funzioni dei giudici deve essere stabilita dalla legge. Dopo una nomina a tempo indeterminato deve potersi disporre la destituzione solo in caso di gravi infrazioni della normativa disciplinare o penale stabilite dalla legge, o laddove il giudice non possa più esercitare le sue funzioni giurisdizionali. Deve essere consentito il pensionamento anticipato solo su richiesta del giudice interessato o per ragioni mediche”.

Ed ancora al paragrafo 51 si prevede che: “ Quando il reclutamento preveda un periodo di prova o una nomina a termine, la decisione sulla conferma o sul rinnovo della nomina deve essere effettuata esclusivamente in conformità al paragrafo 44 per garantire il pieno rispetto dell’indipendenza della magistratura”.

La relazione accompagnatoria evidenzia sin dall’inizio poca chiarezza e linearità, allorquando tra i requisiti di accesso alla magistratura onoraria prevede l’essere magistrato professionale a riposo (quindi ultra settantenne) per poi nell’articolato imporre che il MO debba necessariamente cessare le funzioni al 68° anno di età.

2) Retribuzione.

Violazione della raccomandazione n. 12/2010  del Comitato dei Ministri agli stati membri sui giudici adottata in occasione della 1098 riunione dei Delegati dei Ministri il 17.11.2010 avente per oggetto i tre pilastri di una buona giustizia e cioè l’indipendenza e responsabilità di chi giudica e l’efficacia delle decisioni.

La Raccomandazione al paragrafo 55 così dispone: “Devono essere evitati sistemi che facciano dipendere dalle prestazioni gli elementi essenziali della retribuzione, in quanto essi possono creare difficoltà all’indipendenza dei giudici” (La magistratura onoraria in funzione di una giustizia migliore: normativa interna e profili comparati di Antonella Di Florio- www.questionegiustizia.it).

Evidente, quindi, la non conformità del ddl 1738 alla raccomandazione europea anche in materia di retribuzione.

Inoltre, il pagamento a cottimo non costituisce un impulso a lavorare di più ma potrebbe, invece, indurre a chiudere procedimento penali e/o civili in modo sbrigativo pur di andare a sentenza.

Mentre, la persistenza dell’attuale sistema retributivo in vigore per i GOT costituisce una violazione dell’art. 36 Cost. il quale stabilisce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Pertanto, la mancata retribuzione per la redazione delle sentenze e dei provvedimenti che impegnano giorni di lavoro costituisce una palese violazione della citata norma oltre a non garantire indipendenza e autonomia alla magistratura onoraria, con conseguente violazione dell’art. 106 Cost..

Appare dirimente sul punto citare quanto osservato dalla dott. Antonella Di Florio, giudice presso il Tribunale di Roma e tra i relatori al primo congresso nazionale di UNIMO svoltosi a Roma il 7 novembre 2014.

La prevalente quasi gratuità degli incarichi ed il solo riconoscimento del rimborso spese (indennità) sfugge, invece, allapplicazione delle cautele imposte dallart. 55 in materia di remunerazione. In Italia si è creato un sistema anomalo perché il funzionamento della giurisdizione – affidato, secondo il disegno costituzionale, a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme dellordinamento giudiziario (102 Cost), con previsione solo residuale di magistrati onorari (art. 106 Cost ) di cui viene ammessa la nomina anche elettiva – si fonda, attualmente,  su una significativa  presenza dei giudici onorari senza la quale alcuni uffici si paralizzerebbero: nonostante che la magistratura professionale sia numericamente preponderante (secondo i dati Cepej 2014 riferiti al 2012, 6384 giudici togati contro 3275 giudici onorari suddivisi in giudici di pace e GOT che corrisponde a 5.5 onorari contro 10.6 togati su 100.000 abitanti), leccessiva litigiosità ed il progressivo aumento del contenzioso unitamente alla incapacità politica di risolvere il problema strutturale del complessivo funzionamento della giustizia ha creato, dopo listituzione dei giudici onorari di Tribunale nel 1998, un sostanziale precariato fondato su reiterate  proroghe e caratterizzato da una parte dalla assenza delle necessarie verifiche di professionalità e dallaltra da un trattamento retributivo ritenuto, quantomeno per i GOT, insufficiente. A ciò si è aggiunta  sia per i GOT che per i GdP lassenza di ogni copertura previdenziale ed assistenziale. Tale situazione, del tutto normale rispetto ai giudici laici europei la cui presenza nelle corti è saltuaria o, comunque, del tutto volontaria (con assenza, quindi, di veri compensi e con la corresponsione di meri rimborsi spese), risulta incongruente nella realtà nazionale se solo si pensi che i giudici onorari (fra giudici di pace e GOT) gestiscono nel settore civile il 40% della giurisdizione, in molti casi con presenze anche bisettimanali in udienza a cui consegue la stesura dei provvedimenti assunti. Mentre i Giudici di Pace istituiti nel 1991 e divenuti operativi nel 1995 hanno, nel settore civile, competenze funzionali e per valore codificate (v. art. 7 cpc) e giudicano per un valore fino ad € 1100,00 sulla base dellequità, i GOT ed i VPO, istituiti con il  Dlvo 51/1998 (c.d. legge Carotti) modificato con la L. 127/2008, sono ancora in attesa di un riordino complessivo del loro ruolo e delle loro funzioni, e fondano la loro permanenza negli uffici su moduli organizzativi che li hanno di fatto stabilizzati ma precarizzati: emerge in modo stridente il differente trattamento economico, per cui mentre i gdp godono di un compenso annuale fisso (€ 7000,00 ) oltre ad un compenso variabile a sentenza (€ 50,00) e ad udienza, i GOT – anche quando sono estensori di sentenze – percepiscono soltanto una indennità di udienza pari ad € 98,00 lordi. In attesa dellintervento della normativa primaria, il CSM è intervenuto con normativa secondaria: dapprima attraverso la Circolare sulle tabelle 2012/2014 che, prendendo atto di una realtà del tutto contrastante con le previsioni normative portate dagli artt. 43 e 43bis dellOG  che assegnano ai GOT soltanto una funzione sostitutiva di giudici impediti o assenti, ha interpretato ed attualizzato tali previsioni introducendo tre possibili modelli organizzativi (affiancamento, supplenza, ruolo autonomo) (da: “La magistratura onoraria in funzione di una giustizia migliore: normativa interna e profili comparati” di Antonella Di Florio -presidente di sezione Tribunale di Roma, da questionegiustizia.it) .

Di fatto, per le ragioni organizzative e di carenze di organico, il modello sostanzialmente applicato è quello dei ruoli autonomi, per settori di reati di competenza del giudice monocratico per i magistrati di Tribunale per reati di non particolare gravità.

La remunerazione con base fissa per tutti, nella misura di euro 3000,00 mensili netti, ricondurrebbe ad equità e al principio di cui all’art. 3 Cost. gli emolumenti dei magistrati onoraria di tutta Italia, di tribunale e gdp, ciò consentirebbe anche di risparmiare sugli esosi emolumenti attualmente erogati ai gdp e sulle disparità di guadagno nelle varie parti di Italia”.

2bis) Altra ipotesi di incostituzionalità della normativa in materia di retribuzione prevista nel regime transitorio.

Il ddl si propone di unificare tutta la magistratura onoraria denominata magistratura onoraria di pace (le cui competenze vengono ampliate purtroppo solo per il settore civile senza tener conto che anche il settore penale è in altissima sofferenza) ma prevede che, per i primi 4 anni, il sistema di remunerazione rimanga quello attuale.

Ebbene, prevedere che i GDP e i Magistrati onorari di tribunale continuino ad essere retribuiti in modo differente a parità di status giuridico, quindi, pur svolgendo le medesime funzioni e rilevato che l’attività giurisdizionale civile e penale dei Got supera per gravità e valore quella dei colleghi di pace con conseguente maggiore responsabilità professionale, costituisce un ulteriore motivo di violazione palese degli artt. 3 e 36 Cost.

Il regime retributivo attuale differenziato a secondo che si svolgano funzioni di GOT e VPO ovvero di GDP è già manifestamente in contrasto con le richiamate norme costituzionali (i GOT e i VPO sono pagati solo euro 98,00 ad udienza, lorde, a prescindere dai numerosi provvedimenti definitori depositati e della attività svolta sia dai GOT sia dai VPO relative allo studio dei fascicoli di udienza, mentre, i giudici di pace sono remunerati con una indennità fissa mensile e poi una somma per ogni provvedimento di definizione fino a giungere talora a cifre mensili superiori agli stipendi di togati!).

Sorprende allora che una riforma che miri ad unificare le figure, a ricondurle in uno statuto unico, invece, di eliminare le previsioni incostituzionali ne disciplini il mantenimento per ulteriori quattro anni.

4) FONDO per raggiungimento degli obiettivi è parimenti doppiamente incostituzionale.

Altra criticità e’ rappresentata dal collegamento tra importo degli emolumenti e raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Capo dell’ufficio ( Presidente del Tribunale ).

Il criterio appare infatti troppo soggettivo ed e’ addirittura peggiorativo rispetto al cottimo parziale che viene utilizzato attualmente e di cui si impone il superamento sia per la già menzionata raccomandazione nr. 12 del 2010 sia sulla base dei suggerimenti di ANM.

E’ indubitabile che un magistrato, seppur onorario, non deve essere pagato a cottimo, perché tale dipendenza elide la imparzialità e serenità delle funzioni, in violazione dell’art. 106 Cost..

Tuttavia, utilizzando l’attuale sistema la remunerazione avviene in base ad un calcolo matematico, oggettivo, invece, introducendo come disposto nel ddl, il criterio della valutazione del Presidente del Tribunale ovvero del Procuratore si istituisce un sistema di calcolo delle indennità basato su fattori diversi, aziendalistici, che con l’attività giurisdizionale hanno poco a che fare (ad esempio: vale di più una sentenza molto complessa o dieci semplici?).

In ogni caso non sono introdotti parametri di oggettiva valutazione.

Anche nella relazione illustrativa al punto C), dove sono elencati i criteri, non si tiene conto affatto della circostanza che i parametri sono assolutamente generici, ed avrà quale unico effetto quello di creare competitività tra i vari MO, al fine di ottenere maggiori incarichi e deleghe ciò a discapito dell’efficienza della giustizia (non sempre una giustizia competitiva ovvero veloce è giustizia).

Inoltre, tale previsione è palesemente in contrasto con quanto stabilito nella raccomandazione 12 /2010 del Comitato del Ministri europeo con riguardo alla serenità ed autonomia decisionale del giudice, professionale od onorario che sia.

A ciò si aggiunge che “tale disposizione suscita molte riserve in ordine ai presupposti, criteri applicativi, e soggetti che dovrebbero erogare i premi senza poi dimenticare i rischi di discriminazioni e di competitività che si verrebbero ad introdurre in un’organizzazione costituzionalmente “egualitaria” qual è quella giudiziaria, a parte la considerazione che nei Tribunali e Procure i naturali “destinatari” di qualsiasi serio “obiettivo” organizzativo dovrebbero essere i magistrati professionali e non certo quelli onorari. (“La riforma della magistratura onoraria” di Claudio Viazzi – presidente Tribunale di Genova in www.questionegiustizia.it).

Indi, si osserva che ancorare la retribuzione delle indennità alle risorse che costituiscono il fondo che annualmente il potere esecutivo avrebbe il compito di determinare nel suo ammontare (peraltro incerto e variabile di anno in anno a secondo delle contingenze economiche) si tradurrà in una incostituzionale ingerenza del potere esecutivo sul potere giudiziario, sia pur onorario, condizionandone autonomia e funzionamento mediante la pressione del fondo.

Peraltro, potrebbe accadere che gli stanziamenti economici da destinare a tale fondo non riescano a coprire il fabbisogno reale del numero di MO da impiegare per il regolare funzionamento del sistema giustizia ovvero le limitate risorse finanziarie potrebbero imporre ai Presidenti e Procuratori di occupare un numero inferiore di MO ovvero di affidare loro un numero minore di affari con evidenti ricadute negative sull’efficienza degli uffici e sul raggiungimento dei tanti agognati obiettivi di efficienza e celerità della giustizia, oltre che per i MO in servizio che vedrebbero decurtate le loro già esigue indennità.

L’istituzione del fondo, quindi, mira a distruggere e minare l’indipendenza ed imparzialità della magistratura onoraria sia dall’interno con i poteri discrezionali ed arbitrari del capo dell’ufficio sia dall’esterno ossia dal potere esecutivo che delibera quanto concedere ai vari tribunali e procure e non produrrà i benefici auspicati.

Si osserva, altresì, che al punto c) dell’art. 12 del ddl è previsto che “l’indennità deve essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti; mentre al successivo punto d) è stabilito che “la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell’incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative”.

Orbene, il combinato disposto delle lettere c) e d) è palesemente incostituzionale in quanto ancorare la corresponsione delle indennità da erogare ai MO esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi ovvero affidare alla discrezionalità dei Presidenti di tribunale e dei Procuratori la determinazione della dotazione organica dei MO e i criteri di liquidazione delle indennità viola sia le più volte richiamate raccomandazioni europee sia i principi sanciti dalla Carta costituzionale in materia di retribuzione e l’art 97 Cost. secondo cui l’attività amministrativa deve sempre ispirarsi ai principi di efficienza, economicità e buona organizzazione.

5) REGIME DELLE INCOMPATIBILITA’

Premesso che l’irrigidimento del regime delle incompatibilità non appare opportuno né ragionevole se la retribuzione del MO non sarà adeguata alle funzioni svolte e sarà addirittura ancorata al raggiungimento degli obiettivi e affidata alla discrezionalità del potere esecutivo nonché al libero arbitrio dei Presidenti di tribunale e dei Procuratori.

Premesso che la conseguenza connessa a tale previsione rischia di tradursi in una penalizzazione per il MO o perché sottopagato o perché non retribuito per nulla (peraltro, non si comprende quali vantaggi ci sarebbero a svolgere tale funzione posto che alcun beneficio ne deriverebbe né in termini economici né in termini di possibilità lavorative, in quanto non è previsto che lo svolgimento di tale attività costituisca titolo per accedere a concorsi pubblici di qualsiasi tipologia).

Si ricorda che l’art. 2, comma 4, alla lettera b) prevede che: “gli avvocati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado…. gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l’associazione forniscono i propri servizi”; alla lettera c) prevede che: “gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado”; alla successiva lettera d) stabilisce che “i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario”;

Va da sé che se il MO è costretto a svolgere anche altre attività e queste solitamente sono riconducibili all’attività libero – professionale tale regime restrittivo è solo penalizzante, in quanto nessuno studio legale vorrà avvalersi della collaborazione di un MO.

Questi a sua volta sarà costretto a svolgere tale incarico fuori dalla propria città per evitare sia le incompatibilità con il proprio coniuge sia la preclusione di procacciarsi clientela nella città di residenza posto che alla fine dei quattro anni ovvero degli otto tornerebbe a svolgere attività professionale.

Pertanto, il MO sarà costretto ad esercitare l’attività professionale nella propria città di residenza e svolgere l’incarico di giudice onorario in altra città essendo questa l’attività a termine mentre l’altra quella definitiva.

Del resto è noto che per lavvocato, è estremamente difficile – se non impossibile – reperire clientela in un circondario diverso da quello dove ha il proprio studio, anche perché i clienti privilegiano i professionisti locali, se non altro per unevidente questione di costi.

Inoltre, per il magistrato onorario, i costi di trasferta potrebbero incidere notevolmente, fino a superare – o quasi – le indennità percepite.

Senza considerare che il MO non è coperto da alcuna assicurazione che lo tutela durante il suo spostamento da una città all’altra.

Le medesime considerazioni possono valere per altri profili di incompatibilità, nellambito dei rapporti di parentela e/o affinità.

Tale regime restrittivo penalizza anche la MO attualmente in servizio e che dovrebbe essere inserita nel regime transitorio posto che non è prevista, come già ricordato, un’adeguata retribuzione e che questa sarebbe erogata con le modalità su descritte.

6) Norme transitorie – Criticità

In merito al periodo di permanenza in servizio ci si riporta a quanto rilevato in seno al primo punto della presente relazione.

Si aggiunge, però, che il demansionamento dei MO in servizio ultrasessantacinquenni previsto per consentire loro il raggiungimento del 68° anno di età viola l’art. 3 della Cost introducendo una disparità di trattamento tra i giudici onorari e giudici professionali (che rimangono sino a 70 anni) e tra categorie di lavoratori.

Infatti, per nessun tipo di attività lavorativa è previsto ope legis che il lavoratore durante il periodo di tempo che lo separa dall’età pensionabile sia demansionato e retribuito in modo diverso e soprattutto senza conservare i diritti acquisiti in materia di retribuzione.

Si ricorda, infatti, che le attività di assistenza riservate al MO all’interno dell’ufficio del processo, dove dovranno confluire gli ultrasessantacinquenni se vorranno rimanere sino a 68 anni, saranno retribuite meno rispetto alle attività giurisdizionali.

Per i giudici onorari di tribunale attualmente in servizio e vice procuratori non sono stati elencati gli affari penali e civili che saranno loro attribuiti né è previsto che ad essi il legislatore delegato possa assegnare competenze civili e penali specifiche magari estendendo quelle oggi previste dall’art. 43 bis dell’ordinamento giudiziario come peraltro auspicato dall’ANM e come previsto nelle tabelle organizzative del CSM.

Anzi, si introduce un criterio di attribuzione degli incarichi assolutamente discrezionale e arbitrario poiché tale competenza viene riservata al presidente del tribunale ovvero al procuratore.

Infatti, l’art. 16, comma 4) , lettera b), punto 3) così dispone: “prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il presidente del tribunale può assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b), la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusi-vamente ai giudici onorari di tribunale”; 4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, assegna la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applica anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2); 5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuano ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

Si rileva, invece, che estendere normativamente le competenze civili e penali da attribuire ai MO attualmente in servizio sarebbe certamente conforme ai principi già richiamati di cui all’art. 97 Cost. ed eviterebbe l’esposizione dell’Italia alle sanzioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo che riguardano la violazione dell’art. 6, ovvero a causa dell‘eccessiva lentezza dei procedimenti giudiziari (ottantuno milioni di euro è la cifra che, ad esempio, nel 2008 lo Stato italiano è stato condannato a pagare in indennizzi per l’eccessiva durata dei processi) contribuendo coevamente a rilanciare la capacità competitiva del nostro Paese sul piano economico.

Dunque, tale previsione sarebbe in linea con l’obbiettivo di dare impulso al servizio giustizia e renderlo più efficiente e celere così come lo sarebbe mantenere la separazione tra gdp e got sotto il profilo della competenza funzionale, mentre, dovrebbe prevedersi immediatamente l’equiparazione retributiva delle due figure.

Inoltre, l’istituto della delega, peraltro inapplicabile nel settore penale, essendo un criterio di assegnazione assolutamente soggettivo e discrezionale contrasta con la più volte citata raccomandazione n.12/10.

Pertanto, per ovviare alle croniche attuali carenze di organico che si aggraveranno a seguito della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età dei magistrati togati settantenni (circa 1.500 nei prossimi quattro anni) sarebbe opportuno consolidare le attribuzioni di competenze dei MO già delineate dalle delibere del CSM con normazione secondaria.

Inoltre, attribuire una funzione giurisdizionale piena ai magistrati onorari già in carica, significherebbe riconoscere il servizio che questi magistrati hanno reso e rendono alla giustizia quotidianamente da tantissimi anni mentre lederebbe la loro dignità relegarli in posizione subalterna rispetto ai magistrati di carriera.

La Magistratura professionale, al contrario di quanto dimostrato dal Governo, riconosce ai MO pari dignità e ha più volte ribadito la necessità di non disperdere le loro professionalità ma anzi auspicandone un maggiore utilizzo.

Il doppio binario, quindi, per come delineato nel ddl contrasta con quanto concordato con le associazioni di categoria nel corso delle varie audizioni e non rispecchia la volontà di nessuna delle parti interessate (MO e Magistratura Professionale) e certamente non contribuisce a rilanciare l’efficienza della giustizia.

Sarebbe, invero, auspicabile la modifica dell’art. 43 bis dell’ordinamento giudiziario ed estendere le competenze dei MO in regime transitorio attribuendo loro settori specifici di affari civili e penali di natura più semplice e la possibilità di comporre i collegi giudicanti penali.

Appare, peraltro, utile evidenziare che il dato che viene consegnato al Senato nella relazione accompagnatoria, ossia della produttività della MO pari al 6% rispetto alla magistratura professionale appare smentito dai fatti, non rispecchia neanche le valutazioni svolte dalla stessa magistratura professionale che in varie occasioni ha riconosciuto la essenzialità dell’apporto della MO per la sopravvivenza del sistema giustizia e ne ha richiesto a più voci la valorizzazione delle attuali risorse umane (magistrati attualmente in servizio), così come non rispecchia quanto riscontrato dalla stessa Unione delle Camere penali recentemente.

La magistratura professionale ormai riconosce che se i giudici italiani sono risultati i più produttivi d’Europa è anche merito della MO.

Inoltre, non si comprende come sia stata calcolata la percentuale dal momento che i dati relativi all’attività svolta dai MO è cumulata con quella dei giudici professionali.

Non appare, quindi, di alcun giovamento l’inserimento dei MO attualmente in servizio all’interno dell’ufficio del processo in quanto il loro demansionamento non contribuirà all’efficienza del servizio giustizia.

Non può sottacersi l’eccessiva superficialità con la quale nella relazione accompagnatoria si prevede la fungibilità dei MO per singole fasi giurisdizionali non decisorie, considerato, peraltro che l’attribuzione per delega di singoli affari è assolutamente inapplicabile nel settore penale e confligge con il principio costituzionale del “giudice naturale” contemplato dall’art. 25, co. 1, Cost., che impone un unico giudice nella fase istruttoria e decisoria, sino al punto di imporre la rinnovazione degli atti del processo penale in caso di mutamento del giudice titolare (si ricordi anche l’Art. 6, par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in cui tale principio è espresso dall’inciso «costituito per legge» – “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”).

Infine, deve rilevarsi l’esistenza di una disposizione assolutamente oscura e contrastante con tutto l’impianto del ddl.

Al punto 2 della premessa, intitolato “Inserimento degli attuali giudici onorari di tribunale nell’ufficio del giudice di pace”, è previsto che: Al fine di costituire lo statuto unico della magistratura onoraria giudicante, si prevede l’inserimento nell’ufficio del giudice di pace anche degli attuali GOT. Ciò consentirà di disporre di una disciplina omogenea, di favorire una formazione comune, di rendere omogenei i criteri di liquidazione dei compensi, di utilizzare al meglio le professionalità dei giudici onorari, impiegandoli tutti anche nell’ufficio per il processo”.

Evidente la contraddittorietà della disposizione e la conseguente sua scarsa chiarezza e difficoltà di applicazione in concreto.

In base alla lettera della norma i got confluiranno nell’ufficio del gdp e poi tutti faranno parte dell’ufficio del processo.

Ma nell’ufficio del processo saranno inseriti anche i futuri MO soltanto per i primi quattro anni in quanto non è specificato nulla circa la loro destinazione per gli ulteriori quattro anni.

Nulla invece sul punto è previsto per i got diventati gdp e per questi ultimi che, quindi, faranno parte a vita dell’ufficio del processo?

7) Criticità in ordine alla Previdenza e assistenza prevista

Tali costi potrebbero essere caricati sul magistrato onorario soltanto qualora la remunerazione fosse adeguata a consentire un compenso dignitoso per attività prestata tale da permettere anche accantonamento di somme per previdenze private. Diversamente lo Stato sarebbe colpevole di trattamento iniquo dei magistrati onorari nell’esercizio di funzionai giurisdizionali in condizioni di sostanziale precariato, e darebbe certamente adito a numerosi ricorsi anche in sede europea per la violazione dei diritti sociali dei lavoratori.

Oltre che esporre l’Italia a ricorsi innanzi alla Corte di Giustizia quanto meno per ottenere il risarcimento del danno da parte dei MO che da anni rendono un servizio allo Stato senza alcuna tutela previdenziale e assistenziale.

Mentre, in presenza di una base di compenso di 36000 ovvero 3.000/00 euro netti l’anno, si potrebbe anche accettare il ricorso a previdenza privata, diversamente sarebbe impossibile ricorrere alla previdenza privata.

9) Criticità in tema di sanzioni disciplinari

L’Art. 2, comma 10 lettera b) stabilisce nell’esercizio della delega si dovranno prevedere i casi e il procedimento per la revoca dell’incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica.

Ma tale previsione confligge e non si coordina con la successiva ove, invero, è stabilita una sorta di calibratura delle sanzioni disciplinari, così, infatti, è disposto: 11. Nell’esercizio della delega di cui al-l’articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali; b) prevedere le sanzioni disciplinari dell’ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi e della revoca dell’incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell’incarico; c) disciplinare il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, anche tenendo conto dei princìpi previsti dall’articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Se ne deduce oltre che l’abnormità della sanzione della revoca prevista al comma 10 dell’art. 2 anche la inutilità posto che nel successivo articolo 11 è già delineata una disciplina sanzionatoria.

In sostanza permanendo le due norme il MO sarebbe assoggettato a due tipologie di sanzioni disciplinari.

**********

Da un primo esame del ddl 1738 UNIMO ha rilevato le superiori primissime criticità.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi approfondimento che possa essere ritenuto di supporto per emendamenti migliorativi del testo

Rossana Ferrari

Stefania Cacciola

Anna Puliafito