Intervista rilasciata dal dott. Angelo Busacca e dalla dott.ssa Stefania Cacciola: proposte di riforma per una giustizia più efficiente dalla prescrizione alla magistratura onoraria

Si pubblica l’intervista integrale rilasciata al quotidiano Sud Press dal dott. Angelio Busacca, sostituto procuratore presso la Procura di Catania e componente delka GEC di ANM e dalla dott.ssa  Stefania Cacciola, GOT presso le sezioni penali del Tribunale di Catania e vicepresidente di UNIMO, poichè le interviste non possono avere una durata superiore ai 10/15 minuti e, pertanto, alcune parti dell’intervista non sono state montate in video.

 

  1. Quali sono la natura e la finalità dellistituto della prescrizione?(BUSACCA) La prescrizione comporta la estinzione del reato dopo il decorso di un certo lasso di tempo; la ragione di un tale istituto codicistico è legata al fatto che lo Stato non ha interesse a perseguire un fatto di reato dopo che sono trascorsi anni dalla sua commissione; in tal modo anche il cittadino è garantito stante la sostanziale ingiustizia collegata al fatto di essere  di essere punito a grande distanza di tempo dal momento in cui ebbe a commettere il fatto. (CACCIOLA) ciò anche nell’ottica della funzione socialmente rieducativa della pena (art. 27 Cost.) e per rendere effettivo il diritto di difesa all’imputato, che col passare del tempo avrà sempre maggiore difficoltà a fornire e recuperare fonti di prova a suo favore.

La prescrizione evita quindi eventuali abusi da parte del sistema giudiziario e funge da stimolo affinché l’azione dello Stato contro i reati sia rapida e puntuale, seguendo un’azione repressiva costituzionalmente orientata, in favore del principio di ragionevole durata del processo.

2)  Serve allungare i termini di maturazione della prescrizione? : (BUSACCA)  In generale sì, perché  vi sono tanti reati che vengono scoperti a distanza di tempo dalla loro commissione quando magari sono già trascorsi alcuni anni ma vi è un ancora un interesse da parte dello Stato alla punizione del colpevole. Bisogna infatti ricordare che la prescrizione comincia a decorrere dalla commissione del fatto e non dalla “scoperta”! (CACCIOLA) E l’art. 160, ultimo comma, c.p. produce frequentemente e comunque la completa impunità degli imputati e ciò nonostante il diligente attivarsi da parte degli organi inquirenti e giudicanti, ossia il tempestivo esercizio dell’azione penale, dal momento che, secondo tale disposizione, il decorso del procedimento non arresta la durata della prescrizione, fatte salve alcune eccezioni, consentendo un prolungamento del termine totale di appena un quarto. Partendo dall’impressionante numero di denunce di reato che ogni anno sono iscritte nel Registro degli indagati nel nostro Paese (oltre tre milioni e mezzo), nonché dal rilievo che alcuni reati quali quelli fiscali sono caratterizzati da una lunga durata della fase delle indagini preliminari che occupa tutto o quasi il tempo di prescrizione, occorre certamente rivedere l’attuale ultimo comma dell’art. 160 c.p., quale risulta dalla legge del 5 dicembre 2005 n. 251 (nota come ex Cirielli), che nella pratica produce molti effetti negativi, fra cui l’impoverimento delle garanzie individuali di ciascun imputato (sappiamo che ad esempio un proscioglimento nel merito è certamente preferibile ad una declaratoria di prescrizione la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato (art. 157 cp) che può decidere di continuare nel procedimento giudiziale che lo riguarda al fine di vedere riconosciuta la propria innocenza.) nonché un senso di sfiducia dei cittadini nelle Istituzioni. Se facciamo una comparazione della disciplina dell’interruzione della prescrizione in diversi Paesi membri emerge che la situazione esistente in Italia rappresenta quasi un unicum nel panorama legislativo europeo. la normativa italiana in materia di interruzione della prescrizione, dato il potenziale carattere transnazionale della fattispecie, si porrebbe in contrasto con il diritto UE sotto più profili Ci si chiede se alcune norme UE, sia di rango primario, sia di diritto derivato, in funzione della loro (eventuale) “primazia” sul diritto nazionale, acconsentano a che lo Stato italiano mantenga una norma (l’art. 160 c.p.) che finisce per garantire l’impunità di condotte lesive di interessi non tutelati esclusivamente sul piano interno, bensì anche da parte dell’Unione europea in virtù dell’esercizio di competenze che le sono riservate, talora, in via esclusiva (per esempio in materia di concorrenza). Una delle norme che potrebbero essere violate è l’art. 101 del TFUE che vieta le condotte delle imprese che si risolvano in un pregiudizio alla concorrenza, falsandone il libero gioco, anche solo potenzialmente, e agli scambi intracomunitari. Una violazione del combinato disposto di tale norma con l’articolo 4, par. 3 TUE (principio di leale cooperazione) e con il protocollo 27 sul mercato interno e la concorrenza (rispettivamente già artt. 81 CE, 10 CE e 3, lett. g) UE) in virtù del quale gli Stati membri sono tenuti a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese. Mediante la norma che consente la decorrenza della prescrizione durante il procedimento penale con conseguente garantita impunità per gli evasori dell’IVA, lo Stato italiano avrebbe creato un’ulteriore ipotesi di esenzione, non contemplata dalla direttiva 2006/112/CE (e segnatamente dall’art. 158) del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Per tali motivi si richiama un’ordinanza di rimessione alla corte di Giustizia de Tribunale di Cuneo 17.01.2014, GUP.

Insomma anche i termini di prescrizione contribuiscono a rendere meno competitivo e appetibile economicamente il nostro Paese e scoraggiare gli investimenti.,

3)   Serve trasformare le condotte criminose qualificate oggi come contravvenzioni in delitti per allungare tempi della prescrizione (ad esempio le condotte illecite come abusivismo edilizio e in materia ambientale che oggi hanno natura contravvenzionale)? (BUSACCA) Questa è una richiesta che la Associazione Magistrati chiede da lungo tempo. Si pensi che dal momento del completamento di una costruzione abusiva entro il termine massimo di cinque anni occorre avere fatto le indagini, il giudizio di primo grado, l’appello, la cassazione e l’eventuale rinvio in caso di annullamento della sentenza! Una soluzione è stata adottata in campo ambientale con l’introduzione di specifici “ delitti” per i casi più gravi, ma i reati di abbandono incontrollato di rifiuti, di realizzazione di discarica, di trasporto illecito di rifiuti rimangono delle  contravvenzioni. (CACCIOLA) Così come la violazione delle leggi edilizie e antisismiche e dettate in materia di tutela dei beni paesaggistici e sottoposti a vincolo archeologico sono sanzionate da norme che hanno natura contravvenzionale, quindi soggette a prescrizione quasi certa se non in primo grado certamente in secondo. Sappiamo quali disastri provocano tali violazioni. Dissesti idrogeologici, deturpamento di bellezze naturali sono danni permanenti non possono rimanere impuniti per il decorso dei termini di prescrizione, occorre intervenire in fretta e bene.

4)  Serve sospendere il decorso del termine prescrizionale nei gradi successivi al primo? (BUSACCA) Può essere una delle soluzioni ma deve essere ben coordinata con modifiche procedimentali che accelerino il processo. Non si deve confondere l’interesse dello Stato a continuare a perseguire un reato con l’interesse per il cittadino di avere un processo celere. Nella situazione attuale una sospensione nei gradi successivi al primo può comunque aiutare ad evitare di mandare in fumo anni di lavoro e di risorse impiegate. (CACCIOLA) Occorre, infatti, non confondere strumenti a carattere sostanziale e strumenti a carattere processuale che occorre utilizzare per evitare il maturarsi della prescrizione. Quelli di carattere sostanziale sono appunto la trasformazione di contravvenzioni in delitti e quelli processuali ineriscono l’introduzione di termini prescrizoonali più lunghi.

6) Quali sono i rimedi percorribili per accelerare i tempi della giustizia, serve ricorrere alla decretazione d’urgenza? )  ( BUSACCA) In Italia si ricorre sempre alla legislazione emergenziale dopo qualche eclatante fatto di cronaca. Il sistema penale va riformato con interventi organici e non a macchia di leopardo. Tanto per intenderci un eventuale modifica delle norme sul disastro ambientale (vedi caso Eternit) o sulla corruzione non potranno mai applicarsi ai fatti già commessi, giacché la legge potrà prevedere solo per i fatti futuri , per cui si ha l’impressione che con gli annunci recenti da parte del Governo si sia fatto un poco di fumo per placare l’opinione pubblica ! (CACCIOLA) La decretazione d’urgenza è divenuta, ormai, la modalità ordinaria attraverso la quale si producono norme primarie nel nostro ordinamento, espropriando di fatto della funzione legislativa il Parlamento, unico, suo vero dominus, a cui viene, negato il potere di discutere e decidere ed al suo posto decide l’Esecutivo che opera in condizioni di continua emergenza. Ciò malgrado, i precisi limiti di tempo e contenuto imposti alla decretazione delegata, in difesa delle prerogative legislative del Parlamento, dall’art. 77 della Costituzione e i costanti richiami della Corte Costituzionale (da ultimo la sentenza n. 22 l 2012) a non abusare della decretazione d’urgenza che altera le regole sulla forma di Governo (rendendo sempre meno netta la separazione tra potere Esecutivo e Legislativo in relazione all’esercizio dei poteri di normazione primaria) e determina un’incidenza negativa sotto il profilo della tutela dei diritti. Se il potere legislativo e quello esecutivo invece di condizionarsi e limitarsi vicendevolmente giungono a fondersi salta il modello democratico cui la nostra Costituzione si ispira.

7)  Occorre trovare strumenti deflattivi del processo (tipo riparazione del danno che determina sopravvenuta mancanza di interesse per lo Stato a proseguire l’azione penale)? (BUSACCA) Certo si tratta di strumenti che gradatamente stanno facendo ingresso nel nostro ordinamento e che serviranno ad evitare che i magistrati debbano portare fino in Cassazione le molestie causate da un braciere per arrostire la carne o qualche insulto mandato via Facebook! In questi casi se il fatto è tenue, se si ripara il danno, se si risarcisce la persona offesa si può anche evitare il processo. Ovviamente deve trattarsi di incensurati o comunque non di delinquenti abituali, questo la legge lo prevede. Si pensi al reato di truffa. Può trattarsi di una truffa per decine di migliaia di euro, come una truffa per avere ordinato un telefono su Ebay e non averlo ricevuto; nel secondo caso se viene restituito il prezzo e risarcito il danno che interesse c’è a fare un processo ?

(CACCIOLA) Anche il cittadino nell’esempio appena fatto potrebbe non avere interesse a proseguire l’azione penale ma ritenere più satisfattivo ricevere un risarcimento immediato e la restituzione del prezzo. Naturalmente tale soluzione a mio avviso dovrebbe comunque essere alternativa poiché potrebbe capitare che la vittima desideri, invece, che l’azione penale prosegua per ottenere giustizia in senso stretto.  

8)  In che misura è opportuno depenalizzare reati minori cioè come poter qualificare un delitto come minore rispetto ad un altro considerato che ci sono anche le parti offese private come tutelarle in questo caso?  (BUSACCA)  La depenalizzazione dei reati deve servire a sgombrare le aule di giustizia da fatti di minimo rilievo o che comunque non vedono grandi interessi in gioco. E’ essenziale però che la depenalizzazione (da non confondere con la estinzione per irrilevanza del fatto o tenuità del fatto che sono strumenti deflattivi del processo) tenderebbe a trasformare i reati in illeciti amministrativi. In genere si tratta di reati ove non vi è un privato cittadino come persona offesa. Ad esempio siamo sicuri che fatti come la guida senza patente abbiano necessità di un processo, non basterebbe una grave sanzione pecuniaria? Siamo sicuri che in certi casi non sia meglio prevedere delle sanzioni amministrative a carattere pecuniario ed interdittivo? (CACCIOLA) Depenalizzazione questa è l’innovazione che il Governo Renzi ha definito importante per deflazionare l’amministrazione della giustizia ed è stata apportata con il decreto legislativo varato il 1 dicembre in esecuzione alla legge di delega n. 67/2014, la quale ha introdotto nel Codice penale una nuova causa che consente l’archiviazione dei c.d. mini reati, purché siano rispettate due condizioni: 1) che i  fatti penalmente rilevanti siano di particolare tenuità 2. che la condotta del reo non sia abituale. La norma verrà applicata per tutti quei reati che sono sanzionati con la pena fino a cinque anni di reclusione e quelli puniti con sanzioni pecuniarie. Tale normativa dovrebbe, quindi, applicarsi alle contravvenzioni disciplinate dal Codice penale ed, invero, anche ad alcuni reati contro il patrimonio come il furto semplice, la truffa e l’appropriazione indebita o contro la persona ( lesione personale semplice, partecipazione ad una rissa da cui consegue morte o lesione di qualcuno, l’omicidio colposo semplice, l’omissione di soccorso,  a molte ipotesi di reati societari che vanno dal falso in bilancio all’impedito controllo della formazione fittizia di capitale, ad alcune ipotesi di illecito fallimentare, quale la bancarotta semplice e talune ipotesi di reati tributari come l’omessa dichiarazione dei redditi o l’infedele dichiarazione, il danneggiamento, le omesse ritenute, la violazione di domicilio, il rifiuto di atti d’ufficio e l’abuso di ufficio, maltrattamento di animali. La causa di archiviazione si applica automaticamente, ma dovrà essere il giudice a valutare, in base alla sua discrezionalità, il caso concreto sottoposto al suo esame, verificando se ricorrono le condizioni sopradette, ovvero della tenuità del fatto e della non abitualità della condotta del reo. Personalmente ritengo che alcuni di questi reati non dovrebbero essere inclusi nella lista delle depenalizzazioni in quanto la vittima è un privato cittadino oppure un animale. Speriamo che, in sede, di emanazione dei decreti attuativi si utilizzino altri parametri oltre il criterio della punibilità sino a cinque anni nel massimo e che si tenga maggiormente conto dei soggetti coinvolti.

9)  La magistratura onoraria che ruolo potrebbe rivestire per accelerare i tempi della giustizia? (BUSACCA) La M.O. ha un ruolo determinante. Ogni giorno solo a Catania sono decine le udienze che possono svolgersi solo perché interviene un giudice o un magistrato onorario. Sarebbero udienze che rimarrebbero prive di magistrati e dove si formerebbe un arretrato ancora più impressionante di quello che vediamo. (CACCIOLA) La categoria dei Magistrati Onorari di tribunale (GOT e VPO) è riconosciuta, ormai unanimemente, come assolutamente indispensabile per una regolare ed efficiente amministrazione della giustizia tenuto conto dell’ormai cronica vacanza in organico di magistrati ordinari, come, da tempo, segnalato insistentemente e costantemente dagli uffici di Tribunale e dalle Procure che si acuirà nei prossimi anni durante i quali, anche per l’effetto, dell’abbassamento dell’età pensionabile de magistrati di ruolo da 75 a 70 anni, si prevede la messa in quiescenza di circa 1.300 magistrati di ruolo. Tale vuoto di organico non potrà essere colmato attraverso l’indizione dei concorsi pubblici per magistratura anche qualora venissero banditi ogni anno. La permanenza in servizio dei Magistrati Onorari attualmente in servizio ai quali potrebbe ad esempio essere affidato lo smaltimento dell’arretrato civile e penale di primo grado e potrebbe essere riservata loro una competenza funzionale esclusiva su alcuni settori della giurisdizione civile e penale appare necessario perché strettamente connesso alla necessità di intervenire tempestivamente onde evitare l’esposizione dell’Italia alle sanzioni comunitarie irrogate per i ritardi nell’amministrazione della giustizia.

10)   Che importanza ha la magistratura onoraria nei tribunali e nelle procure?  (BUSACCA) Il ruolo per quanto riguarda la Procura è determinante per coprire praticamente quasi tutti procedimenti monocratici dove il P.M. togato avrebbe difficoltà ad andare essendo costretto ogni giorno a coprire circa quattro udienze collegiali, Corte di assise, udienze GUP , ma anche magistrato di sorveglianza, alcune udienze civili in materia di fallimentare, oltre ai turni per gli affari urgenti. Si pensi che tutte le convalide in direttissima vengono seguite da P.M. onorari sarebbe impensabile riuscire a farlo con i soli sostituti procuratori togati solo pensando al numero di persone che ogni giorno vengono arrestate a Catania e provincia (basta guardare la cronaca dei giornali, dagli spacciatori agli scippatori decine di persone ogni settimana) (CACCIOLA) Medesime osservazioni possono farsi per i GOT civili e penali le cui competenze funzionali per effetto delle circolari del CSM relative al triennio appena trascorso e per il prossimo sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici sono state ampliate. I GOT, quindi, attualmente sono titolari di un proprio ruolo monocratico e compongono i collegi giudicanti. Essi, quindi, sono ormai inseriti nel sistema tabellare che costituisce il cardine della struttura organizzativa degli uffici giudiziari.

  1. Nellufficio del processo che ruolo deve avere la magistratura onoraria sia giudicante sia requirente? (BUSACCA) Questa è una novità che si vorrebbe introdurre. Io personalmente preferirei che i giudici onorari continuassero a fare il loro lavoro giurisdizionale partecipando alle udienze; lufficio del giudice dovrebbe essere formato con personale assunto in via continuativa come una figura a metà tra il magistrato e gli ausiliari ed i cancellieri per sgravare chi deve decidere una causa da una serie di adempimenti formali o di studio che allungano i tempi processuali. Ai magistrati onorari devono essere riservate attività più importanti (CACCIOLA) Lart. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto lufficio processo. La norma è molto generica e la struttura di questo ufficio è da delineare in tutti i suoi aspetti. Non è ancora ben chiaro nemmeno se lingresso nellufficio del processo sia riservato ai MO futuri oppure se vi rientreranno anche i MO attualmente in servizio. Certamente qualsiasi sarà la soluzione adottata essa potrebbe essere condivisa soltanto qualora non si trasformi in un demansionamento del Magistrato Onorario, giudicante o requirente, spogliandolo delle attività giurisdizionali che lart. 106 della Costituzione gli attribuisce espressamente. Non si dimentichi, infatti, che trattasi di magistrati, anche se onorari, ai quali, quindi, non può essere sottratta la principale attività ad essi demandata dalla Costituzione relegandoli, magari a svolgere mere attività di ricerca ovvero di coordinamento degli stagisti come ha rilevato il dott. Busacca. Ciò è stato ribadito dallANM più volte. Quindi tale soluzione dovrebbe prevedere che al magistrato onorario inserito nellufficio del processo sia che si tratti di MO attualmente in servizio sia di futura nomina sia riservato un settore di materie che saranno di sua esclusiva competenza e sia che svolga funzioni giudicanti sia requirenti.

12)   Si può fare a meno della professionalità acquisita dalla magistratura onoraria già in servizio da anni? (BUSACCA) Credo proprio di no, per questo ANM ha già espresso un parere dove si chiede che chi abbia maturato una certa esperienza rimanga più a lungo in ruolo così da garantire continuità e professionalità. (CACCIOLA)  Il cosiddetto doppio binario e cioè permanenza in servizio sino età pensionabile dei MO attualmente in servizio a prescindere che siano inseriti o meno nell’ufficio del giudice e temporaneità per i MO che saranno reclutati in futuro.

14)  Quale sarebbe lo svantaggio per tribunali e procure se i MO non permanessero in servizio e si sostituissero con MO di nuovo reclutamento? 

(BUSACCA) Si perderebbe tutta in volta una serie di persone già preparate che non potrebbero mai essere sostituite da un giorno all’altro. Sarebbe una sorta di paralisi iniziale di tutti i processi e poi un rallentamento nell’espletamento delle udienze, l’esperienza è un dato fondamentale!

(CACCIOLA) Già. Non dimentichiamo che i MO attualmente in servizio sono professionalmente qualificati, posseggono un’esperienza lavorativa nel settore giustizia completa, trattandosi di professionisti quarantenni e ultra quarantenni che provengono dalle fila dell’avvocatura. La loro preparazione è innegabile ed è una garanzia per il cittadino sia imputato sia vittima.

15)  Non sarebbe più opportuno, allora, riservare la funzione requirente ai vpo e non delegare agli stagisti l’assunzione di tale ruolo essendo privi della esperienza professionale necessaria? (BUSACCA) Anche in questo caso occorre vedere cosa si prevederà in concreto. Se si tratta di volontari di “passaggio” può essere veramente inutile e pericoloso. Bisogna vedere che tipo di formazione sarà fornita e che tipo di controllo verrà effettuato. Un giovane stagista rischia di “bruciarsi” se non adeguatamente preparato. In udienza le situazioni possono essere anche molto complicate e gli errori ricadrebbero sui cittadini.  (CACCIOLA) Non dimentichiamo che il P.M. in udienza è una parte fondamentale del processo e il suo ruolo non si limita ad una mera richiesta di condanna o di assoluzione. Il P.M. deve saper condurre l’esame e il controesame dei propri testi e di quelli delle parti. Deve rispondere alle eccezioni formulate dalle parti in udienza. E’ un ruolo complesso che se non svolto da professionisti qualificati e di esperienza certamente potrebbe risolversi in un gravissimo pregiudizio per i cittadini. Impossibile e pericolosissimo affidare lo svolgimento di tale ruolo a giovani che per quanto preparati e ricchi di entusiasmo non sono in possesso di quella preparazione necessaria che invece i vpo posseggono.

16) Dal momento che l’apporto della MO è indispensabile per il regolare funzionamento del sistema giustizia e che gli attuali MO in servizio da tempo sono una risorsa da non perdere ma uno strumento in più per rilanciare efficienza e celerità giustizia l’ANM come pensa si possa assicurare la loro permanenza in servizio?

(BUSACCA) Noi come ANM ce ne siamo occupati espressamente, quando a principio di questo anno 2014 siamo stati invitati in audizione davanti alla commissione giustizia del SENATO, su alcuni dei disegni di legge che erano stati presentati sulla riforma della MO, poi, superati dal governo RENZI e dal ministro ORLANDO. In quelloccasione forse per la prima volta lANM ha espresso un documento organico sul tema della MO mostrandosi favorevole ai seguenti punti: DOPPIO REGIME per distinguere i MO attualmente in servizio da quelli che saranno reclutati in futuro. Lo Stato non può dopo aver tenuto una persona in una situazione di precarietà non riconoscere una situazione che di fatto si è determinata. Ecco perché una soluzione che passi attraverso una distinzione tra situazioni già consolidate, e situazioni di nuova selezione, verrebbe incontro sia alle aspettative individuali, sia alle esigenze di non disperdere le professionalità che si sono già formate; Statuto unico della MO; Riconoscimento della dignità del MO che va visto con il superamento del concetto di magistrato onorario come supplente del magistrato professionale o come suo assistente; La questione della assegnazione degli affari, il tema del giudice naturale vale anche per il MO; Il tema del sistema disciplinare che oggi per quanto riguarda i GOT e i VPO prevede soltanto la revoca come sanzione qualsiasi sia la gravità dellinfrazione commessa; il tema compensi, che deve essere uniforme per tutte le magistrature onorarie e non differenziato come oggi avviene tra MO e GDP e che secondo la Raccomandazione europea n.12 del 2010 dovrà essere adeguato alle attività svolte e non più a cottimo, il trattamento previdenziale e della tutela delle lavoratrici madri che dovranno essere assicurati ai MO.

(CACCIOLA) I temi accennati dal dott. Busacca sono stati tutti ribaditi nel corso del I congresso nazionale di UNIMO svoltosi a Roma il 7 novembre 2014 ove hanno partecipato illustri relatori tra cui il presidente dell’ ANM dott. Sabelli e il presidente della Corte di appello di Roma, dott. Panzani. Tali lavori sono terminati con l’intenzione di inviare all’ufficio legislativo del Ministero una proposta secondo le linee su delineate, e condivise con l’ ANM, di un DOPPIO BINARIO di riforma, uno per i nuovi magistrati ed uno per quelli già in servizio, da disciplinare, quest’ultimo, secondo un regime transitorio che garantisca uno statuto unico, una equa retribuzione, una previdenza e una rinnovabilità dei mandati sino all’età pensionabile, con un regime di incompatibilità che garantisca la imparzialità del magistrato onorario e una attribuzione per legge degli affari di competenza, necessità, per un Governo che ambisca ad ottenere efficienza della giustizia, di investire in risorse economiche ed umane senza disperdere le professionalità acquisite. Su tali aspetti anche il dott. Massimo Orlando, ufficio legislativo del Ministero, presente alla tavola rotonda del congresso ha confermato l’intenzione ministeriale di dar luogo a quel doppio binario auspicato, con rinnovabilità dei mandati e la volontà di superare la sperequazione tra il trattamento economico dei giudici onorari e vice procuratori da un lato ed i giudici di pace da un altro.

Vincenzo Rosa SUD Press

 

Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari