Magistratura onoraria: annuncio condotte conseguenti emergenza coronavirus

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Ministro della Giustizia

Al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi

Al M.E.F.

Alle Commissioni Giustizia Senato e Camera

Ai Presidenti dei Tribunali di Italia

      Roma, 10 marzo 2020

Con riferimento alla situazione emergenziale creatasi in conseguenza della estesa diffusione del contagio da COVID 19, vista la copiosa decretazione d’urgenza emessa a causa della emergenza del COVID-19, considerato che con l’ultimo decreto del 9 marzo 2020 è  stata estesa la disciplina    di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sull’intero territorio nazionale con la conseguenza che sono altamente sconsigliati gli spostamenti fuori dal proprio domicilio;

considerato che con delibera del 6 marzo 2020 il CSM ha sollecitato la prosecuzione della attività giudiziaria in forma remota e per questo fine molti magistrati professionali sono stati dotati di accesso al sistema di Skype e Team;

considerato che in ossequio alla disciplina dettata dal Decreto Legge  dell’8 marzo 2020 n. 11 si è disposta la sospensione di tutte le udienze civili e penali sino al 22 marzo 2020 d’ufficio  mentre sono stati sospesi solo i termini in scadenza nel periodo indicato e con riferimento SOLO a suddetti procedimenti, mentre non sono stati sospesi i termini il deposito delle sentenze o lo scioglimento delle riserve già in corso;

rilevato che nonostante i ripetuti solleciti, nel remoto passato, e nell’immediatezza dell’emergenza, volti a considerare la assoluta necessità di prevedere la remunerazione delle attività extra udienza richieste ai giudici onorari di Tribunale (redazione motivi di sentenze; liquidazione di consulenti e avvocati; decreti e ordinanze in riserva; fissazione di rinvii e nuove fissazioni in seguito ai rinvii d’ufficio) anche eventualmente estendendo la normazione già prevista per i vice procuratori onorari, requirenti onorari di Tribunale;

considerato che la pervicacia con cui tutti i governi degli ultimi decenni, ivi compreso il recente, hanno violato gli artt. 3  e 36 Cost., continua a persistere nel negare ogni indennizzo, o forma di pagamento EXTRA UDIENZA AI GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE proprio ora che le udienze, dunque, l’unica attività indennizzabile per la iniqua legge italiana, sono sospese fino al 22 marzo 2020 con rischio di ulteriore proroga;

RILEVIAMO

che lo spregio verso la categoria tutta, ma in particolare, verso i giudici onorari di Tribunale è lampante e si evidenzia ancora di più quando l’assordante silenzio delle istituzioni si associa alla palese violazione della “nota del 6 marzo 2020 prot. n. 47725.U, con cui il Dipartimento dell’ DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA del PERSONALE e dei SERVIZI ha sollecitato la creazione “in ambito locale di cabine di coordinamento o cabine di regia tra i vertici degli uffici giudiziari, i locali consigli dell’ordine degli avvocati, le autorità prefettizie e le articolazioni territoriali competenti del Ministero della salute (Dipartimenti di prevenzione per la sorveglianza attiva delle aziende sanitarie). Ciò al fine di meglio pianificare le attività informative per il personale tutto, di articolare il protocollo sanitario in sede locale”.

DENUNCIAMO

che in pochi tribunali la categoria dei magistrati onorari è stata coinvolta nel sistema di informazione preventiva e sanitaria oltre che di assistenza alla prevenzione, certamente inaccettabile è il caso del    Tribunale di Monza, come anche di Milano,  in cui  giudici onorari del relativo tribunale sono stati completamente estromessi, non solo dall’informazione circa la presenza di magistrati “togati” in quarantena, ma altresì dalla prevenzione sanitaria correlata  obbligatoria, avendo appreso solo per vie informali della attivazione del protocollo pur rimanendo del tutto estranei, loro malgrado, alle operazioni;

TUTTO CIO’ PREMESSO

 pur esprimendo piena disponibilità a contribuire celermente alla individuazione di piani di organizzazione delle udienze e della attività strumentale e susseguente da svolgersi più possibilmente in remoto,  

CHIEDIAMO

che si modifichi il sistema di retribuzione di tutta la magistratura onoraria in modo conforme con una retribuzione fissa su base mensile, al fine di valorizzare tutta la funzione giurisdizionale esercitata adeguandola al dettato costituzionale, e conferendole dignità economica e tutele sanitarie ed assistenziali come già richiesto nel lontano I dicembre 2015  al già Ministro Orlando in un tavolo tecnico a sigle UNITE;

In ALTERNATIVA  CHIEDIAMO

nelle more della discussione parlamentare sui progetti di legge depositati

si valuti di rendere remunerabile tutta la attività strumentale alla udienza, dunque, sempre correlata alla funzione giurisdizionale esercitata, non solo in sede requirente, ma anche in sede giudicante,  favorendo l’accesso alla tenuta di udienze ed attività in remoto sia per i giudicanti di tribunale sia per i giudicanti dell’ufficio del giudice di pace, quest’ultimi peraltro ancora sforniti di sistema telematico;

IN OGNI CASO CHIEDIAMO

che siano predisposte tutte le norme di legge e le regolamentazioni secondarie e protocolli locali che garantiscano la concreta attuazione della delibera sulla funzione giurisdizionale in remoto anche dei magistrati onorari nella loro integrità con la fornitura immediata di tutte le dotazioni informatiche necessarie.

INFORMIAMO il Ministro e la AUTORITA’ GIUDIZIARIE

che in assenza di tutele sanitarie, di garanzie di indennizzabilità dell’attività di ufficio, o strumentale alle udienze, in assenza di indennizzo per le  udienze non tenute pur calendarizzate, in assenza di dotazioni informatiche per il lavoro in remoto per i giudici onorari del settore penale e per i giudici di pace, in presenza di un divieto di spostamento su tutto il territorio nazionale, se non per ragioni lavorative e posto che ancora non è stata chiarita dal governo la natura della attività svolta dalla magistratura onoraria, 

SARANNO SOSPESE le ATTIVITA’ PROVVEDIMENTALI (depositi di provvedimenti definitori o meno, come anche di rifissazioni di udienze, liquidazioni periti, liquidazioni avvocati) CHE NECESSITERANNO DI ACCESSO AGLI UFFICI  o ANCHE IN REMOTO che non siano RETRIBUITE FINO alla cessazione dell’emergenza.

I DIRETTIVI