Emendamenti al ddl 1738 articolo per articolo

DISEGNO DI LEGGE senato 1738 governativo

Art. 1.

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario salvo quanto previsto per i magistrati onorari attualmente in servizio;

b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica;

c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;

d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario salvo quanto previsto per i magistrati onorari attualmente in servizio;

e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale e della procura della Repubblica salvo quanto previsto per i magistrati onorari attualmente in servizio;

f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell’incarico;

g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;

h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;

i) regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio;

l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;

m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;

n) prevedere i criteri di liquidazione dellindennità superando il pagamento a cottimo almeno per i magistrati attualmente in servizio;

o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;

p) ampliare, nel settore civile, la competenza dell’ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere i casi di decisione secondo equità;

q) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ampliandone nel settore civile e nel settore penale le competenze;

r) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell’ufficio del giudice di pace salve le regole previste per i magistrati onorari e giudici di pace attualmente in servizio;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente la pianta organica di ciascun ufficio del giudice di pace.

2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato requirente onorario è inserito in un’articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l’ufficio della Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisce tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali.

3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l’altro, i requisiti della cittadinanza italiana, del possesso dei diritti civili e politici, della onorabilità, della idoneità fisica e psichica, dell’età minima e massima, della professionalità;

b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore: di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio; di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università; prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale; che, in caso di ulteriore parità, ha la precedenza chi ha minore età anagrafica;

c) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti, che pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescienza;

d) attribuire al Consiglio giudiziario la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l’accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare le domande e, all’esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura la proposta di graduatoria;

e) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità e che all’esito i tirocinanti sono assoggettati ad una valutazione di idoneità per la nomina a magistrati onorari;

f) prevedere che la nomina del magistrato onorario è di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

4. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

1) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;

b) prevedere che gli avvocati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l’associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisce causa di incompatibilità l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;

e) prevedere che il magistrato onorario non può ricevere o assumere l’incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

f) sono incompatibili con il ruolo di magistrati onorari di Tribunale e Giudice di Pace, coloro che, attualmente in servizio alla entrata in vigore del presente decreto, rientrando nella previsione della disciplina transitoria di cui allart. 2 c. 15 (ex 16) del presente decreto, svolgano la professione forense o siano impiegati pubblici o privati, che non abbiamo provveduto entro termini determinati dal decreto delegato, a cancellare la propria iscrizione dal rispettivo albo o alle dimissioni dal privato/pubblico impiego, salvo optino per le nuove norme di cui alla legge delega.

Questo articolo va abrogato interamente se non sarà superato il cottimo

con una indennità mensile di euro 3.000/00 netti (vedi nota n. 1 esplicativa in calce al presente documento).

5. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare le modalità per l’inserimento dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario.

b) prevedere le competenze civili e penali da attribuire ai giudici onorari di pace che siano inseriti nell’ufficio del processo in conformità ai principi di autonomia e indipendenza di cui agli artt. 101, 106 e 107 Cost.

per lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest’ultimo;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisce le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati, e che quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;

3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possono essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità;

4) le modalità di utilizzo dei magistrati onorari di pace disciplinate dal presente decreto, non si applicano ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio se non previo il loro consenso. In ogni caso, competenze e modalità di utilizzo di questi, saranno disciplinate dalle norme transitorie di cui allart. 2 comma 15 (ex 16).

b) prevedere i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale applicare il giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere inoltre i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario.

(Se c’è unattribuzione delle competenze stabilita da una norma questa disposizione è inutile)

6. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno della procura della Repubblica, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) costituire presso l’ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l’impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall’articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti nella struttura organizzativa di cui alla lettera a) possono essere assegnati i seguenti compiti:

1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest’ultimo delle proprie funzioni;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all’applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell’azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisce le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati e che quest’ultimo quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.

Da abrogare perché incostituzionale anche per i nuovi

SI PROPONE SOSTITUZIONE con il seguente: :prevedere gli affari da attribuire ai vice procuratori onorari inseriti nella struttura organizzativa di cui alla lett. a) nel rispetto degli art. 101, 106 e 107 Cost.

7. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuire all’incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;

b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a), il magistrato onorario possa essere confermato nell’incarico per altri due quadrienni, in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell’esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi;

c) prevedere, in ogni caso, che la durata dell’incarico di magistrato onorario non possa superare i dodici anni complessivi e che nel computo NON vanno inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell’intera attività professionale. (Senza aggiunta del NON, non si armonizza ma anzi collide con quella che disciplina i requisiti di preferenza per laccesso alla MO, perché da una parte lavere svolto le funzioni onorarie è requisito di preferenza dallaltra parte se si cumulano gli anni potrebbe capitare che il MO reclutato rimanga anche meno di 12 anni)

d) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi quattro anni dell’incarico, possono svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo;

e) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa preclude la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario;

f) prevedere che in ogni caso l’incarico cessa al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ad eccezione dei magistrati onorari in regime transitorio di cui al successivo art. 2 comma15.

8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell’interessato;

b) disciplinare i casi di trasferimento dufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, previo consenso dellinteressato.

c) Prevedere i casi in cui il magistrato onorario possa chiedere il trasferimento ad altro ufficio giudiziario

9. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato onorario è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;

b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica il regime di astensione previsto dall’articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

10. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio (prevista dall’articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374) prevista per i magistrati professionali;

b) prevedere i casi e il procedimento per la revoca dell’incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica. prevedere i casi e il procedimento per il rinnovo dellincarico al magistrato onorario sulla base di valutazioni di efficienza come già previste per il magistrato professionale; in nessun caso, può essere prevista la revoca dellincarico se non in contraddittorio con il magistrato di pace (onorario) e per casi disciplinari gravi.

11. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ai magistrati onorari si applicano le disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;

b) prevedere le sanzioni disciplinari dell’ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi e della revoca dell’incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell’incarico;

c) disciplinare il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, anche tenendo conto dei princìpi previsti dall’articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374

c) Prevedere la presenza nel consiglio giudiziario di un rappresentante dei got e uno dei vpo.

12. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti princìpi a criteri direttivi:

a) prevedere che l’ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;

b) prevedere che il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della Corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell’ufficio del giudice di pace;

c) prevedere che gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della lettera b), e mediante il ricorso a procedure automatiche e sulla base di competenze legislativamente fissate;

d) prevedere che i giudici onorari possano comporre i collegi giudicanti in ragione di un componente su tre.

e) prevedere che il presidente del tribunale nell’espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali.

13. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l’attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera a), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per l’esercizio di funzioni giurisdizionali;

b) prevedere l’attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera b), numero 2);

c) prevedere che l’indennità deve essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

d) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell’incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative (questo articolo va abrogato se sarà previsto il pagamento di unindennità mensile di euro 3.000/00);

e) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure comunque non incidenti sull’indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e).

14. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), il Governo disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative e che alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali;

b) prevedere che i vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; prevedere altresì che alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali;

c) prevedere che i magistrati onorari partecipano ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura anche in forma digitale e accesso remoto;

(questo articolo va abrogato tranne il nostro incisio poichè è già prevista la formazione attraverso la SSM.)

d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo è valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico.

15. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in particolare estendendo i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell’ufficio del giudice di pace:

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;

f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace.

(questo articolo va abrogato in quanto la legge delega per sua natura deve dettare linee guida e non vincolare nel dettaglio il legislatotre delegato).

15. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) regolare la durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2), che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell’incarico per tre quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

2) prevedere che i magistrati onorari che alla data di cui al numero 1) non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possono essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

3) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo;

4) prevedere che, in ogni caso, l’incarico di magistrato onorario cessa col raggiungimento del sessantottesimo anno di età;

i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 allentrata in vigore dei decreti delegati.

b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:

regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dellentrata in vigore del presente decreto attraverso la modifica dellart. 43 bis dellordinamento giudiziario ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Sulla base di tali criteri il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e vpo e gdp secondo le rispettive materie di competenza civili e penali come normativamente estese:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dellinteressato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il presidente del tribunale può assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b), la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;

4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, assegna la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applica anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);

5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuano ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuano ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;

3) prevedere che il (compenso) da erogare ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio e rientranti nel regime transitorio, sia determinato richiamando le disposizioni relative agli emolumenti previsti per i magistrati di prima nomina con funzioni giurisdizionali, e comunque, non inferiori al netto dalle imposte ad euro 3000,00 mensili (euro 39.000,00 netti annuali), salvo rivalutazioni ISTAT.

(Qualora il pagamento rimarrà determinato a cottimo )

(IPOTESI COTTIMO

3) a)Prevedere ai sensi dellart. 3 Cost. che lunificazione dei gdp, dei got e vpo sotto il profilo retributivo sia immediatamente operativa al momento dellentrata in vigore del decreto legislativo.

b) Prevedere che la determinazione della predetta indennità non sia inferiore a quella prevista per i gdp al momento dellentrata in vigore del decreto legislativo.

c) Prevedere che lerogazione della suddetta indennità sia effettuata entro e non oltre giorni 15 dalla presentazione della richiesta da parte del giudice onorario (gdp, got e vpo)

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data.

Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i gdp;

e) prevedere che i magistrati onorari possono ricorrere a forme volontarie di contribuzione previdenziale, senza oneri per la finanza pubblica.

17. Nell’esercizio della delega il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente ad individuare l’importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario può disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell’ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

Art. 3.

(Procedure per lesercizio della delega)

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dallarticolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l’espressione del parere da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza dei termini previsti per l’esercizio della delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.

Art. 4.

(Incompatibilità del giudice di pace)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l’associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

(questi commi vanno abrogati se limporto delle indennità sarà inferiore a 3.000/00 euro netti sia per il regime transitorio sia per i futuri).

5. Il giudice di pace non può ricevere o assumere l’incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

6. i magistrati onorari e giudici di pace attualmente in servizio che intendano optare per la disciplina transitoria di cui agli art. 2 comma 16, quanto alla competenza, durata dellincarico e al trattamento economico, si applicano le norme sulla incompatibilità previste per i magistrati professionali.

Art. 5.

(Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace)

1. Lufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.

2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della Corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell’ufficio del giudice di pace.

3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2, e mediante il ricorso a procedure automatiche (questo si deve barrare perché gli affari saranno attribuiti secondo quanto stabilito dalle norme e non dai presidenti dei tribunali)

4. Il presidente del tribunale può nell’espletamento dei compiti di cui al presente articolo può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali.

Art. 6.

(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)

1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali.

2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.

3. AI corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, organizzati secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura, deve garantirsi anche modalità di accesso online che favorisca la maggiore partecipazione ai magistrati svolgenti funzioni fuori dai capoluoghi di provincia. 

La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e alle iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nellincarico.

Art. 7.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell’impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

DDL 1738 ORLANDO con EMENDAMENTI UNIMO E UDGDPO

8 marzo 2015

I presidenti

Rossana Ferrari                                                                   Diego Loveri