DOCUMENTO UNITARIO SUL REGIME TRANSITORIO DI TUTTE LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI GIUDICI DI PACE, DEI VICE PROCURATORI ONORARI E DEI MAGISTRATI ONORARI DI TRIBUNALE

I magistrati onorari propongono al Governo l’inserimento nel ddl AS1738 di un regime transitorio, applicabile ai soli magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della delega, i cui contenuti sono ritenuti coerenti con le importanti aperture manifestate in precedenti riunioni ministeriali dal Signor Ministro della Giustizia, nonché con le linee programmatiche sostenute dalle Forze politiche che sostengono il Governo:

  1. Permanenza nell’esercizio delle funzioni

Relativamente alla durata della permanenza in servizio, il disegno di legge assoggetta i magistrati onorari di futura nomina e quelli già in servizio alla medesima disciplina, accordando a entrambe le categorie un numero di mandati quadriennali predeterminato.

La posizione di chi già svolge tale funzione – talvolta da decenni, e comunque ben oltre l’originario termine del 31 dicembre 2004 di cui all’art. 245 del D.lgs. 51/1998 – dovrebbe essere invece differenziata, consentendo, se non di trasformare il rapporto a tempo indeterminato, perlomeno di rinnovare gli incarichi temporanei in occasione della loro scadenza, sino al raggiungimento del limite anagrafico di permanenza in servizio previsto per i magistrati di ruolo (attualmente 70 anni).

Tale proposta intende favorire un parziale riallineamento al Diritto dell’Unione europea; conservare professionalità già formate e valutate nel tempo; bilanciare la perdita di pregresse chance lavorative alle quali i magistrati onorari hanno rinunciato in quanto incompatibili o inconciliabili col proseguimento del rapporto di servizio onorario.

In tale suggerita cornice ordinamentale è ovviamente necessario collegare la valutazione dell’attività del MO e le relative verifiche cui è legata la conferma dell’incarico alle medesime norme vigenti per i magistrati professionali, al fine di scongiurare valutazioni arbitrarie o disomogenee.

  1. Remunerazione

Il superamento dell’attuale sistema retributivo prefigurato nel disegno di legge del Governo è valutato positivamente dalla categoria, purché la nuova disciplina si conformi, almeno in parte, ai principi espressi nella Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’europea n. 12/2010 nella quale si stigmatizzano i modelli retributivi basati sul cottimo in quanto contrari all’esigenza di tutela dell’indipendenza del magistrato.

In coerenza con osservazioni formulate dalla stessa Associazione nazionale magistrati, si segnala anche che ancorare la retribuzione a parametri individuati e verificati con ampia discrezionalità dai Capi degli Uffici espone il magistrato onorario a valutazioni soggettive e aleatorie, che possono essere condizionate dal perseguimento di obiettivi connessi al risparmio di spesa.

Il trattamento economico dovrebbe pertanto includere almeno una componente fissa, dovuta anche in caso di assenza giustificata (per malattia, gravidanza, infermità, congedo parentale) non inferiore a 36.000,00 euro lordi annui ed erogabile per lo meno a tutti i magistrati onorari che optino per un regime a tempo pieno.

A tale componente fissa deve poi aggiungersene, in linea con la natura onoraria dell’incarico, una componente variabile, ancorata a criteri oggettivi identici sull’intero territorio nazionale e omogeneamente applicati.

In coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica, la retribuzione complessiva risultante dalla componente fissa e da quella variabile non dovrebbe superare la soglia di 72.000 Euro attualmente prevista per i giudici di pace. Gli adeguamenti retributivi collegati alle variazioni del costo della vita devono poi essere indicizzati secondo i medesimi parametri previsti per i magistrati di ruolo.

  1. Previdenza

La previdenza e l’assistenza devono essere garantite a tutti i magistrati onorari, attraverso la loro iscrizione ad apposita sezione INPS o, in alternativa, mediante alimentazione di gestioni previdenziali già in essere. Sul punto ci si riserva un approfondimento a seguito della specificazione del regime retributivo complessivo.

  1. Incompatibilità

In ragione della natura temporanea degli incarichi e della sottoposizione dei loro rinnovi a procedure di conferma, appare equo escludere forme di incompatibilità con altre attività lavorative più severe di quelle attualmente previste.

Occorre inoltre consentire ai magistrati onorari che intendano assicurare una presenza a tempo pieno negli uffici giudiziari, di conseguire, su base volontaria, la sospensione dagli albi professionali o il collocamento in aspettativa non retribuita, con decorrenza dell’anzianità di servizio e contributiva e il mantenimento del posto in pianta organica.

  1. Competenze

Sulle competenze non si ha la pretesa di formulare richieste, ma solo suggerimenti coerenti con l’impostazione sottesa alle circolari tabellari del CSM e con l’esigenza percepita dai Capi degli uffici di superare gli attuali stringenti limiti imposti dalla legislazione vigente:

  • Estensione delle competenze penali e civili per giudici di pace, Got e Vpo;

  • Individuazione, sia per le figure giudicanti sia per quelle requirenti di competenze ordinariamente attribuite ai magistrati onorari, devolvibili al personale di ruolo solo in ragione di specifiche ed eccezionali esigenze valutabili di volta in volta dal capo dell’ufficio in relazione a singoli procedimenti o processi;

  • Omogeneità sul territorio nazionale delle competenze demandate stabilmente o preminentemente ai magistrati onorari;

  • Mantenimento della divisione funzionale tra Giudici di pace e Got;

  • Applicabilità dei giudici onorari attualmente in servizio, anche se decaduti per raggiunti limiti di età, presso le sezioni penali delle Corti d’appello, per smaltire l’arretrato penale, sino all’età prevista per tale figura nel settore civile per i giudici ausiliari;

6) Conclusioni

Riapertura del tavolo ministeriale sino al varo dei decreti attuativi della riforma

Differimento al 31 dicembre 2016 del termine di proroga degli incarichi, al fine di consentire il varo della riforma e la programmazione del lavoro negli uffici giudiziari.

Roma 1° dicembre 2015

Le scriventi organizzazioni (in ordine alfabetico) sottoscrivono per approvazione

Associazione Nazionale Giudici di Pace (ANGDP)

Associazione Nazionale Magistrati Onorari (ANMO)

Confederazione Generale Italiana Magistrati Onorari di Tribunale

Confederazione Giudici di Pace (CGDP)

Coordinamento Nazionale Magistrati Onorari d’Italia (CONAMO)

Federazione Magistrati Onorari di Tribunale (FEDERMOT)

Organismo Unitario della Magistratura Onoraria (MOU)

Unità Democratica Giudici di Pace (UDGDPO)

Unione Nazionale Giudici di Pace (UNAGIPA)

Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari (UNIMO)