Diffida di pagamento per provvedimenti e sentenze GOT

Racc. A/R
Ministero della Giustizia In persona del Ministro pro tempore
Dipartimento per gli affari della Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula 70 – 00186 Roma
e p.c
Ministero dell’Economia e delle Finanze In persona del Ministro pro tempore Via XX Settembre 97   00187 Roma
…………….lì …………… 2015

Oggetto: diffida al pagamento dell’attività di redazione di sentenze rese dai Giudici Onorari del Tribunale/Dott.

La sottoscritta G.o.t.                  , in funzioni dal presso la Sezione Civile/Penale del Tribunale di , considerato:
• che con circolare n.27/09 il Ministero della Giustizia ha reso chiarimenti in merito ai nuovi criteri per la corresponsione delle indennità spettanti ai giudici onorari di Tribunale ed ai vice procuratori onorari introdotti dall’art3 bis del d.l. 2 ottobre 2008 n. 151, convertito in legge 28 novembre 2008 n.186;
che, in particolare, nella stessa circolare viene espressamente dichiarato che “restano escluse dalla corresponsione dell’indennità le attività di mera redazione di sentenze e provvedimenti e di mero studio degli atti e ciò invocando una lettura testuale della normativa in materia di retribuzione dei GOT che si limita a qualificare tale indennità come “indennità di udienza” (art 4 decreto legislativo 28.7.1989 n 273 , così come modificato dalla legge 28 novembre 2008 n 186);
che è stata sancita per i GOT l’obbligatorietà della redazione delle sentenze(si veda delibera CSM 18/1/2012 in risposta a quesiti);
che al contrario al VPO spetta, in forza della legge 186/2008, oltre all’indennità di udienza, anche una indennità per ogni altra attività diversa da quella di udienza, delegabile ex artt. 15 e 25 del DLvo 274/2000 (istitutivo della funzione penale del Giudice di Pace) ovvero:
formulazione del capo d’imputazione ed autorizzazione alla citazione dell’imputato o, formulazione del decreto di archiviazione;
richieste e provvedimenti da espletarsi entro 10 gg dalla presentazione del ricorso immediato al Giudice di pace;
richieste di indagini suppletive.

Nonché attività  delegate ex art. 72 R.D. 12/1941 ovvero:
partecipazione all’udienza dibattimentale innanzi al giudice monocratico;
partecipazione al’udienza con rito direttissimo e convalide arresto o fermo;
richiesta di emissione decreti penali di condanna;
procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 cpp e art. 655 comma 2 cpp;
procedimenti civili di volontaria giurisdizione ove è prevista la presenza del pubblico ministero;

•    che la figura dei got e vpo è stata istituita con la medesima legge (DL 51/98);
•    che got e vpo sono nominati con il medesimo iter procedurale, sulla base degli stessi requisiti ed hanno entrambi una funzione suppletiva ed ausiliaria dei togati;
•    che i Giudici di Pace, ai quali viene affidato un contenzioso molto più semplice rispetto a quello affidato ai GOT, vengono regolarmente retribuiti non solo per l’attività di udienza, ma anche per ogni procedimento definito;

•    che, nonostante le ripetute richieste da parte dei GOT di ricevere il giusto trattamento economico per l’attività di redazione delle sentenze e delle ordinanze, nel decreto legge n.69 del 2/6/2013 convertito in legge n. 98 del 9/8/2013 è previsto l’arruolamento di magistrati ordinari e avvocati dello stato a riposo, notai a riposo, e avvocati quali giudici ausiliari al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili riconoscendo loro 200 euro per ogni provvedimento che definisce il processo; quindi non solo per la redazione di sentenze ma anche per provvedimenti ben più semplici di estinzione del giudizio;
•    che di fatto sin dalla presa di possesso delle funzioni, e a tutt’oggi, alla sottoscritta è stato sempre richiesto, oltre allo svolgimento dell’attività di udienza, come necessario corollario di tale attività, anche la redazione delle sentenze/ordinanze a definizione delle cause trattate davanti a sé nonché davanti altri giudici, definizione di processi penali e provvedimenti in materia di cautelari, e di liquidazione degli onorari per CTU e avvocati,  nonché delle procedure non contenziose ;
•    che, parimenti ai magistrati togati, a fronte di tale attività altamente qualificata la sottoscritta è esposta alla responsabilità sancita dalla legge 27/2/2015 n.18;
•    che l’attività di redazione di sentenze non risulta, di certo, agevolata dalla inadeguatezza delle strutture (frequente l’assegnazione di un’unica stanza ad utilizzo di più magistrati onorari), nonché dalla carenza di dotazioni di ufficio (mancanza, talora, di PC, stampante, toner, fogli) e di codici e manuali sempre aggiornati;
•    che le somme che vengono versate dalla parte processuale in sede di iscrizione a ruolo ( contributi unificati e marche ) ed a seguito del deposito di sentenze e ordinanze anticipatorie e decisorie, o comunque definitorie (imposta di registro), decreti di usucapione speciale (imposta di registro, catastale e ipotecaria) ecc. costituiscono, per il Ministero delle Finanze, una cospicua fonte di entrata;
•    che i suddetti rilevanti introiti costituiscono per il bilancio dello Stato una voce esclusivamente attiva in quanto il mancato riconoscimento economico ai GOT per la redazione delle sentenze/ordinanze fa sì’ che lo Stato non subisca alcuna relativa uscita;
•    che, di converso, la scrivente non solo non trae il benché minimo compenso dalla redazione di tali provvedimenti, ma ne subisce un impoverimento, sia in termini di lucro cessante, sottraendo alla propria attività professionale di avvocato o ad altra attività lavorativa il tempo impiegato per lo studio del fascicolo, per il necessario approfondimento giuridico tramite frequente attività di ricerca giurisprudenziale, per la stesura delle motivazioni di fatto e di diritto del provvedimento, sia in termini di danno emergente laddove sostiene ingenti esborsi per colmare le carenze logistiche a cui si è sopra accennato (acquisto di codici sempre aggiornati, riviste giuridiche e manuali di approfondimento, acquisto di computer portatili, partecipazione a corsi di formazione);
•    che lo svolgimento della predetta attività deve avere un riconoscimento economico, in conformità ai principi costituzionali dettati dagli artt. 3 e 36 Costituzione;
•    che infatti sussiste una evidente disparità di trattamento tra le citate figure di magistrati ed in particolare tra i got ed i vpo;
•    che la scrivente, svolgendo sia attività di udienza, sia attività di redazione delle sentenze/ordinanze, svolge un’attività lavorativa identica a quella di un magistrato Togato, la cui retribuzione è pari a circa il quintuplo di quella di un giudice onorario, oltre ai contributi previdenziali, assistenziali e buoni pasto loro versati;
•    che pertanto, il trattamento economico dei Giudici Onorari, anche alla luce del contenuto della circolare n. 27/09 , della raccomandazione n. 12/2010 del consiglio dei ministri europeo e della circolare 102/2016si pone in palese violazione dell’art 36 della Costituzione, che impone un’equa e giusta retribuzione dei lavoratori in proporzione alla qualità e quantità del lavoro dagli stessi prestato, tale da ritenersi comprensiva anche dei contributi assistenziali e previdenziali per il pregresso e per il futuro;
che per la redazione di ogni provvedimento di definizione del processo pendente davanti al Tribunale, si ritiene congrua la quantificazione operata dallo stesso Governo nella legge sopra citata, pari ad Euro 200,00 a procedimento definito;
che la sottoscritta, da quando ha preso possesso delle proprie funzioni, nel periodo dal                 al                  ha redatto n.              provvedimenti;
tutto ciò premesso
chiede
che il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carico p.t., o chi di competenza ordini, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente,, agli uffici competenti preposti nei singoli Tribunali, il pagamento immediato di ogni e qualsivoglia procedimento definito nel pregresso, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e delle sentenze/ordinanze che verranno redatte nel futuro.
In caso di mancata risposta nei termini sopra evidenziati la scrivente si riserva di agire in giudizio nelle Sedi competenti meglio viste e ritenute.
Il G.O.T