Convegno Riforma magistratura onoraria FIRENZE 22 Giugno 2015

Breve resoconto sintetizzato

SALUTI ED INTRODUZIONE DEL dott.

S.E. Fabio Massimo Drago – Presidente della Corte di Appello di Firenze

Questi ha esordito affermando che i Got sono contemplati nello schema organizzativo specifico e tabellare nella ripartizione della giurisdizione, mentre i GDP hanno una competenza autonoma e partecipano al consiglio giudiziario.

Queste ripartizioni attengono al Principio del giudice naturale.

Il Ddl vorrebbe creare una normativa armonica per le due figure, ma quello che temo è il criterio del costo zero in un sistema dove la carenza del personale amministrativo è ormai gravissima.

Un aspetto che ritengo inquietante nel ddl è la distribuzione tra le competenze, da un parte si lascia un pieno esercizio sovrano allufficio del gdp, e dallaltro si relega a figura di mero supporto del togato giudici che per anni hanno emesso sentenze: tutto questo non è dignitoso.

LA MO è una vera professione e come tale deve essere regolamentata.

Avv. Piero Melani Graverini – Presidente dellUnione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana

Ha salutato con favore una riforma organica!

La magistratura onoraria deve avere quel riconoscimento che una legge solo può garantire, si deve intanto decollare, salvo poi apporre gli aggiustamenti come per la legge professionale Forense.

Occorre dare alla giustizia onoraria quello che non aveva: una conformazione, una dignità, una autonomia, perché sia vero che esercita la giurisdizione, perché non c’è dignità senza autonomia.

Occorre dunque una legge che dia un inquadramento anche unitario, ma si teme riforme a costo zero che non hanno mai garantito alcun buon servizio al cittadino.

Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso – Ordinario di Diritto Processuale Civile – Università degli Studi di Pisa

Ha cercato di analizzare analiticamente, prima che il ddl prenda forma, le Incidenze dello stesso su ordinamento processuale .

La prima perplessità attiene alla assegnazione degli affari all’interno del tribunale, nellart. Art 2 comma 5 del provvedimento.

Risulta che la distribuzione degli affari viene decisa da parte presidente del tribunale che provvede ad assegnare singoli processi, del resto anche lart. 43 bis ORD. Giud. prevede dei limiti alla competenza dei MO di Tribunale ma lunico precedente giurisprudenziale che ho trovato riconoscere una nullità ma non ne tiene conto!

Altra perplessità è lart. 2 co. 15 su estensione di competenza per il nuovo Gdp.

Al limite le direttive date dal Presidente del tribunale al Gdp o da parte di togati può accettarsi per la procedura esecutiva non propriamente giurisdizionale, ma certamente non si può accettare che il giudice professionale deleghi anche provvedimenti definitori indicando direttive al MO!

Dove è la autonomia??? Dove sta il principio per cui il giudice è vincolato solo alla legge??

Perché anche la clausola che consente al MO di astenersi nel caso concreto in cui non ritenga di applicare la direttiva non sarà mai applicabile visto il rapporto onorario e le possibili ricadute.

Occorre precisare che il rapporto di servizio di natura onoraria significa solo che non c’è rapporto di lavoro subordinato, il giudice che svolge mansioni di giudice onorario non lo fa per ripiego. Il rapporto onorario è invece molto diffuso.

Anche giudici costituzionali ed i senatori hanno mansioni onorarie.

QUESTO NON INCIDE SUGLI EFFETTI DELLE FUNZIONI ESERCITATE dal MO.

Essi sono esattamente gli stessi della sentenza di un giudice togato, sia per i GOT sia per per i Gdp, ossia sono vincolanti parimenti alle sentenze dei togati.

Sottolineo un altro abominio ossia che, a fronte di quanto detto sopra, il MO non possa partecipare alla procedura davanti al CSM su provvedimento che lo riguarda.

A fronte dei medesimi doveri, non riconoscono analoghi diritti.

Avv. Natale GIALLONGO

Argomentava che non ci si può illudere che per risolvere i problemi della giustizia si possa ignorare lesistenza dei MO.

Eppure, i GOT in particolare, non hanno competenze legislativamente fissate, in quanto lart. 43 bis Ordinamento giudiziario prevede solo in via residuale quelle che non possono assumere e anche il limite dellimpedimento del giudice titolare, quale condizione della nomina del GOT, è ormai del tutto superato.

La distribuzione delle competenze è sul piano tabellare ed è demandata al Presidente del tribunale sulla base delle circolari del CSM.

Le funzioni originarie dei got sono snaturate dalle circolari del csm che hanno sopperito alle carenze di organico giudiziario cosicché è arrivato il momento di fare una scelta netta, una riforma organica, perché non si continui ancora ad affidare un processo di criminalità organizzata ad un collegio che abbia come membro un giudice onorario alle condizioni in cui la MO è disciplinata.

Quanto ai VPO questi esercitano sia funzioni di PM in udienza sia indagini autonome,coprendo quasi il 90 % delle udienze monocratiche.

Con disfavore si coglie listituto dei giudici ausiliari ai quali, peraltro, si chiederebbe il deposito di 90 sentenze dappello in un anno, ciò che neanche i togati troverebbe arduo osservare.

Si tratta di interventi tampone di natura eccezionale che poi si rivelano la normalità, anche lufficio del processo introdotto nel 2014, non ha affatto alcuna connotazione effettiva in quanto, neanche nel ddl 1738, vi è alcuna distinzione circa competenze delle varie figure.

Alla fine è evidente che il 31 dicembre 2015 si avvicina e con esso unaltra proroga.

Gli interventi tampone hanno determinato delle aberrazioni come ad esempio la differenza di status economico e giuridico tra GOT e GDP e non si capisce se il ddl Orlando abbia intenzione di livellare tutto verso il basso o verso lalto.

Interessanti sono le diverse statistiche pubblicate e ricercate con gli scarsi mezzi a mia disposizione.

Si legge che sono previsti in organico circa 8173 di MO di cui circa 6100 giudicanti.

Paragonati ai 10 mila circa di togati, e considerato che il 15% di questi non esercita funzioni per via di incarichi stragiudiziali, il rapporto con il numero dei MO è quasi di 1:1.

Appare superata la dizione dellart. 4 dellordinamento giudiziario per cui

il giudice di carriera costituisce ordinamento giudiziario invece il MO vi appartiene, perché allo stato non vi alcuna distinzione.

Balza in evidenza la differenza di retribuzione media dei GDP pari a circa euro 4100 mensili, laddove per i got è di euro 600,00 senza alcun indennità per le varie sentenze depositate. Invece per i vpo la retribuzione media è di euro 1200 al mese.

Questa differenziazione tra pari non è concepibile.

Sulla produttività le statistiche sono sconvolgenti per le discrasie, ma queste si comprendono perché i dati della produttività sono aggregati, tra togati e MO, solo scorporando i vari dati si può comprendere effettivamente la percentuale.

Quello che è certo è che i MO sono essenziali al sistema e ormai si è giunti ad un punto di rottura per cui è assolutamente necessaria un riforma organica.

Sen. Avv. Giuseppe Luigi Cucca componente della Commissione Giustizia del Senato

Il sistema si fonda sui magistrati onorari con le incongruenze di un sistema nato per tamponare le urgenze. Si è rivelato un sistema iniquo, fondato sul cottimo e su differenze retributive tra MO e GDP, tra laltro prima del tetto massimo annuale per i GDP, neanche si poteva constatare lefficienza del cottimo secondo provvedimenti in quanto i GDP potevano anche dilatare le udienze essendo pagati anche in base alludienza.

Concordo che occorre dare dignità alla figura del magistrato onorario e riconoscergli un RUOLO che gli compete.

Ma spesso i togati vedono i MO come magistrati di serie B, e questo ddl risente di questa concezione.

Come si può concepire le direttive al giudice onorario da parte del Presidente del Tribunale? Si tratta di una evidente violazione principio di indipendenza del magistrato.

Le correzioni da apporre son molteplici, ecco il motivo per cui sono stati presentati oltre 3000 emendamenti sui quali stiamo lavorando per farvi organicità.

Occorre sicuramente riconoscere che a questo governo si deve finalmente un approccio deciso alla materia, laddove nella scorsa legislatura i vari disegni di legge non son mai stati veramente presi in esame dalla commissione, e soprattutto di aver concepito uno statuto unico della mO anche se non è chiaro se la disciplina omogenea potrà livellarsi verso lalto o il basso per quanto riguarda la disciplina transitoria.

Presto si prevede la discussione sugli emendamenti vediamo anche il contributo del CSM.

Personalmente è perplesso in ordine alla previsione di un coordinamento del presidente o togato suo nominato finalizzata a svolgere riunioni con i GOT e professionali al fine condividere esperienze e orientamenti, come possono i magistrati togati affrontare anche questo carico di lavoro quando sono già oberati? Auspico un tipo di formazione diverso da quello prospettato.

Concorda con le perplessità circa la attribuzione agli onorari di compiti differenti dal la funzione giurisdizionale, e la incomprensibilità delle mansioni di questi nellufficio del processo.

Occorre però garantire, attraverso il reclutamento, maggiore professionalità di qui almeno la essenzialità del titolo di avvocato, in quanto la classe forense certo garantirà questo requisito.

On. Avv. David Ermini – componente della Commissione Giustizia della Camera

Lobiettivo che si voleva raggiungere era di ottenere minor contenzioso pendente possibile, quindi una giustizia migliore e più veloce.

Lidea è quella di riconoscere ai MO un vero ruolo e di eliminare la inconcepibile disparità di trattamento, soprattutto economico, ma anche funzionale tra varie figure e soprattutto tra GDP e GO.

Concordo che il lavoro onorario non possa paragonarsi a quello part time, è piuttosto a tempo pieno, perché richiede pienezza di energie e tempo da dedicare, la differenza è solo nella durata: ecco perché si ritiene profondamente ingiusta quindi disparità di guadagno tra varie figure che esercitano medesime funzioni.

Le riforme del governo muovono nel senso del minor lavoro in sede penale, anche per gli onorari, si veda la tenuità del fatto, e una maggiore possibilità di ricorso al decreto penale di condanna è in studio.

Anche il MO potrebbe aver minor carico penale ma in sede civilistica occorre la sua collaborazione non si può discutere ancora su questo.

La situazione è paradossale per come si è delineata con le numerose proroghe, dunque, la norma transitoria è necessaria.

Circa le risorse, è ben possibile realizzare una riforma a costo zero, purché funzioni.

Ma affinché sia garantita dignità e soddisfazione alla MO, occorre la collaborazione del governo e del CSM e della avvocatura.

Avv. Priamo Siotto-CNF

La riforma che vediamo scritta nel ddl non si ritiene possa realizzare quegli obiettivi auspicati neanche nella fase degli emendamenti.

Quello che il CNF ha individuato come necessari sono i seguenti obiettivi:

  • Occorre autonomia e soggettività della MO mediante lattribuzione di competenza sua propria sia per valore e materia. Non è più condivisibile si possa ricorrente alla sostituzione del titolare della fase decisoria da parte del MO per singole fasi del processo e non solo nel penale ma anche nel civile, vista la delicatezza della fase della assunzione della prova;

– occorre massimo della professionalità pertanto si ritiene che la nomina avvenga solo tra gli avvocati;

  • si propone la incompatibilità estesa al distretto di corte appello;

  • si chiede incompatibilità con le sezioni speciali.

Criticità è la eccessiva genericità del criterio della controversia semplice.

Dott.ssa Stefania Cacciola GOT presso il Tribunale di Catania. Vice Presidente UNIMO

La MO continua ad essere vista come un problema ed invece è una risorsa.

Nel DDL sono stati elencati una serie di criticità che sono anche state poste alla base della nostra relazione accompagnatoria agli emendamenti presentati in Commissione Giustizia, primo fra tutti, il non superamento del cottimo che si pone in contrasto con la raccomandazione 12 del 2010 della Unione Europea e che mina fortemente la autonomia della MO come già ribadito dalla ANM e da noi tutti.

Altra criticità è rappresentata dalla nebulosità della competenza tra ufficio del processo e ufficio del giudice di pace onorario, e mancata individuazione di competenze come MO di Tribunale con la conseguenza di una sicuro svuotamento dellessenziale apporto dei MO nella distribuzione tabellare del Tribunale, laddove dopo quattro anni gli attuali MO andrebbero, sembra ma non è molto chiaro, a far parte dellufficio del GDP onorario e quelli nuovi non avrebbero funzioni giurisdizionali.

Inoltre, chi rimane nellufficio del processo, o chi vi entra, magistrati onorari attualmente in servizio e nuovi non possono essere dedicati a funzioni non giurisdizionali in quanto non solo lede la loro autonomia e dignità, ma è contrario alla natura dellincarico e incostituzionale, oltre che indeterminato in quanto non sono distinti i ruoli degli stagisti e dei mO. Di certo NON si valorizza il ruolo di risorsa della MO attualmente in servizio.

Altra criticità è il prevedere per i colleghi in servizio degli scaglioni di uscita, secondo letà, che non garantiscono ad alcuno il raggiungimento delletà pensionabile, nonostante per molti lesperienza della mO dura ormai da oltre decenni e si concluderebbe magari ben prima della soglia pensionabile con lonere di riprendere magari una attività di avvocato che, con lincompatibilità, si è dovuto abbandonare.

Peraltro, lufficio del processo come concepito non ha i mezzi per realizzarsi per cronica carenza di personale amministrativo.

Molti colleghi sono sia MO sia avvocati, certo la professione viene notevolmente sacrificata dalla necessità di raggiungere quegli obiettivi di efficienza che vengono richiesti alla MO come ai togati senza alcuna distinzione, ed è ovvio che il problema dellavvocato MO è anche di superare il limite previsto dal nuovo art. 21 ordinamento forense, questo limite vale per noi oggi ma varrebbe anche domani per ogni avvocato che venisse nominato MO o Giudice di pace onorario.

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Avv. Prof. Giuliano Scarselli componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte dAppello di Firenze

Iil ddl appare più come una legge cosmetica finalizzata solo a disciplinare lufficio del processo, laddove la riforma della magistratura onoraria appare solo il pretesto.

Infatti nulla è stato accolto delle istanze della MO, dallinquadramento, alla previdenza, alla retribuzione.

Se si voleva riconoscere una dignità alla MO, di certo non ci si è riusciti, visto che si legge un venir meno della dignità ed autonomia, e della retribuzione, come non leggere ancora maggiore incertezza nel pagamento sulla base del raggiungimento di obiettivi?

Quindi non solo si chiede ai MO di rivestire funzioni giurisdizionali e non ma anche di essere pagati forse se raggiunti gli obiettivi. Di certo questa riforma non va bene ai MO.

Allora vediamo se va bene al cittadino,e qui la risposta è ancora negativa.

Il cittadino, lutente non comprende cosa accada con unificazione e sulla ripartizione delle competenze tra Tribunale e GDP sulla base della minore complessità in materia di volontaria giurisdizione. Tra laltro il Ddl usa impropriamente il concetto di volontaria giurisdizione che non può considerasi una materia, ed inoltre, non individua alcuna accezione della minore complessità e su chi debba deciderne la ricorrenza. Questa incertezza non è accettabile, anche perché la minore o maggiore complessità si possono al più individuare dopo lo scambio della citazione e comparsa di risposta, di certo non preliminarmente.

Altro elemento non accettabile è il potere di direttiva del presidente del tribunale o suo delegato sullattività dei GDP, tra laltro il GDP non è il medesimo ufficio del Tribunale ma in ogni caso, si assiste ad una privazione di autonomia nella funziona giurisdizionale che non trova sostegno costituzionale.

Insomma, nulla di quanto annunciato prima della riforma si traduce in atto, mediante questo DDL.

ON. ERMINI replica che occorre restringere i binari e che la magistratura onoraria è essenziale e non si può farne a meno. Si è vero varie riforme sono state concepite per snellire la giustizia e ancora c’è molto lavoro da fare sulla negoziazione assistita e mediazione ed ovvio che si toccano vari interessi, pertanto, occorre provare a dare seguito a tutti trovando gli equilibri.

Occorre però distinguere tra la magistratura onoraria futura e quella attualmente in servizio specie con le proroghe, perché lo Stato è responsabile delle numerose proroghe e deve farsene carico, non si può ignorare la questione.

Ebbene, se non è possibile inserire i mO prorogati nella PA, allora occorre concepire un sistema indennitario che sia accettabile e dignitoso, ma soprattutto, livellare la inaccettabile sperequazione tra le varie figure, pertanto, occorre eliminare il cottimo e la differenziazione tra GDP e MO di tribunale.

Inoltre occorre garantire un ruolo unico e no al cottimo.