Circolare del Plenum CSM del 7 dicembre 2016 estende utilizzo dei Got nei tribunali!

Unimo accoglie con sommo piacere e rinnovata stima verso un orientamento di collaborazione e dialogo con il Consiglio Superiore con le associazioni di categoria la delibera della circolare del 7 dicembre 2016,  che,  al paragrafo 6,  propone un più ampio ed uniforme utilizzo dei GOT nei tribunali,  conformemente alla norma transitoria di cui alla legge delega 57/2016 che ne estende l’ambito di applicazione.

Una prima risposta positiva alle richieste sollevate dalla UNIMO e Confederazione GDP nell’incontro del 15 novembre già relazionato su questo sito (http://www.unimo.eu/comunicato-congiunto-unimo-e-cgdp-emendamenti-26-11-2016/) lascia sperare in un futuro di collaborazione e comunicazione reciproca tra Consiglio Superiore e le rappresentanze della categoria.

 

 

Riportiamo l’estratto del paragrafo interessato dalla innovazione,

6. La definizione dell’obiettivo di rendimento. Il ruolo dei GOT e dei Giudici Ausiliari

Fissato il carico esigibile, il dirigente può operare le valutazioni gestionali ed organizzative di sua competenza individuando, in riferimento al carico esigibile calcolato, gli obiettivi di rendimento dell’ufficio.

Il dirigente, nell’ambito della discrezionalità valutativa che caratterizza e connota il suo ruolo, è chiamato – in esito al procedimento partecipato più avanti delineato – ad una sintesi realistica, virtuosa ed equilibrata, dovendo in primo luogo fotografare lo stato dell’ufficio, le sue condizioni oggettive e soggettive per poi, in secondo luogo, alla luce delle rilevazioni effettuate, compiere una sintesi operativa e prospettica degli obiettivi concretamente realizzabili con le risorse disponibili.

Nelle scelte organizzative, i dirigenti (o i presidenti di sezione) dovranno assicurare anche il pieno impiego dei GOT, che non sempre risultano efficacemente utilizzati.

Al riguardo va preliminarmente ricordato che, secondo l’art.43 bis dell’ordinamento giudiziario, ai giudici onorari non possono essere affidati, nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; inoltre, secondo la normativa secondaria, è fatto divieto di affidare ai GOT i giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di pace.
Nei limiti predetti, l’attuale circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti prevede che l’impiego dei giudici onorari, possa avvenire secondo i seguenti modelli organizzativi:

1) Ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario di tribunale nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti.

Al giudice togato deve, in questo caso, essere affidato un ruolo aggiuntivo.

2) In caso di significative vacanze nell’organico dell’ufficio, ai GOT, fermi i limiti già indicati sopra, può essere assegnato un ruolo, con esclusione delle seguenti materie:

a) per il settore civile:

  • –  societaria e fallimentare;
  • –  proprietà intellettuale ed industriale.

b) per il settore penale:

– i procedimenti tratti a giudizio con rito direttissimo.

3) Fermi tutti i limiti di materia su evidenziati, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi (ma non più di uno per collegio) ed anche nel caso di impedimento secondo l’accezione ampia elaborata dal Consiglio.

Al riguardo, si ricorda il favore espresso dal Consiglio per il modello organizzativo dell’affiancamento, con costituzione di un ruolo aggiuntivo.

L’affiancamento consente, infatti, al dirigente di costituire ruoli più consistenti, che rimangono nella responsabilità del giudice togato, ma, nella parte “aggiuntiva”, sono gestiti autonomamente dal GOT sotto il “controllo” del giudice togato.

Questo modello, com’è evidente, consente la razionalizzazione delle risorse e rende possibile, anche nei tribunali medio piccoli, la formazione di ruoli specializzati che, com’è noto, favoriscono una risposta di giustizia più efficiente e più efficace.

Nondimeno è necessario prendere atto dei principi e criteri direttivi fissati dal Legislatore con la recente Legge n. 57/2016 per l’esercizio della delega da parte del governo in tema di disciplina delle modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale e della procura della Repubblica.

Segnatamente, l’art. 2, comma 5, punto 3, prevede che nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari, il Governo si attenga, tra l’altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: “b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali e’ stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, e’ consentito al presidente

del tribunale di procedere all’applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell’incarico, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate..omissis..; c) prevedere i casi

tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell’incarico, può

essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale

ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l’esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell’articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonche’ per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie”.

Tali disposizioni certamente rivelano un evidente favor del Legislatore verso l’implementazione dell’utilizzo dei giudici onorari, consentendone, salve alcune eccezioni, non solo l’applicazione per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario, ma anche l’impiego quali componenti di collegi giudicanti civili e penali.

In continuità con tale linea di tendenza appare allora ragionevole valorizzare ulteriormente anche il modello organizzativo del ruolo autonomo, estendendone la possibilità di impiego e consentendo, quindi, il ricorso a tale modello, fermi tutti i limiti per materia previsti dalla normativa primaria e secondaria, non solo in ipotesi caratterizzate da “significative vacanze nell’organico”, ma in tutti i casi in cui, per circostanze oggettive, non si possa far fronte alla domanda di giustizia con i soli giudici ordinari. In tali casi, tuttavia, il dirigente dovrà specificamente indicare le ragioni che rendono imprescindibile l’assegnazione del ruolo autonomo al GOT.

L’utilizzo dei GOT secondo i modelli indicati, che in molti uffici giudiziari costituisce una realtà significativa per il funzionamento degli stessi, non può che comportare la necessità di contemplare anche l’attività dei magistrati onorari ai fini della individuazione del complessivo obiettivo di rendimento, che, pertanto, può anche non coincidere con la operazione aritmetica della moltiplicazione del carico per i magistrati presenti (l’apporto dei GOT, invero, può determinare un aumento globale del rendimento). In sostanza sarà necessario scorporare il contributo del GOT nella determinazione del carico esigibile, comunque dandone atto nella relazione di accompagnamento.

Importante funzione, sotto il medesimo profilo, svolgono – presso le Corti d’Appello, il Giudici Ausiliari di cui all’art. 62 del DL 21 giugno 2013, n.69 ( cd “ decreto del fare”); che compongono i Collegi con l’obbligo di redigere almeno 90 provvedimenti all’anno. Si sottolinea, in proposito, che la figura dei Giudici Ausiliari presso le Corti d’Appello è stata istituita “al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall’articolo 37, comma 1, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” (art. 62 cit). Nella determinazione dell’obiettivo di rendimento si dovrà anche tenere conto delle altre variabili che incidono sulla produttività totale dell’ufficio, quali le assenze previste, i trasferimenti già deliberati, gli esoneri prevedibili, la presenza di stagisti, l’impiego dei Got e dei Goa, le modifiche normative, nonché dei criteri di priorità (vedi infra, par. 6).
Infine, va segnalata l’importanza, nella programmazione del lavoro dell’ufficio, delle misure organizzative idonee a migliorare la qualità del servizio, quali i provvedimenti organizzativi per l’ufficio per il processo, la creazione di un front office avanzato, i provvedimenti di semplificazione e riorganizzazione dei servizi amministrativi, le buone prassi adottate.
In definitiva, individuate le priorità – cause ultra triennali o ultrabiennali, contenzioso che per qualità merita una trattazione prioritaria – le risorse dell’ufficio del processo (magistratura onoraria, tirocinanti ex art. 73, personale amministrativo, ecc.) potranno essere destinate alla trattazione di tali procedimenti ed assegnati ai relativi magistrati, sezioni, settori.
7. Il procedimento per la redazione del programma di gestione
Come già accennato, la formazione dei piani di gestione deve coinvolgere tutti i magistrati coinvolti nella programmazione, secondo la seguente scansione temporale:

• entro il 22 dicembre 2016 ogni presidente di sezione – previa acquisizione dei dati statistici sezionali eall’esito diappositariunione con tutti i magistrati dellasezione, compresi i giudici onorari, – deposita una relazione contenente i prospetti statistici, la proposta di elaborazione dei carichi esigibili e le proposte di gestione dei ruoli civili della sezione. Nella riunione con tutti i giudici della sezione, il presidente della sezione dovrà concordare le

modalità di utilizzo dei giudici onorari, sia individuando i giudici ordinari ai quali affiancare il GOT con determinazione del ruolo aggiuntivo (da effettuare concretamente con variazione tabellare), sia determinando la consistenza, qualitativa e quantitativa, dell’eventuale ruolo autonomo da assegnare al GOT.

Nella relazione dovrà risultare il verbale dell’assemblea dei giudici di sezione e le osservazioni eventualmente proposte.
Deve essere garantita nell’occasione la consultazione dei magistrati in congedo per ogni

causa. Nei tribunali monosezionali o privi di sezioni, gli adempimenti di cui sopra sono curati direttamente dal Presidente del Tribunale, previa riunione con tutti i giudici dell’ufficio.

• Entro il 13 gennaio 2017 il Presidente del Tribunale, acquisite le relazioni delle sezioni civili, deposita presso la propria segreteria il programma di gestione ai sensi dell’art. 37 cit., con allegati i prospetti statistici e i carichi esigibili proposti, eventualmente integrati e/o modificati con esplicita motivazione delle ragioni dell’accoglimento o del rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate dalle singole sezioni civili.

Nei soli Tribunali metropolitani o con organico Superiore a 40 unità, il dirigente deve preventivamente indire una riunione con tutti i presidenti di sezione ed i giudici coordinatori.

Alla riunione prende parte anche il dirigente amministrativo dell’ufficio. Ne prende, altresì, parte un rappresentante della Commissione Flussi istituita presso il distretto di Corte di Appello, un RID e i MAGRIF.

Nel corso delle riunioni dovranno essere rappresentate le criticità riscontrate con riferimento al progetto organizzativo di gestione depositato. Degli argomenti trattati nelle riunioni deve essere predisposto verbale riassuntivo.

Il programma ed i relativi allegati sono inviati, sempre per via telematica ed utilizzando la casella di posta elettronica dell’ufficio, a tutti i giudici, anche onorari, ed al dirigente amministrativo, alla Commissione Flussi, ai RID ed ai MAGRIF, oltre che, per espresso disposto normativo, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

  • Entro il 24 gennaio 2017 ciascun magistrato può depositare osservazioni sul programma di gestione ovvero sulla determinazione dei carichi esigibili presso la segreteria dell’ufficio. Analoga facoltà di segnalazione e proposta ha il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
  • Il dirigente procede, a seguito di una o più riunioni conclusive, alla predisposizione del programma di gestione finale.

    Alla riunione prendono parte anche il dirigente amministrativo dell’ufficio, un rappresentante della Commissione Flussi istituita presso il distretto di Corte di Appello, un RID e i MAGRIF.
    Nel corso delle riunioni dovranno essere esaminate e risolte le criticità riscontrate con riferimento al progetto organizzativo di gestione depositato. Degli argomenti trattati nelle riunioni deve essere predisposto verbale riassuntivo.

    • Entro il 31 gennaio di ciascun anno il dirigente dell’ufficio trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario (o al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione) il programma di gestione finale ai sensi dell’art. 37 cit..
    • Il Consiglio Giudiziario (o il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione) entro il termine di giorni trenta deve trasmettere il suo parere di presa d’atto, con eventuali rilievi, al Consiglio Superiore della Magistratura. Decorso tale termine il Consiglio Superiore della Magistratura può adottare il provvedimento conclusivo del procedimento anche in assenza del parere dell’organo di governo autonomo territoriale.

      Il programma deve contenere necessariamente una motivazione, ancorché sintetica ma esaustiva, in ordine alle ragioni dedotte dal dirigente dell’ufficio per l’accoglimento o il rigetto delle osservazioni presentate. Al programma devono essere allegati i prospetti statistici utilizzati, quelli dei carichi esigibili individuati ed i verbali delle riunioni effettuate.

      Al programma vanno allegati i risultati conseguiti negli anni precedenti e devono essere specificate le ragioni dell’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nei programmi di gestione successivi a quello per l’anno 2017, dovrà essere specificamente rappresentato lo stato di attuazione dell’obiettivo di definizione dei singoli procedimenti indicati nel precedente programma; negli uffici giudiziari organizzati per sezioni, la verifica dovrà riguardare i singoli procedimenti indicati nel piano della sezione.

Il programma deve anche prevedere la precisa indicazione di quali meccanismi, frequenza e forme di monitoraggio siano state predisposte per presidiare l’attuazione del programma stesso.
Il programma di gestione ed i relativi allegati devono essere trasmessi per via telematica – utilizzando la casella di posta elettronica dell’ufficio – a tutti i giudici presenti ed a quelli in congedo, nonché al dirigente amministrativo.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel caso in cui si rendano necessari chiarimenti od approfondimenti, può investire delle questioni riguardanti il progetto presentato il Consiglio Giudiziario competente (o il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione) e la relativa Commissione flussi ai fini della redazione di un parere integrativo o dello svolgimento della necessaria attività istruttoria.

Il procedimento si conclude con una delibera, eventualmente corredata da rilievi, da trasmettersi al Ministero della Giustizia, per le valutazioni di competenza ai sensi dei commi 11, 12 e 13 dell’art. 37 D.L. 98/2011.
Copia della delibera deve essere inserita nel fascicolo personale del dirigente dell’ufficio e, nel caso di uffici organizzati per sezioni, anche nel fascicolo personale del presidente di sezione.

Va qui sinteticamente precisato che il procedimento sopra indicato deve essere seguito anche per la formazione dei programmi di gestione della Corte di Cassazione, condivisa l’interpretazione secondo la quale la disciplina di cui all’art. 37 riguarda anche tale ufficio Giudiziario.
Nel procedimento interverranno secondo le modalità sopra indicate i Presidenti di Sezione, i RID, la Commissione Flussi e il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.”

Direttivo UNIMO

 

 

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