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Osservazioni al d.l. n. 548

Unione Nazionale Italiana

Magistrati Onorari

U.N.I.M.O.

 Osservazioni sul Disegno di Legge nr. 548

L’assenza di riconoscimento di uno status giuridico adeguato al ruolo svolto, nell’ultimo decennio, dalla Magistratura Onoraria ha dato vita ad un impiego di tale risorsa del tutto eterogeneo nell’ambito dei vari uffici giudiziari, e ciò per quanto riguarda sia le competenze che il trattamento, di fatto creando disparita’ di trattamento, talora significative, nell’ambito della stessa categoria, che il D.D.L. 548 certamente non supera.

Peraltro, le numerose lacune della normativa di riferimento hanno sovente costretto i Capi degli Uffici ad impiegare i M.O. anche oltre i limiti delle rispettive competenze.

Occorre, pertanto, prendere atto di tale situazione ed adeguare la normativa alle effettive esigenze del sistema giustizia, ormai da tempo inefficiente anche e soprattutto per il numero dei magistrati mai adeguato alle reali esigenze.

E’ necessario, quindi, utilizzare ogni risorsa disponibile per garantire la massima efficienza del sistema giudiziario e che il D.D.L. nr. 548 non assicura.

Infatti, il ddl presenta un’impostazione temporalmente superata che fa riferimento, anche nella sua presentazione, alle circolari tabellari del Csm del 16/7/2008, relative al triennio 2009-2011 ormai superate dalle nuove tabelle del Csm del 21/7/2011, relative al triennio 2012-2014.

Tali recenti tabelle adottate in ottemperanza ad un criterio generale di buona amministrazione che prevede il massimo utilizzo delle risorse a disposizione nonche’ per rispondere alle richieste pervenute dagli uffici, hanno esteso in modo considerevole  le materie di competenza dei magistrati onorari – in ispecie i got –  e hanno previsto la possibilità di affidare a questi ultimi un ruolo autonomo.

Le successive disposizioni dell’organo di controllo della magistratura (pareri e risoluzione del Csm del 25/1/2012) hanno confermato tale  indirizzo.

A ciò si aggiunge l’ovvia considerazione che, stante la professionalita’ acquisita, devono essere maggiormente tutelati i magistrati onorari prorogati oltre il termine di sei anni disposto per legge.

Ma tutto ciò è pretermesso dal ddl 548 per i seguenti motivi:

1) Non prevede alcuna norma transitoria che disponga in maniera organica la permanenza in servizio dei M.O. attualmente in carica, introducendo differenze legate all’eta’ anagrafica e non all’anzianita’ di servizio;

 

2) Non prevede un adeguato compenso a fronte dell’incompatibilità con altre professioni, che ben potrebbe estendersi rispetto a quella attuale ma solo laddove il reddito assicurato dallo svolgimento delle funzioni giurisdizionali si riveli adeguato alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto (mentre, ad oggi, l’entita’ dell’emolumento – pari ad € 98,00 – è ferma all’anno 2001 senza aver mai beneficiato dell’adeguamento agli indici I.S.T.A.T. ed i G.O.T. non ricevono alcun compenso per l’attività di redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti che emettono nell’ambito dei procedimenti assegnatigli).

Ciò in palese contrasto alla Raccomandazione Europea CM/REC  del Comitato dei Ministri degli Stati membri sui giudici : indipendenza, efficacia e responsabilità”, adottata dal Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2010, in occasione della riunione dei Delegati dei Ministri, che ha individuato i criteri da seguire al fine di garantire l’indipendenza dei giudici.

In particolare, l’Art. 49 stabilisce che “la certezza di permanenza nelle funzioni e l’inamovibilità sono elementi chiave dell’indipendenza dei giudici. Di conseguenza ai giudici deve essere garantita la permanenza nelle funzioni fino al raggiungimento dell’età di pensionamento obbligatorio, se essa esiste”.

Il successivo Art. 50 dispone che “la permanenza nelle funzioni dei giudici deve essere stabilita dalla legge. Dopo una nomina a tempo indeterminato deve potersi disporre la destituzione solo in caso di gravi infrazioni della normativa disciplinare o penale stabilite dalla legge o laddove il giudice non possa più esercitare le sue funzioni giurisdizionali”.

Ancora, l’Art. 54 prevede che “la retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo professionale e alle loro responsabilità, ed essere di livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni. Deve essere garantito il mantenimento di una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di congedo per maternità o paternità, nonché il pagamento di una pensione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio. Devono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici”.

Infine, l’Art. 55 stabilisce che “devono essere evitati sistemi che facciano dipendere dalle prestazioni gli elementi essenziali della retribuzione, in quanto essi possono creare difficoltà all’indipendenza dei giudici”.

Tutti i principi di cui sopra risultano sanciti, e sintetizzati, dall’Art. 104, comma I, della Costituzione e confermati già da tempo dalla Corte Costituzionale e il DDL 548 ne costituisce manifesta violazione.

 

3) Non è previsto, nelle more dell’entrata in vigore della riforma, il blocco delle nuove nomine, onde evitare che le eventuali proroghe coinvolgano un numero sempre maggiore di M.O ;

 

4) Non è previsto che i M.O. possano svolgere le funzioni di Giudice per le Indagini Preliminari nell’ambito degli affari più semplici, ad esempio provvedendo all’emissione di Decreti Penali di Condanna per le violazioni del Codice della Strada, di sequestri di merce provento di contraffazioni di modesta entità ovvero immobili abusivi di piccole dimensioni (mentre è previsto all’art. 5 comma 4 il tirocinio dei GDP presso il GIP. Ne dovrebbe conseguire la logica deduzione che i GDP potranno essere delegati a svolgere le funzioni di GIP, mentre per i GOT tale possibilità continuerà ad essere preclusa. Si introduce, pertanto, un’altra violazione della par condicio tra soggetti appartenenti alla medesima categoria professionale);

5) Non è previsto che i GOT possano occuparsi dei giudizi direttissimi nell’ambio degli affari più semplici, ed essere inseriti nei relativi turni, mentre i VPO sono regolarmente inseriti nei turni delle convalide.

Pertanto, anche sotto tale profilo si eccepisce la violazione del principio della par condicio tra soggetti appartenenti alla medesima categoria professionale;

 

6) L’art. 2 prevede, tra i requisiti per la nomina a Magistrato Onorario, l’avere cessato, o impegnarsi a cessare, prima dell’assunzione delle funzioni, l’esercizio di qualsivoglia attività lavorativa dipendente, pubblica o privata: ebbene, detta norma appare priva di senso posto che, se il futuro Magistrato Onorario, dopo due quadrienni, non potrà più essere nominato, avrà ingiustamente compromesso altre opportunità di carriera;

 

7) Tra i titoli preferenziali è previsto lo svolgimento di funzioni inerenti i servizi di cancellerie e segreterie giudiziarie.  A prescindere dalla considerazione che gli appartenenti a tali ruoli, non hanno le competenze adatte allo svolgimento dell’attività giurisdizionale, deve rilevarsi che la loro trasmigrazione nei ruoli della Magistratura Onoraria, priverebbe gli Uffici di provenienza (già frustrati da croniche carenze di personale) delle risorse umane necessarie al loro funzionamento: è, infatti, dall’anno 1998 che non sono più stati banditi concorsi per assumere personale da impiegare nelle Cancellerie.

E’ notorio che già attualmente la celebrazione delle udienze penali e civili è a rischio per la carenza del personale di cancelleria e che in molti Tribunali si sta discutendo l’opportunità di diminuire il numero delle udienze proprio per tali ragioni. Con la conseguenza che i ritardi nell’amministrazione della giustizia aumenteranno invece di risolversi;

 

8) L’assegnazione delle udienze ai GOT è lasciata al libero arbitrio dei capi degli uffici (ferme restando le competenze per materia) con la conseguenza che tali risorse sono utilizzate in modo disomogeneo nei vari Tribunali;

 

9) Le materie riservate ai GOT sia in campo civile che penale sono eccessivamente restrittive e non più in linea con quanto stabilito dalle tabelle del CSM richiamate in premessa;

 

10) Non è prevista alcuna forma di assistenza previdenziale;

 

11) l’art. 23 deve essere abrogato perché ormai la Scuola Superiore della Magistratura è avviata e regolarmente funzionante.

Alla luce delle superiori considerazioni il D.D.L. nr. 548 presenta evidenti violazioni del dettato costituzionale, in quanto non riordinando razionalmente la categoria dei M.O., non ne consente un utilizzo idoneo a svolgere un’azione deflattiva del carico giudiziario, e, quindi, ad imprimere celerità all’attività giurisdizionale e introduce disparità di trattamento tra categorie di soggetti appartenenti al medesimo settore professionale (GOT. VPO e GDP) con conseguente violazione dei principi di buon andamento e di efficienza della attività amministrativa sanciti dall’art. 97 Cost. e della par condicio.

 

La presidente                                                                                   

Dott.ssa Rossana Ferrari                                                                

La vicepresidente

Dott.ssa Stefania Cacciola