Relazione della Presidente di UNIMO dott.ssa Rossana Ferrari al convegno sulla riforma della magistratura onoraria presso il CSM del 6 luglio 2015

Ringrazio il vicepresidente del CSM on. Giovanni Legnini, che ci ospita per questo importante seminario, il sen. Antonio Leone pres. dell’8a commissione, ed il consigliere Morosini, pres.6a comm. Chiedo scusa se leggerò il mio intervento ma, per l’importanza dell’incontro, non vorrei  dimenticare nulla. Parliamo ovviamente della riforma della mag. onoraria di Tribunale e dei Gdp elaborata dal ddl governativo nr. 1738, che ha provocato un interesse così rilevante da indurre varie parti a presentare oltre 3000 emendamenti, più‘ che per la legge sulla scuola, che pure riguarda un numero di persone che supera di 150 volte il nostro (noi got gdp e vpo siamo ora 5500 mentre il solo personale docente della scuola supera le 800 000 unità).

Facciamo un brevissimo excursus storico: nel 1998 lart. 245 del d.lgs.51/98 ha previsto che la riforma della mag.on.di Trib. fosse emanata entro 5 anni. In quei 5 anni non e’successo nulla e dal 2004 i got e vpo, cosi’come accaduto per i gdp in scadenza, sono stati prorogati (di un anno, due anni, ed anche di soli 3 mesi, portati a 12 per la levata di scudi dei capi degli uffici che paventavano un parziale blocco dei Tribunali qualora i mag. onorari di maggiore esperienza fossero mancati).

Va precisato che la funzione onoraria dei Gdp era originariamente intesa come esercizio della giurisdizione in settori che non richiedessero conoscenze tecniche particolari, ma l’apporto dell’esperienza del buon padre di famiglia (il presupposto era, per gli aspiranti alla funzione, l’avere un’eta’ minima di 50 anni).

Per i got , invece, si parlava di supplenza di mag. professionali assenti o impediti temporaneamente.

Le cose, lo sappiamo, sono nel tempo radicalmente mutate con aumento delle competenze esclusive dei gGdp, affidamento di attività ulteriori oltre l’esercizio della pubblica accusa in udienza, anche con attribuzione esclusiva per i vpo (indagini preliminari nei proc.penali di competenza dei gdp) nonché affidamenti di ruoli ed inserimento nei collegi per i got, in base ad un principio di buona amministrazione che prevede il massimo utilizzo delle risorse a disposizione.  

Questo il panorama su cui si e’ innestato il ddl di riforma governativa a fronte dell’esigenza urgente di incidere su aspetti ordinamentali (durata dell’incarico – retribuzione – rappresentanza nell’organo di autogoverno) e sulla ripartizione-allargamento della competenza per materia, nonché l’esigenza primaria di salvaguardare lindipendenza e lautonomia dei MO e garantire la loro professionalità attraverso percorsi di formazione ad essi specificamente dedicati.

Riguardo a questultimo profilo già ora i mag.on. hanno l’obbligo di partecipare agli eventi di formazione organizzati dalla Scuola superiore di Scandicci e dalle commissioni distrettuali.

In merito agli altri argomenti il DDl di riforma presenta soluzioni che non possono essere condivise.

A causa dei tempi strettissimi mi limiterò a citare le principali criticita’ che Unimo ha rilevato nel ddl governativo di riforma della magistratura onoraria e che riguardano sostanzialmente 4 punti: 1) permanenza in servizio; 2) emolumenti,; 3) previdenza; 4) competenze.

1) Permanenza e regime transitorio.

Il ddl prevede la possibilita’, per i mag.on. attualmente in servizio, di rimanere a svolgere le funzioni per 3 ulteriori quadrienni: questa disposizione non si discosta da quanto e’ stabilito per i nuovi mag.on. per cui non differenzia chi ha svolto positivamente tale attivita’ magari da decenni ed ha spesso perso ogni chance lavorativa non riuscendo a svolgere altra attività.

Meglio sarebbe prevedere un mandato quadriennale (quindi non una stabilizzazione) rinnovabile per ulteriori quadrienni fino a 70 anni ove, all’esito di puntuali verifiche, si accertasse l’idoneita’ del mag.on.

Accade per i dirigenti degli uffici, i cui mandati possono essere reiterati dopo la fine del quadriennio se ritenuti idonei.

Occorre, poi, che la valutazione dellattività del MO, quindi le verifiche cui è legata la conferma nel mandato ovvero no, sia modulata secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia per i magistrati professionali onde evitare che i magistrati onorari siano sottoposti a valutazioni meramente discrezionali da parte dei capi degli uffici.

Occorre anche che, per i MO di Tribunali, come per i GDp, laddove sia in questione il tema del rinnovo o di eventuale sanzione sia presente un consigliere rappresentativo della Mo di tribunale.

2) Remunerazione.

La previsione di eliminazione del cottimo, contenuta nel ddl, va valutata positivamente ma non puà essere sostituita, in tutto o in parte, dal pagamento al raggiungimento degli obiettivi: premesso che non condividiamo una valutazione “aziendalistica” dell’attivita’ giurisdizionale, il ddl prevede che si venga remunerati solo se il Presidente del Trib. o il Procuratore capo lo ritenga, pertanto, introduce un’alea inaccettabile, che prevede la possibilita’ del mancato pagamento di attivita’ lavorativa come conseguenza di una valutazione soggettiva ( che può essere viziata da pregiudizi personali).

Se poi il Presidente delegasse – di fatto – tale valutazione al dirigente amministrativo, questo sarebbe in palese conflitto d’interessi ove si pensi che il funzionario percepisce un bonus monetario se risparmia sulle spese di giustizia, e il pagamento dei mag.on. attinge le risorse da tale voce di bilancio.

3) Previdenza.

Il ddl poi prevede che la previdenza sia a carico del magistrato onorario: questo e’ un modo per eludere il problem, posto che e’ preferibile tale soluzione all’iscrizione obbligatoria al regime separato Inps (che comporta una trattenuta del 33% e all’esito prevede l’erogazione di pensioni spesso inferiori a quelle minime sociali), ma non e’possibile mettere a carico del mag.on. l’onere previdenziale senza sapere in che misura  sara’ remunerato e se lo sarà.

In ipotesi, se il Presidente non ritiene raggiunti gli obiettivi, infatti, il got o il vpo o il gdp potrebbe anche non essere pagato, quindi, come provvederebbero alla loro previdenza?

Preferibile sarebbe la soluzione di una sanatoria del pregresso mancato versamento e, ove gli emolumenti lo consentissero, di un futuro pagamento da parte del mag.on., che potrebbe scegliere se effettuarlo presso casse a cui avessero eventualmente gia’ versato somme (con possibilità di cumulo, totalizzazione o ricongiunzione) o invece su fondi previdenziali statali.

4) Competenze.

Da ultimo, non si concorda con l’estensione delle competenze dei soli gdp : posto che riteniamo che ognuno di noi debba rimanere a svolgere le funzioni che gia’ esercita con utilità degli uffici di appartenenza, non si vede perché non estendere le competenze dei mag.on. di Tribunale posto che proprio in tale ambito ci saranno in futuro le maggiori carenze di organico a seguito dell’abbassamento dell’eta’ pensionabile, che e’stata anticipata a 70 anni, e dato anche che i concorsi indetti e da indire non potranno colmare tale lacuna.

Per il buon funzionamento degli uffici tale previsione appare pertanto inderogabile.

Da quanto sopra esposto, emerge con chiarezza che e’ opportuno che i got e vpo formati e ricchi di esperienza maturata “sul campo” rimangano a svolgere le funzioni attuali e non vengano dirottati verso l’ufficio del giudice di pace, stante la rilevante carenza di organico dei ruoli della magistratura di tribunale, attuale e, ancora di più si prevede per quella futura. 

Le criticita’ del ddl governativo evidenziate dimostrano che l’unico impianto della riforma per noi condivisibile sarebbe quello che la stessa Anm ha proposto, nelle sue linee generali, all’audizione davanti alla Commissione Giustizia del Senato tenutasi nel gennaio 2014, che condividevamo all’epoca e tuttora condividiamo, tanto da indurci ad elaborare emendamenti ed una relazione illustrativa indubbiamente complessi ma che nella sostanza ricalcano quanto appunto elaborato dall’Associazione Nazionale Magistrati.

  1. Permanenza in servizio per quadrienni sino alletà pensionabile posto che non si tratta di stabilizzazione;

  2. Mantenimento attività giurisdizionali con garanzia di indipendenza e autonomia anche qualora inseriti nellufficio del processo;

  3. Statuto unico della magistratura onoraria soltanto dal punto di vista retributivo, previdenziale e di durata dellincarico, ma non sotto laspetto funzionale (competenze attuali e, quindi, separate)

  4. Retribuzione adeguata alle funzioni e superamento del cottimo;

  5. Sganciamento della retribuzione dal raggiungimento degli obiettivi.

  6. Tutela assistenziale e previdenziale;

  7. Estensione delle competenze onde essere di maggior ausilio per il servizio giustizia.

  8. Previsione di una rappresentanza dei got e dei vpo nel consiglio giudiziario come è previsto per i GDP in quanto postulata dalla sottoposizione a sanzioni da parte dell’organo di autogoverno.

  9. Applicazione ai GOT e ai VPO del regime sanzionatorio disciplinare previsto per i magistrati professionali e per i GDP.

Stralcio norme transitorie dalla riforma

Ravvisiamo che assolutamente sia necessario ed urgente stralciare le norme transitorie dal resto della riforma ed approvarle in tempi stretti (speriamo emendate secondo l’indirizzo dettato da Unimo), posto che a fine 2015 scadono almeno 4000 mag.on., mentre gli altri sono di nomina piurecente. Tale necessità ed opportunità la vediamo anche nella eventualità che la riforma possa non essere approvata entro lanno, anche perché l’organico attuale dei mag.prof.non e’sufficiente a rispondere alla domanda di giustizia, mentre il numero dei vincitori  del concorso in magistratura non copre i posti messi a concorso, che la durata dei concorsi stessi e’ lunga, e fra 2 anni, vista la recente proroga, usciranno dai ranghi della mag.centinaia di mag.prof. per raggiunti limiti di eta:

Eevidente che per evitare di sguarnire tribunali, procure e uffici dei gdp di personale giudicante e requirente formato, preparato e ricco di esperienza, lopzione scorporo delle norme transitorie appare la soluzione più giusta e opportuna per tutti!

Chiedo a tutti la massima collaborazione in tal senso, ai padroni di casa che tanta sensibilità hanno dimostrato nei confronti della risorsa costituita dai magistrati in servizio, come dimostrano le recenti circolari sulle tabelle organizzative e anche allavvocatura parte della quale ha spesso manifestato opposizione al mantenimento in servizio degli attuali MO auspicandone la fuoriuscita.

Alla rappresentanza degli avvocati va detto che concordiamo con la richiesta che i futuri mag.on.siano reclutati solo fra avvocati . Ma la difficile situazione di parte dell’avvocatura non si risolve certo con l’immissione di 5000 o 20 000 avvocati nella mag.onoraria. I numeri parlano da soli. E non dimentichiamo che se i mag.on.in servizio non fossero più prorogati, come forse chiede il cnf, molti di loro farebbero a tempo pieno gli avvocati. Cui prodest quindi? Invito pertanto l’avvocatura a collaborare con approccio realistico alla riforma.

Mi auguro che nessuno, per interessi personali o corporativi, si opponga a tale soluzione.

Rossana Ferrari Presidente di UNIMO

Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari