Tutti gli articoli di Stefania Cacciola

Osservazioni al d.l. n. 630

Unione Nazionale Italiana

Magistrati Onorari

U.N.I.M.O.

Osservazioni  al Disegno di Legge n. 630

L’impiego della Magistratura Onoraria nell’amministrazione della giustizia è divenuto sempre più frequente nel corso degli anni, al punto da indurre il Csm ad estendere le materie di competenza dei got (per i quali è stato prevista la possibilità di affidare loro un ruolo autonomo e il loro inserimento quali membri dei Tribunali in composizione collegiale) e dei v.p.o,  chiamati a collaborare, in aggiunta alle funzioni loro attribuite in origine, con apposite sezioni istituite presso alcune Procure di Tribunale alle quali viene affidata la gestione di materie poco complesse (dette, appunto, “Sezioni Affari Semplici”).

Tale situazione di fatto è lo specchio delle difficoltà sorte nell’amministrazione della giustizia, in conseguenza delle carenza di organico nei ruoli della magistratura professionale e del sempre maggiore aumento del contenzioso civile e penale registratosi nel tempo.

Il disegno di legge di iniziativa del Senatore Scilipoti tiene, certamente in conto, nel definire le modalità di riforma, della professionalità e delle competenze acquisite dai magistrati onorari nell’espletamento delle funzioni svolte nel corso del loro mandato le quali andrebbero perdute ove tale “categoria” venisse “soppressa” o nel caso in cui, allo scadere del mandato, ad essi non venisse concessa ulteriore proroga e venissero immessi nuovi magistrati onorari, inesperti, i quali non potrebbero contribuire, per ovvie ragioni, ad una celere definizione della mole di lavoro ancora non evasa.

La previsione, dunque, di istituire il ruolo di magistrati di “complemento”, immessi a tempo indeterminato nelle rispettive funzioni, appare in linea con tale situazione di fatto e non contrasta con i principi costituzionali dettati in materia (si veda, a proposito, l’art. 106 Cost., il quale prevede, al comma 2, la possibilità di istituire, per determinate materie, sezioni specializzate anche con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura).

Devono, tuttavia, muoversi alcuni rilievi al detto disegno di legge in relazione ad alcune delle sue previsioni, prima fra tutte quella che non fa distinzioni fra pluriprorogati e onorari non in regime di proroga.  Secondariamente non si concorda sulla possibilità di accesso alla “magistratura di complemento” solo per coloro i quali non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Tale limite, infatti, si pone in palese contrasto non soltanto con i  principi fondamentali della carta costituzionale, la quale in materia di lavoro prevede, semmai, un limite minimo di età e non un massimo per accedere a qualunque tipo di attività di lavoro (art- 37, co 2, Cost.), ma anche dell’art. 9, co 2, dello stesso disegno di legge, nel quale si attribuisce a tutti i magistrati di complemento, “senza alcun limite di età” la possibilità di accedere al corso-concorso per l’immissione nei ruoli della magistratura ordinaria.

La previsione di un limite d’età, peraltro, comporta una disparità di trattamento nei confronti dei magistrati onorari le cui funzioni sono state prorogate oltre il termine previsto per legge, i quali avranno certamente sacrificato altre opportunità di carriera, che non potranno più loro riproporsi in ragione della loro età.

Si concorda, dunque, con la creazione di una “magistratura di complemento” (intesa nel senso di magistratura onoraria diversamente denominata) che possa prestare le proprie competenze in un’ottica di collaborazione con i magistrati professionali, senza voler per ciò solo accedere ad una funzione correttamente riservata esclusivamente a coloro i quali abbiano superato il concorso indetto dallo Stato al fine di garantire adeguate competenze nelle materie fondamentali  per l’amministrazione della giustizia.

In ordine, poi, al trattamento economico previsto all’art. 7, onde evitare un elevato aggravio economico per lo Stato potrebbe più opportunamente prevedersi  l’equiparazione a quello spettante ai magistrati di tribunale al primo incarico o in alternativa ai magistrati in tirocinio, anche in considerazione del dettato normativo costituzionale secondo il quale la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ciò si afferma in ragione delle competenze nell’ambito delle quali i magistrati di complemento dovrebbero essere chiamati ad espletare la proprie funzioni, le quali riguardano materie certamente meno complesse rispetto alle questioni affrontate dai magistrati professionali per le quali, dunque, l’attività prestata comporterebbe minore impegno e responsabilità.

Inoltre, sempre in ossequio alla spending review i magistrati di complemento protrebbero provvedere autonomamente al versamento del necessario per la propria previdenza attraverso la stipula di polizze assicurative private.

La presidente                                                                        

Dott.ssa Rossana Ferrari                                                      

 La vicepresidente 

Dott.ssa Stefania Cacciola