COMUNICATO I MAGGIO Magistratura onoraria

IL PRIMO MAGGIO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Nella giornata mondiale del lavoro e dei lavoratori, noi 5000 magistrati onorari italiani, privati non solo delle guarentigie proprie di ogni lavoratore, bensì anche del diritto al nomen, retrocessi a volontari, rappresentiamo con forza lo stato di profondo disagio economico in cui versiamo, a causa anche dell’emergenza sanitaria in corso. I guadagni di per sé miserevoli a molti spettanti, come le tabelle ministeriali evidenziano in maniera impietosa, sono cessati dal mese di marzo con la sospensione delle attività giudiziarie, stante l’odioso trattamento economico a cottimo riservato. 

Ad oggi neppure è pervenuto il modesto sussidio disposto con l’art. 119 DL 18/2020. 

Ciò che maggiormente ci indigna è l’assoluto disinteresse che il Governo dimostra, anche in questa drammatica fase storica, per una categoria imprescindibile di lavoratori, che traggono sostentamento pressoché integralmente dallo svolgimento della funzione magistratuale, ora sospesa. Eppure ci è stata riconosciuta una somma irrisoria, nonostante un capitolo di bilancio di nostra spettanza nel quale sono rinvenibili oltre 200 milioni di euro, soldi destinati ab origine alla magistratura onoraria, che consentono di elevare l’indennizzo emergenziale a cifra più dignitosa, celermente e senza alcuno sforzo economico per l’Esecutivo. 

Oltre a proporre riforme normative irrealizzabili, a finanza invariata, per mantenere nel precariato ultra ventennale a cifre prossime al reddito di povertà 5000 servitori dello Stato, l’Esecutivo ora ci nega finanche un contributo economico alimentabile con somme già a noi riservate, puntando così, evidentemente, ad un risparmio di spesa. 

Chiediamo, in considerazione della ripresa ancora lontana, di elevare con decretazione d’urgenza il quantum a noi spettante e di riconoscerlo sino al 31.12.2020 o, comunque, sino al termine della emergenza sanitaria in corso, nei termini di cui all’allegata proposta. 

Il lavoro è dignità, definirci volontari o tentare di affamarci, per privarcene, porterà esclusivamente ad alimentare la nostra indignazione, a rafforzare il nostro sentimento di appartenenza e a pretendere rispetto con voce sempre crescente, per una categoria di lavoratori da troppo tempo vessata.

I direttivi

INDENNIZZO PER I MAGISTRATI ONORARI

Si propongono le seguenti modifiche dell’art. 119 del D.L. 18/2020. (conv. con L. 27/2020):

Al comma 1 dell’art. 119:

a) le parole “600 Euro” sono sostituite da “1.500 Euro”;

b) le parole “per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all’articolo 83” sono sostituite da “fino al 31.12.2020 ed è dovuto quale indennizzo per aggiornamento, assistenza sanitaria e indennità di rischio”; 

Il comma 2 dell’articolo 119 è abrogato; 

Dopo il comma 2 dell’art. 119 è inserito il seguente comma:

2-bis. Il contributo è dovuto indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio, anche nel periodo di sospensione feriale”.

Al comma 3 dell’art. 119:

a) le parole “nel limite complessivo di 9,72 milioni di euro per l’anno 2020” sono soppresse;
b) dopo “Ministero della Giustizia” è inserito “con modalità che assicurino periodicità su base mensile”; 

Al comma 4 dell’art. 119 le parole “nell’anno 2020” sono soppresse. 

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Testo coordinato con gli emendamenti
Art. 119
(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all’articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 1.500 euro fino al 31.12.2020 ed è dovuto quale indennizzo per aggiornamento, assistenza sanitaria e indennità di rischio. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

2. [abrogato].

bis. Il contributo è dovuto indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio, anche nel periodo di sospensione feriale.

3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, con modalità che assicurino periodicità su base mensile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 “Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria” Azione magistratura onoraria” dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

ROMA, I MAGGIO 2020