<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GOT &#8211; U.N.I.M.O.</title>
	<atom:link href="https://www.unimo.eu/tag/got/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unimo.eu</link>
	<description>Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2014 18:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Osservazioni al d.l. n. 548</title>
		<link>https://www.unimo.eu/osservazioni-al-d-l-n-548/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Cacciola]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 19:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Csm]]></category>
		<category><![CDATA[d.l. n. 548]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[GOT]]></category>
		<category><![CDATA[Magistratura Onoraria]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unimo.eu/?p=83</guid>

					<description><![CDATA[Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari U.N.I.M.O.  Osservazioni sul Disegno di Legge nr. 548 L’assenza di riconoscimento di uno status giuridico adeguato al ruolo svolto, nell’ultimo decennio, dalla Magistratura Onoraria ha dato vita ad un impiego di tale risorsa del tutto eterogeneo nell’ambito dei vari uffici giudiziari, e ciò per quanto riguarda sia le competenze che &#8230; <a href="https://www.unimo.eu/osservazioni-al-d-l-n-548/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Osservazioni al d.l. n. 548</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" align="center"><b><i>Unione Nazionale Italiana</i></b></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><b><i>Magistrati Onorari</i></b></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><b>U.N.I.M.O.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><i><span style="text-decoration: underline;"> </span></i></b><b><i><span style="text-decoration: underline;">Osservazioni sul Disegno di Legge nr. 548</span></i></b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><span style="text-align: justify; line-height: 1.5;">L’assenza di riconoscimento di uno status giuridico adeguato al ruolo svolto, nell’ultimo decennio, dalla Magistratura Onoraria ha dato vita ad un impiego di tale risorsa del tutto eterogeneo nell’ambito dei vari uffici giudiziari, e ciò per quanto riguarda sia le competenze che il trattamento, di fatto creando disparita’ di trattamento, talora significative, nell’ambito della stessa categoria, che il D.D.L. 548 certamente non supera.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, le numerose lacune della normativa di riferimento hanno sovente costretto i Capi degli Uffici ad impiegare i M.O. <b>anche oltre i limiti delle rispettive competenze.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Occorre, pertanto, prendere atto di tale situazione ed adeguare la normativa alle effettive esigenze del sistema giustizia, ormai da tempo inefficiente anche e soprattutto per il numero dei magistrati mai adeguato alle reali esigenze.</b></p>
<p style="text-align: justify;">E’ necessario, quindi, utilizzare ogni risorsa disponibile per garantire la massima efficienza del sistema giudiziario e che il D.D.L. nr. 548 non assicura.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Infatti, il ddl presenta un</b>’impostazione temporalmente superata che fa riferimento, anche nella sua presentazione, alle circolari tabellari del Csm del 16/7/2008, relative al triennio 2009-2011 ormai superate dalle nuove tabelle del Csm del 21/7/2011, relative al triennio 2012-2014.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Tali recenti tabelle adottate </b>in ottemperanza ad un criterio generale di buona amministrazione che prevede il massimo utilizzo delle risorse a disposizione nonche’ per rispondere alle richieste pervenute dagli uffici, hanno esteso in modo considerevole  le materie di competenza dei magistrati onorari &#8211; in ispecie i got –  e hanno previsto la possibilità di affidare a questi ultimi un ruolo autonomo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le successive disposizioni dell’organo di controllo della magistratura (pareri e risoluzione del Csm del 25/1/2012) hanno confermato tale  indirizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò si aggiunge l’ovvia considerazione che, stante la professionalita&#8217; acquisita, devono essere maggiormente tutelati i magistrati onorari prorogati oltre il termine di sei anni disposto per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma tutto ciò è pretermesso dal ddl 548 per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;"><b>1)</b> <b>Non prevede alcuna norma transitoria che disponga in maniera organica la permanenza in servizio dei M.O. attualmente in carica, introducendo differenze legate all&#8217;eta&#8217; anagrafica e non all&#8217;anzianita&#8217; di servizio;</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b> </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>2)</b> N<b>on prevede un adeguato compenso a fronte dell’incompatibilità con altre professioni, che ben potrebbe estendersi rispetto a quella attuale ma solo laddove il reddito assicurato dallo svolgimento delle funzioni giurisdizionali si riveli adeguato alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto</b> (mentre, ad oggi, l’entita’ dell’emolumento &#8211; <b>pari ad € 98,00 &#8211; è ferma all’anno 2001 senza aver mai beneficiato dell’adeguamento agli indici I.S.T.A.T. ed i G.O.T. non ricevono alcun compenso per l’attività di redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti che emettono nell’ambito dei procedimenti assegnatigli).</b></p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in palese contrasto alla Raccomandazione Europea CM/REC  del Comitato dei Ministri degli Stati membri sui giudici : indipendenza, efficacia e responsabilità”, adottata dal Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2010, in occasione della riunione dei Delegati dei Ministri, che ha individuato i criteri da seguire al fine di garantire l’indipendenza dei giudici.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’Art. 49 stabilisce che <i>“la certezza di permanenza nelle funzioni e l’inamovibilità sono elementi chiave dell’indipendenza dei giudici. Di conseguenza ai giudici deve essere garantita la permanenza nelle funzioni fino al raggiungimento dell&#8217;età di pensionamento obbligatorio, se essa esiste”.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Il successivo Art. 50 dispone che <i>“la permanenza nelle funzioni dei giudici deve essere stabilita dalla legge. Dopo una nomina a tempo indeterminato deve potersi disporre la destituzione solo in caso di gravi infrazioni della normativa disciplinare o penale stabilite dalla legge o laddove il giudice non possa più esercitare le sue funzioni giurisdizionali”. </i></p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, l’Art. 54 prevede che <i>“la retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo professionale e alle loro responsabilità, ed essere di livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni. Deve essere garantito il mantenimento di una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di congedo per maternità o paternità, nonché il pagamento di una pensione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio. Devono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici”. </i></p>
<p style="text-align: justify;">Infine, l’Art. 55 stabilisce che<i> “devono essere evitati sistemi che facciano dipendere dalle prestazioni gli elementi essenziali della retribuzione, in quanto essi possono creare difficoltà all&#8217;indipendenza dei giudici”. </i></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Tutti i principi di cui sopra risultano sanciti, e sintetizzati, dall’Art. 104, comma I, della Costituzione e confermati già da tempo dalla Corte Costituzionale e il DDL 548 ne costituisce manifesta violazione.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b> </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>3)</b> Non è previsto, nelle more dell’entrata in vigore della riforma, il blocco delle nuove nomine, onde evitare che le eventuali proroghe coinvolgano un numero sempre maggiore di M.O ;</p>
<p style="text-align: justify;"><b> </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>4)</b> Non è previsto che i M.O. possano svolgere le funzioni di <b>Giudice per le Indagini Preliminari nell’ambito degli affari più semplici</b>, ad esempio provvedendo all’emissione di Decreti Penali di Condanna per le violazioni del Codice della Strada, di sequestri di merce provento di contraffazioni di modesta entità ovvero immobili abusivi di piccole dimensioni <b>(mentre è previsto all’art. 5 comma 4 il tirocinio dei GDP presso il GIP. Ne dovrebbe conseguire la logica deduzione che i GDP potranno essere delegati a svolgere le funzioni di GIP, mentre per i GOT tale possibilità continuerà ad essere preclusa. Si introduce, pertanto, un’altra violazione della par condicio tra soggetti appartenenti alla medesima categoria professionale); </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>5)</b> Non è previsto che i GOT possano occuparsi <b>dei giudizi direttissimi nell’ambio degli affari più semplici</b>, ed essere inseriti nei relativi turni, mentre i VPO sono regolarmente inseriti nei turni delle convalide.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Pertanto, anche sotto tale profilo si eccepisce la violazione del principio della par condicio tra soggetti appartenenti alla medesima categoria professionale;</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b> </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>6)</b> L’art. 2 prevede, tra i requisiti per la nomina a Magistrato Onorario, <b>l’avere cessato, o impegnarsi a cessare, prima dell’assunzione delle funzioni, l’esercizio di qualsivoglia attività lavorativa dipendente, pubblica o privata: ebbene, detta norma appare priva di senso posto che, se il futuro Magistrato Onorario, dopo due quadrienni, non potrà più essere nominato, avrà ingiustamente compromesso altre opportunità di carriera;</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b> </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>7) </b>Tra i titoli preferenziali è previsto lo <b>svolgimento di funzioni inerenti i servizi di cancellerie e segreterie giudiziarie.  </b>A prescindere dalla considerazione che gli appartenenti a tali ruoli, non hanno le competenze adatte allo svolgimento dell’attività giurisdizionale, deve rilevarsi che <b>la loro trasmigrazione nei ruoli della Magistratura Onoraria, priverebbe gli Uffici di provenienza (già frustrati da croniche carenze di personale) delle risorse umane necessarie al loro funzionamento: è, infatti, dall’anno 1998 che non sono più stati banditi concorsi per assumere personale da impiegare nelle Cancellerie.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>E’ notorio che già attualmente la celebrazione delle udienze penali e civili è a rischio per la carenza del personale di cancelleria e che in molti Tribunali si sta discutendo l’opportunità di diminuire il numero delle udienze proprio per tali ragioni. Con la conseguenza che i ritardi nell’amministrazione della giustizia aumenteranno invece di risolversi;</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b> </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>8) L’assegnazione delle udienze ai GOT è lasciata al libero arbitrio dei capi degli uffici (ferme restando le competenze per materia) con la conseguenza che tali risorse sono utilizzate in modo disomogeneo nei vari Tribunali;</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b> </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>9) Le materie riservate ai GOT sia in campo civile che penale sono eccessivamente restrittive e non più in linea con quanto stabilito dalle tabelle del CSM richiamate in premessa; </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b> </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>10) Non è prevista alcuna forma di assistenza previdenziale;</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b> </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>11) l’art. 23 deve essere abrogato perché ormai la Scuola Superiore della Magistratura è avviata e regolarmente funzionante.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle superiori considerazioni il D.D.L. nr. 548 presenta evidenti violazioni del dettato costituzionale, in quanto <b>non riordinando razionalmente la categoria dei M.O., non ne consente un utilizzo idoneo a svolgere un’azione deflattiva del carico giudiziario, e, quindi, ad imprimere celerità all’attività giurisdizionale e introduce disparità di trattamento tra categorie di soggetti appartenenti al medesimo settore professionale (GOT. VPO e GDP) con conseguente violazione dei principi di buon andamento e di efficienza della attività amministrativa sanciti dall’art. 97 Cost. e della par condicio.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b> </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>La presidente                                                                                   </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b style="line-height: 1.5;">Dott.ssa Rossana Ferrari                                                                </b></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La vicepresidente</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><b style="line-height: 1.5;">Dott.ssa Stefania Cacciola</b></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservazioni al d.l. n. 630</title>
		<link>https://www.unimo.eu/osservazioni-al-d-l-n-630/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Cacciola]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 18:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[d.l. n. 630]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[GOT]]></category>
		<category><![CDATA[Magistratura Onoraria]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unimo.eu/?p=81</guid>

					<description><![CDATA[Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari U.N.I.M.O. Osservazioni  al Disegno di Legge n. 630 L’impiego della Magistratura Onoraria nell’amministrazione della giustizia è divenuto sempre più frequente nel corso degli anni, al punto da indurre il Csm ad estendere le materie di competenza dei got (per i quali è stato prevista la possibilità di affidare loro un &#8230; <a href="https://www.unimo.eu/osservazioni-al-d-l-n-630/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Osservazioni al d.l. n. 630</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><b><i>Unione Nazionale Italiana</i></b></p>
<p align="center"><b><i>Magistrati Onorari</i></b></p>
<p align="center"><b>U.N.I.M.O.</b></p>
<p align="center"><b><i><span style="text-decoration: underline;">Osservazioni  al Disegno di Legge n. 630</span></i></b></p>
<p style="text-align: justify;">L’impiego della Magistratura Onoraria nell’amministrazione della giustizia è divenuto sempre più frequente nel corso degli anni, al punto da indurre il Csm ad estendere le materie di competenza dei got (per i quali è stato prevista la possibilità di affidare loro un ruolo autonomo e il loro inserimento quali membri dei Tribunali in composizione collegiale) e dei v.p.o,  chiamati a collaborare, in aggiunta alle funzioni loro attribuite in origine, con apposite sezioni istituite presso alcune Procure di Tribunale alle quali viene affidata la gestione di materie poco complesse (dette, appunto, “Sezioni Affari Semplici”).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale situazione di fatto è lo specchio delle difficoltà sorte nell’amministrazione della giustizia, in conseguenza delle carenza di organico nei ruoli della magistratura professionale e del sempre maggiore aumento del contenzioso civile e penale registratosi nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il disegno di legge di iniziativa del Senatore Scilipoti tiene, certamente in conto, nel definire le modalità di riforma, della professionalità e delle competenze acquisite dai magistrati onorari nell’espletamento delle funzioni svolte nel corso del loro mandato le quali andrebbero perdute ove tale “categoria” venisse “soppressa” o nel caso in cui, allo scadere del mandato, ad essi non venisse concessa ulteriore proroga e venissero immessi nuovi magistrati onorari, inesperti, i quali non potrebbero contribuire, per ovvie ragioni, ad una celere definizione della mole di lavoro ancora non evasa.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione, dunque, di istituire il ruolo di magistrati di “complemento”, immessi a tempo indeterminato nelle rispettive funzioni, appare in linea con tale situazione di fatto e non contrasta con i principi costituzionali dettati in materia (si veda, a proposito, l’art. 106 Cost., il quale prevede, al comma 2, la possibilità di istituire, per determinate materie, sezioni specializzate anche con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura).</p>
<p style="text-align: justify;">Devono, tuttavia, muoversi alcuni rilievi al detto disegno di legge in relazione ad alcune delle sue previsioni, prima fra tutte quella che non fa distinzioni fra pluriprorogati e onorari non in regime di proroga.  Secondariamente non si concorda sulla possibilità di accesso alla “magistratura di complemento” solo per coloro i quali non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale limite, infatti, si pone in palese contrasto non soltanto con i  principi fondamentali della carta costituzionale, la quale in materia di lavoro prevede, semmai, un limite minimo di età e non un massimo per accedere a qualunque tipo di attività di lavoro (art- 37, co 2, Cost.), ma anche dell’art. 9, co 2, dello stesso disegno di legge, nel quale si attribuisce a tutti i magistrati di complemento, “senza alcun limite di età” la possibilità di accedere al corso-concorso per l’immissione nei ruoli della magistratura ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione di un limite d’età, peraltro, comporta una disparità di trattamento nei confronti dei magistrati onorari le cui funzioni sono state prorogate oltre il termine previsto per legge, i quali avranno certamente sacrificato altre opportunità di carriera, che non potranno più loro riproporsi in ragione della loro età.</p>
<p style="text-align: justify;">Si concorda, dunque, con la creazione di una “magistratura di complemento” (intesa nel senso di magistratura onoraria diversamente denominata) che possa prestare le proprie competenze in un’ottica di collaborazione con i magistrati professionali, senza voler per ciò solo accedere ad una funzione correttamente riservata esclusivamente a coloro i quali abbiano superato il concorso indetto dallo Stato al fine di garantire adeguate competenze nelle materie fondamentali  per l’amministrazione della giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine, poi, al trattamento economico previsto all’art. 7, onde evitare un elevato aggravio economico per lo Stato potrebbe più opportunamente prevedersi  l’equiparazione a quello spettante ai magistrati di tribunale al primo incarico o in alternativa ai magistrati in tirocinio, anche in considerazione del dettato normativo costituzionale secondo il quale la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò si afferma in ragione delle competenze nell’ambito delle quali i magistrati di complemento dovrebbero essere chiamati ad espletare la proprie funzioni, le quali riguardano materie certamente meno complesse rispetto alle questioni affrontate dai magistrati professionali per le quali, dunque, l’attività prestata comporterebbe minore impegno e responsabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, sempre in ossequio alla spending review i magistrati di complemento protrebbero provvedere autonomamente al versamento del necessario per la propria previdenza attraverso la stipula di polizze assicurative private.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>La presidente                                                                        </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Dott.ssa Rossana Ferrari                                                      </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b> La vicepresidente </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Dott.ssa Stefania Cacciola  </b></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicato</title>
		<link>https://www.unimo.eu/comunicato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UNIMO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 19:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[ANM]]></category>
		<category><![CDATA[GOT]]></category>
		<category><![CDATA[Magistratura Onoraria]]></category>
		<category><![CDATA[UNIMO]]></category>
		<category><![CDATA[VPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unimo.eu/?p=11</guid>

					<description><![CDATA[Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari U.N.I.M.O. Carissimi colleghi GOT e VPO abbiamo costituito una nuova associazione di giudici onorari, avente tra le principali finalita&#8217; quella di contribuire a novellare l’assetto della Magistratura Onoraria, rideterminandone funzioni, competenze e status giuridico ed economico, attraverso l’elaborazione delle linee-guida di una riforma della categoria possibilmente condivisa da tutte le &#8230; <a href="https://www.unimo.eu/comunicato/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Comunicato</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: BlackChancery;"><span><i><b>Unione Nazionale Italiana</b></i></span></span></span></p>
<p align="CENTER"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: BlackChancery;"><span><i><b>Magistrati Onorari</b></i></span></span></span></p>
<p align="CENTER"><span style="font-family: BlackChancery;"><span style="font-size: xx-large;"><b>U.N.I.M.O.</b></span></span></p>
<p align="JUSTIFY">Carissimi colleghi GOT e VPO abbiamo costituito una nuova associazione di giudici onorari, avente tra le principali finalita&#8217; quella di contribuire a novellare l’assetto della Magistratura Onoraria, rideterminandone funzioni, competenze e status giuridico ed economico, attraverso l’elaborazione delle linee-guida di una riforma della categoria possibilmente condivisa da tutte le parti interessate. UNIMO sta operando cercando sempre un’intesa con l’ANM e come proprio biglietto da visita ha il piacere di comunicare ai propri associati e ai colleghi tutti che su esplicita e motivata richiesta di UNIMO (<a title="Richiesta di parere al Segretario Generale dell’ANM" href="http://www.unimo.eu/richiesta-di-parere-al-segretario-generale-dellanm/" target="_blank">pubblicata sul nostro sito</a>) la Giunta Esecutiva dell’ANM ha riconosciuto ai magistrati onorari, sulla base dell’art. 4 dello Statuto dell’ANM, lo status di soci aggregati. Ciò consentirà ai giudici onorari che si assoceranno come soci aggregati la possibilità di accedere alle convenzioni stipulate tra l’ANM e le società assicuratrici per la stipula di polizze RC e per gli infortuni sul lavoro nonché ad eventuali altre convenzioni a condizioni più favorevoli rispetto ai normali prezzi di mercato così come previsto per le associazioni con un elevato numeri di iscritti.</p>
<p align="JUSTIFY">Il contributo previsto quali soci aggregati dell’ANM è di euro 60/00 all’anno (euro 5/00 al mese) e le modalità di pagamento saranno pubblicate sul sito di UNIMO nel momento in cui l’ANM le renderà note così come le modalità di accesso alle convenzioni con i relativi costi.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale richiesta era stata avanzata qualche anno addietro da alcuni colleghi ma non era mai stata accolta.</p>
<p align="JUSTIFY">Possiamo, quindi, certamente affermare che è un risultato concreto e importante che la neonata UNIMO ha raggiunto.</p>
<p align="JUSTIFY">Ed è solo il primo passo.</p>
<p align="JUSTIFY">UNIMO sta proseguendo nel percorso intrapreso e sul sito dedicato troverete le news relative agli obiettivi di volta in volta raggiunti.</p>
<p align="JUSTIFY">Chi fosse interessato ad iscriversi all’UNIMO può consultare il sito <a title="UNIMO Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari" href="http://www.unimo.eu/">www.unimo.eu</a> per scaricare, compilare e inviare il modulo di adesione e conoscere le modalità di pagamento del contributo associativo (pari ad euro 10/00 per l’iscrizione – da pagare soltanto all’atto della iscrizione- e 8/00 di contributo annuale).</p>
<p align="JUSTIFY">Per maggiori informazioni e se volete contribuire concretamente e direttamente a raggiungere gli obiettivi che la categoria si è prefissata da tempo consultate lo statuto di UNIMO e vi accorgerete che tutti voi potrete partecipare attivamente.</p>
<p align="JUSTIFY">Noi vi aspettiamo numerosi.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Dott.ssa Rossana Ferrari – Presidente UNIMO</strong></p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Dott.ssa Stefania Cacciola – Vice presidente UNIMO</strong></p>
<p align="CENTER">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
