norme transitorie UNIMO – riunione del 26 maggio 2014

 

UNIMO

Unione Italiana Magistrati Onorari

Passo S. Caterina Fieschi Adorno 4a/3d

16121 Genova

Al Sig. Ministro della Giustizia

On. Andrea Orlando

Genova 19/5/2014

Spett. sig. Ministro,

UNIMO sottopone alle valutazioni Sue e del Suo ufficio alcune riflessioni della nostra associazione sulle possibili linee guida del regime transitorio in materia di riforma della magistratura onoraria.

Preliminarmente si chiede che le norme transitorie come di seguito delineate entrino in vigore immediatamente, anche separatamente alla riforma, così come si ravvisa l’opportunità di provvedere, nell’ambito dell’attuazione del regime transitorio, ad approvare una disposizione con la quale siano bloccati gli attuali ruoli dei GOT e dei VPO e si impediscano nuovi ingressi tra le file dei magistrati onorari di tribunale.

Da un lato, infatti, vi è la convinzione che tutti i magistrati onorari di tribunale attualmente in servizio abbiano il diritto di essere inclusi nella riforma, dall’altro, si ritiene che le procedure per la nomina dei nuovi GOT e VPO non possano continuare ad essere bandite in applicazione di norme in via di modificazione.

Posto ciò si espone quanto segue.

La magistratura onoraria di tribunale attualmente in servizio merita di essere rilanciata e valorizzata.

I GOT e i VPO hanno, infatti, fornito un’ottima resa, globalmente superiore alle aspettative.

In molti casi sono riusciti perfino a far dimenticare la loro provenienza “non concorsuale” e a dimostrare che si può essere bravi magistrati anche sulla base di una mera e solida “formazione sul campo” al fianco dei magistrati professionali.

Crediamo pertanto di non poter essere smentiti affermando che i magistrati onorari di tribunale attualmente in servizio (o, quanto meno, la maggior parte di essi) rappresentino ormai un patrimonio di esperienza e di professionalità che sarebbe fondamentale non disperdere.

Conforme, quindi, al principio del “buon andamento” della Pubblica Amministrazione appare l’individuazione di un sistema attraverso il quale permettere a tutti i GOT e VPO in servizio di continuare a fornire il loro apporto al sistema giustizia.

A tal fine occorre, innanzitutto, superare i limiti di utilizzabilità dei GOT e VPO imposti dall’art. 43 bis dell’ordinamento giudiziario, considerato che l’art. 106 Costituzione prevedendo al II comma che “La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”,non fa alcun riferimento alla temporaneità degli incarichi attribuiti a tale titolo né ad un limite di competenze.

Ed invero, il CSM, inserendo, stabilmente i GOT nell’ambito degli uffici giudiziari attraverso l’adozione delle nuove tabelle organizzative relative al triennio 2012/2014 ha, di fatto, superato il limite imposto dall’art. 43 bis citato.

Ulteriore conferma della tendenza a derogare alla suddetta norma è costituita dalla creazione delle SAS (Sezioni Affari Semplici) nelle Procure.

Del resto, l’ANM, nel corso dell’audizione informale tenutasi innanzi alla Commissione Giustizia del Senato il 23 gennaio 2014, ha rilevato la necessità che il Legislatore “in linea con la più recente normativa secondaria del CSM”, preveda la possibilità di assegnazione di un ruolo predefinito ai giudici onorari di tribunale, “scelta che supera la concezione tradizionale del magistrato onorario come mero supplente del magistrato ordinario impedito o assente”.

Le esclusioni oggettive contenute nella citata norma, prosegue l’ANM, portano ad un utilizzo dei giudici onorari più ristretto e marginale di quello attualmente consentito dalla vigente circolare CSM e dall’altro, con riguardo al penale, esse appaiono talvolta troppo rigide rispetto, per esempio, a fattispecie di minore complessità tecnica (ciò, pur condividendosi il criterio generale di lasciare talune delicate materie al giudice ordinario).

La soluzione più corretta appare, quindi, quella di ammettere i magistrati onorari di tribunale alla trattazione di tutti gli affari di competenza del tribunale in composizione monocratica (se del caso, prevedendo per alcune materie minori una vera e propria “riserva di giurisdizione”) e che i GOT e i VPO siano regolarmente e tabellarmente utilizzati in pianta stabile, abrogando ogni norma limitativa al riguardo (art. 43-bis, comma 2, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12).

La disciplina transitoria, dunque, deve essere formulata in modo da lasciare pochissimo spazio all’interpretazione di chi dirige gli uffici giudiziari sì da essere applicata in tutti i suoi aspetti in maniera omogenea sull’intero territorio nazionale.

Si farebbe così finalmente giustizia delle profonde diversità di trattamento ancor oggi esistenti fra tribunali e fra procure, soprattutto in tema di modalità quantitative e qualitative di impiego dei GOT e dei VPO.

L’estensione delle competenze e l’assegnazione di un ruolo (giudicante e requirente) in via esclusiva giustifica il passaggio dalla attuale remunerazione a cottimo al compenso mensile.

Quest’ultimo è uno dei criteri da seguire al fine di garantire l’indipendenza dei giudici onorari come stabilito dalla “Raccomandazione CM/REC (20101) 12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità”, adottata dal consiglio dei Ministri il 17 novembre 2010 in occasione della 1098° riunione dei Delegati dei Ministri, che all’art. 54 prevede che “la retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo professionale e alle loro responsabilità, ed essere di livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni. Deve essere garantito il mantenimento di una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di congedo per maternità o paternità, nonché il pagamento di una pensione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio. Devono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici”.

Il successivoart. 55stabilisce che “devono essere evitati sistemi che facciano dipendere dalle prestazioni gli elementi essenziali della retribuzione, in quanto essi possono creare difficoltà all’indipendenza dei giudici”.

Ne deriva l’inopportunità di ancorare la retribuzione del magistrato onorario alla produttività, siccome previsto nelle linee programmatiche del 23 aprile 2014, per quanto esse dovrebbero essere destinate alla magistratura onoraria futura..

Appare, invece, indispensabile applicare anche ai GOT e ai VPO l’art. 36 Cost., sia relativamente alla retribuzione sia al trattamento previdenziale e assistenziale.

Si potrebbe, quindi, equiparare la retribuzione dei GOT e VPO a quella attualmente erogata ai magistrati professionali di prima nomina.

In questo caso, i costi relativi alle tutele previdenziali, assicurative e delle lavoratrici madri dettata dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 potrebbero gravare in parte sullo Stato e in parte sui magistrati onorari, oppure, si potrebbero prevedere piani di accantonamento privati senza alcun aggravio per lo Stato.

Ovviamente, nell’ipotesi in cui la retribuzione mensile sia adeguata alle funzioni giurisdizionali svolte dovrà prevedersi l’incompatibilità assoluta con qualsiasi altra attività lavorativa, pubblica o privata, con possibilità, per coloro che siano pubblici dipendenti ovvero liberi professionisti, di optare tra l’attività svolta e le funzioni giurisdizionali.

Al fine di monitorare la produttività dei GOT e VPO, considerato che per essi sarebbero precluse le possibilità di avanzamenti di carriera, sarebbe opportuno estendere il regime delle sanzioni disciplinari previste per la magistratura togata alla magistratura onoraria, in modo da calibrare la sanzione alla condotta di volta in volta disciplinarmente rilevante, contrariamente a quanto avviene attualmente (qualsiasi infrazione si commetta è applicata la sanzione della revoca).

Conseguentemente dovrebbe prevedersi l’istituzione presso i Consigli Giudiziari delle sezioni autonome per i magistrati onorari (già prevista per i giudici di pace con la legge n. 111/2007) e la partecipazione di delegati della magistratura onoraria presso il CSM essendo questa la sede ove si decide se e quale sanzione disciplinare adottare al caso concreto.

Or, preso atto che è stata più volte ribadita la difficoltà di prevedere un mandato sine die “tout court”, la soluzione praticabile, per consentire ai GOT e VPO di permanere in servizio oltre il mandato di quattro quadrienni, potrebbe essere quella di farli transitare nelle altre funzioni onorarie per un periodo di uguale durata (ad es.: chi ha svolto funzioni di GOT transiterà tra i VPO e viceversa).

Tale soluzione appare accettabile essendo strettamente ed esclusivamente legata all’esigenza eccezionale di gestione del periodo transitorio (così come rilevato dall’ANM nell’audizione del 23 gennaio 2014).

Un’altra soluzione potrebbe consistere o nella reintroduzione del meccanismo delle conferme nel medesimo incarico per un numero indeterminato di volte (al pari di quanto accadeva prima dell’introduzione del c.d. “giudice unico” per gli allora vice pretori onorari) oppure nella previsione della rinnovabilità del primo mandato per altre quattro volte, posto che il primo quadriennio decorrerebbe dall’entrata in vigore delle norme transitorie.

Qualora si volessero introdurre sistemi di valutazione periodica delle attività dei GOT e VPO si potrebbero estendere ad essi le norme dettate in materia per i giudici professionali.

Si dovrebbe, indi, estendere ai GOT e ai VPO le norme che regolamentano i trasferimenti a domanda nonché la possibilità di destinare i magistrati onorari, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudiziari al fine di consentire un loro impiego più flessibile ed adeguato alle mutevoli necessità delle singole situazioni locali, nonché personali del singolo giudice onorario (ciò è stato auspicato anche dall’ANM nel corso della citata audizione).

Ciò anche in ragione del fatto che allo scadere dei quattro quadrienni possa essere garantito il transito da una funzione ad un’altra.

In ogni caso dovrà essere consentito al magistrato onorario il diritto di permanere nelle funzioni “cessate” ovvero “cessande” anche in soprannumero in caso di mancanza di posti vacanti all’interno del circondario di appartenenza.

Dott.ssa Rossana Ferrari presidente UNIMO

Dott.ssa Irene Ada Giannuzzi segretario generale AMODS

Dott.ssa Stefania Cacciola vicepresidente UNIMO