UNIMO – UDGDPO
PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLA LEGGE DELEGA S 1738 DEL SENATO
ANALISI TECNICO NORMATIVA
PARTE I – Aspetti tecnico-normativi di diritto interno ed europeo
IL DDL 1738 non risulta compatibile con le disposizioni previste dall’art. 106 della Costituzione.
Tale norma, infatti, al 1° comma così prescrive: “Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso” senza alcuna distinzione tra concorso per esami e concorso per titoli entrambi previsti, disciplinati e tutelati dall’ordinamento giuridico italiano”.
I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, così come i giudici di pace, sono nominati dopo il superamento di un concorso per titoli. Al successivo 2° comma suddetta norma recita che “La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”.
E’ di tutta evidenza che l’art. 106 della Cost. introduce due figure di magistrati che non si differenziano in base alla durata dell’incarico, bensì esclusivamente in relazione alle modalità di accesso alla professione e alla retribuzione, posto che l’onorarietà non deve confondersi con la temporaneità.
Si evidenzia invero l’esempio dei giudici onorari tributari già in servizio prima della riforma dell’accesso, poi riservato ai magistrati di ruolo, i quali sono stati prorogati sine die!
Infatti, la temporaneità dell’incarico dei GOT e dei VPO non deriva dalla Costituzione, bensì da norme di rango ordinario e, precipuamente, dall’art. 42 quinquies del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, mentre per gli attuali giudici di pace dall’art. 7 della Legge 21 novembre 1991 n. 374.
Successivamente l’art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, recante norme per l’istituzione del giudice unico di primo grado, ha stabilito che le disposizioni dell’ordinamento giudiziario in tema di applicazione dei magistrati onorari al Tribunale si applicassero fino al completo riordino del ruolo della magistratura onoraria a norma dell’articolo 106, secondo comma, della Costituzione, termine prorogato sino al 31 dicembre 2015.
Non corrisponde, dunque, a verità l’assunto secondo il quale l’art. 106 della Costituzione assimila la onorarietà alla temporaneità.
E’ vero, piuttosto, che la legge ordinaria e la Costituzione affidano il potere giurisdizionale anche ai magistrati onorari in posizione assolutamente paritaria come membri dell’ordine giudiziario e con funzioni giurisdizionali ( “l’ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero, precisa poi, che appartengono a tale ordine come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, giudici popolari della corte di assise e della corte di assise di appello: art. 4, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modifiche).
Le norme costituzionali relative alla magistratura non distinguono tra magistratura professionale ed onoraria: l’art. 101 Cost. secondo cui il giudice è soggetto solo alla legge , la sua carriera è sottratta a ogni interferenza del Ministro della giustizia e dipende dal Consiglio superiore della magistratura; l’art. 104 Cost. secondo cui la magistratura “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”; il successivo art. 107 Cost. secondo cui il giudice è inamovibile.
Analoga uniformità di principi costitutivi viene riconosciuta al livello europeo con la “Raccomandazione CM/REC (20101) 12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità”, che ha individuato i criteri da seguire al fine di garantire l’indipendenza dei giudici, anche onorari. Vi si legge infatti all’art. 2 che “Le disposizioni di cui alla presente raccomandazione si applicano anche ai giudici onorari..”; indi, all’art. 49: “La certezza di permanenza nelle funzioni e l’inamovibilità sono elementi chiave dell’indipendenza dei giudici. Di conseguenza ai giudici deve essere garantita la permanenza nelle funzioni fino al raggiungimento dell’età di pensionamento obbligatorio, se essa esiste”.
Il successivo art. 50 della raccomandazione citata dispone che “la permanenza nelle funzioni dei giudici deve essere stabilita dalla legge. Dopo una nomina a tempo indeterminato deve potersi disporre la destituzione solo in caso di gravi infrazioni della normativa disciplinare o penale stabilite dalla legge o laddove il giudice non possa più esercitare le sue funzioni giurisdizionali”; l’art. 54 prevede che “la retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo professionale e alle loro responsabilità, ed essere di livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni. Deve essere garantito il mantenimento di una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di congedo per maternità o paternità, nonché il pagamento di una pensione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio. Devono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici”.
Infine, l’art. 55 stabilisce che “devono essere evitati sistemi che facciano dipendere dalle prestazioni gli elementi essenziali della retribuzione, in quanto essi possono creare difficoltà all’indipendenza dei giudici”.
La scelta contenuta nel ddl 1738 di prevedere l’inserimento del giudice onorario ovvero “di pace” anche all’interno dell’ufficio del processo con funzioni di mero supporto al magistrato di ruolo – art. 2, comma 2, punto 1) – si pone in palese contrasto con la Carta Costituzionale e con la normativa europea.
Tale incostituzionalità dell’impianto generale si palesa maggiormente nel punto 2) del suddetto articolo, riguardante l’ufficio del processo, dove si legge: “il giudice onorario di pace svolge le attività e adotta i provvedimenti che possono essergli delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura e degli interessi coinvolti e dalla semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisce le direttive generali nell’espletamento dei compiti delegati cui il giudice onorario di pace deve attenersi e che quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento”.
Innanzitutto, l’istituto della delega di attività giurisdizionale non può assolutamente operare nel processo penale, ma anche nel settore civile suscita perplessità apparendo irragionevole delegare istruttoria a soggetto diverso da quello che dovrà decidere.
Del resto è la stessa Costituzione che impone il principio del “giudice naturale” contemplato dall’art. 25, co. 1, Cost., e confermato al livello europeo dall’art. 6, par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”).
Suscita notevole perplessità poi il criterio di assegnazione (la delega) perché assolutamente soggettivo e discrezionale.
Inoltre, lo Stato italiano sarebbe certamente ed immediatamente esposto a ricorsi dinanzi la Corte Costituzionale a causa della previsione del FONDO di produttività, che, in quanto annualmente stabilito dal governo e quindi variabile, realizzerebbe quella ingerenza del potere esecutivo sul potere giudiziario, sia pur onorario, che il Costituente ha inteso vietare.
PARTE II – Contesto normativo comunitario e internazionale.
Dal precedente excursus normativo deriva, si ribadisce, la non compatibilità del contesto del ddl 1738 con la normativa comunitaria, contrariamente a quanto stabilito dal punto 10) della relazione ministeriale intitolato: Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento europeo.
Inoltre, qualora si proseguisse su tale percorso di illegittimità l’Italia sarebbe esposta a procedure di infrazione da parte della Commissione Europea con conseguente venir meno dei nn. 11) e 12) della citata relazione.
Si fa presente, altresì, che contrariamente a quanto riportato ai successivi nn. 13) e 14) risultano pendenti ricorsi e reclami innanzi ad organi di giustizia comunitaria sia giurisdizionali sia consultivi.
PARTE III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.
Il disegno di legge introduce la nuova figura di “giudice onorario di pace”, che comprende le figure dei magistrati di pace e dei giudici onorari di tribunale.
Innanzitutto, si evidenzia che la Costituzione all’art. 116 prevede espressamente la “magistratura di pace” con denominazione distinta dalla magistratura di tribunale, sia essa giudicante ovvero requirente in quanto questa è prevista dall’art. 106 Cost.
La nuova denominazione “magistratura onoraria di pace” dovrebbe essere introdotta più correttamente mediante l’iter legislativo previsto per l’abrogazione e/ o la modifica di norme costituzionali .
Parte IV – Valutazione delle opzioni alternative.
La soluzione prospettata nel ddl 1738 è di “limitare al massimo i casi in cui la magistratura onoraria può essere impiegata per la trattazione di autonomi procedimenti, privilegiando l’attività di supporto all’esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei magistrati professionali”.
Tale opzione non solo si appalesa, come già affermato, incostituzionale, ma è anche e soprattuto irrazionale, ed in totale contrasto con le decisioni del CSM, che, preso atto della cronica e non colmabile carenza di organico, ha esteso ai GOT e VPO, salvo poche delimitate eccezioni, l’ambito degli affari dei magistrati onorari di Tribunale.
Nella relazione tecnica del ministero, invece, evidentemente sono state confuse la figura e il ruolo del magistrato onorario con quelle dello stagista, al quale, certamente ed utilmente, può essere affidato il ruolo di ausilio alla magistratura professionale proprio perché non è un magistrato; al contrario, al giudice onorario, anche inserito nell’ufficio del processo, devono (non possono) essere affidate soltanto funzioni giurisdizionali, mentre non possono essere affidate mansioni amministrative o di ausilio a meno di violare le norme costituzionali e comunitarie più volte citate.
L’eventuale scelta politica di delineare una figura nuova di magistrato onorario all’interno dell’ufficio del processo, non può comunque prescindere dal riconoscimento di funzioni giurisdizionali, tanto più con riguardo a coloro che tali funzioni hanno svolto per anni, ossia i giudici di pace ed i magistrati onorari attualmente in servizio.
SEZIONE V – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE P.M.I.
Il ddl 1738 non consentirà un recupero di efficienza per tutti i motivi già su esposti.
L’ufficio del processo potrà essere uno strumento per rilanciare il servizio giustizia e renderlo più efficiente, non se il MO svolgerà compiti meramente di supporto al magistrato professionale limitandone le competenze al massimo, ma soltanto se sarà dotato di personale amministrativo e di cancelleria, attrezzature strumentali soprattutto informatiche e stagisti che supportino i magistrati professionali e onorari, che opereranno all’interno della struttura con pari dignità e autonomia ciascuno nella specificità delle competenze giurisdizionali predeterminate per legge.
Non si comprende come la maggiore flessibilità nell’impiego della MO potrà contribuire a rendere più efficiente la giustizia e, quindi, a recuperare la competitività delle micro, piccole e medie imprese.
Se il Governo desidera migliorare l’efficienza della giustizia, onde consentire di rendere più competitivo il Paese, deve abbandonare il progetto di realizzare riforme a costo zero (ricordiamo che i MO, che saranno inseriti nell’ufficio del processo per lo svolgimento di sole attività di supporto ai magistrati professionali , saranno retribuiti con indennità inferiori rispetto a quelle che sarebbero loro erogate se venissero impiegati nello svolgimento di attività giurisdizionali) mentre occorre investire, sia in termini di risorse umane sia in termini di risorse economiche.
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE
Il DDl 1738 in relazione alla durata nelle funzioni dei giudici di pace ed onorari in servizio non rispetta gli accordi stabiliti tra le associazioni di categoria e il ministro nel corso delle consultazioni. Ciò si evince dal sito internet del Ministero della Giustizia ove al punto n. 2), viene indicata la durata massima delle funzioni al raggiungimento dell’età di 70 anni (quindi ridotta da quella attualmente di 75 per i gdp e 72 per i magistrati onorari di Tribunale), mentre nella legge delega si prevede un’età massima di 68 anni.
Inoltre, è stato previsto, in sede di confronto, che i giudici di pace ed onorari, in servizio al momento dell’entrata in vigore della riforma che non abbiano raggiunto l’età di 70 anni, avrebbero continuato nelle funzioni giurisdizionali all’interno dell’ufficio del processo, fino al raggiungimento dell’età massima prevista (anni 70).
La delega ha disatteso tali accordi e previsto per coloro che al momento dell’entrata in vigore della riforma hanno un’età inferiore ai 40 anni il mantenimento nelle funzioni per quattro quadrienni; inoltre, per coloro che, al termine dei tre quadrienni abbiano raggiunto un’età di 65 anni rimarrebbero in servizio per un ulteriore periodo, fino ai 68, però all’interno dell’ufficio del processo.
Come è agevole notare vengono penalizzati i magistrati di pace ed onorari che attualmente si trovano nella fascia di età tra i quaranta e cinquantatre anni, i quali al termine dei tre mandati quadriennali cesseranno le loro funzioni e non potranno, stante l’età, essere ricollocati nel circuito lavorativo. Nè può replicarsi che agli stessi viene concessa la possibilità di svolgere altre attività, ciò che è smentito dalla realtà quotidiana, dai numerosi impegni di produttività.
Sotto tale profilo, il contenuto della delega disattende gli accordi presi con le associazioni, e come rilevato nel documento sulle criticità, pone seri problemi di incostituzionalità dell’impianto di riforma (si rimanda al documento sulle criticità).
LA SOLUZIONE ALTERNATIVA PROPOSTA DA UNIMO-UDGDPO
SOLUZIONE e OBIETTIVI non rinunciabili.
(NORME TRANSITORIE E DEROGATORIE ART. 2 COMMA 16 DDL 1738)
La soluzione alternativa che qui si propone si concentra sull’articolo 2 comma 16 del ddl 1738, relativamente alla disciplina transitoria, ed è la seguente:
1) permanenza in servizio sino all’età pensionabile dei magistrati onorari di Tribunale e Giudici di pace attualmente in servizio, previa valutazione con cadenza quadriennale e secondo criteri obiettivi;
2) riconoscimento di funzioni giurisdizionali (magistrati onorari giudicanti) e di indagini autonome (vice procuratori onorari) con competenze per legge determinate secondo le indicazioni del CSM;
3) rivisitazione del sistema di pagamento dei magistrati onorari con parificazione dello statuto dei GOT/VPO e GDP al fine di superare l’evidente violazione del principio di cui all’art. 3 cost. quanto, in particolare, alle attività decisorie dei GOT.
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Il punto 1) consente di conservare e preservare le professionalità acquisite dai giudici onorari (di Tribunale e di Pace) attualmente in servizio, di confidare nel loro contributo nell’ambito di una progettualità a lungo termine: in tal senso, è evidente che tale opzione consentirebbe di utilizzare tali onorari con pienezza di funzioni e recupero di efficienza del sistema giustizia.
Punto 2)
La magistratura onoraria attualmente in servizio rappresenta una risorsa da non disperdere per la competenza e l’esperienza maturate nell’esercizio ultradecennale delle funzioni giurisdizionali, sulla cui formazione lo Stato ha investito e investe fondi pubblici sin dall’anno 2004 con l’istituzione delle Commissioni distrettuali permanenti per la formazione e l’aggiornamento della magistratura onoraria assicurata dal CSM e oggi affidata alla Scuola Superiore della Magistratura.
Si aggiunga che i MO attualmente in servizio posseggono un’esperienza lavorativa completa nel settore giustizia, derivante, prevalentemente, dall’aver svolto o dallo svolgere ancora attività forense.
Da tempo, infatti, si è evidenziato che la mancanza di una base culturale comune alle figure impegnate nel sistema giustizia, fa sì che magistrati e avvocati operino su piani autonomi e distanti. Tale distanza è inconcepibile in altri sistemi ordinamentali, ove la comune origine forense delle diverse figure professionali si traduce in una maggiore maturità e saggezza del magistrato sia esso giudicante che requirente.
Il sistema ordinamentale italiano sconta pesantemente tale difetto originario come correttamente osservato da autorevoli esponenti della magistratura nelle premesse di un interessante volume intitolato “Giudice, Difensore e PM in aula”, scritto da magistrati e avvocati.
La maggior parte dei MO non ha abbandonato la professione forense ma continua parzialmente ad esercitarla, benché tra mille disagi imposti dalla incompatibilità circondariale, generalmente perché non sufficiente il reddito costituito dalle attuali indennità.
Appare, pertanto, opportuno prevedere una permanenza in servizio dei magistrati onorari, operativi all’entrata in vigore del decreto legislativo, fino all’eta’ pensionabile, e ciò per due ordini di motivi: tributare un giusto riconoscimento a chi svolge tali delicate funzioni da molti anni garantendo la sopravvivenza di numerosi Tribunali, Procure e Uffici del giudice di pace, in assenza totale delle garanzie minime previste per legge; non privare gli uffici di personale altamente efficiente.
Tale indispensabilità non è affatto venuta meno a seguito della chiusura dei Tribunali meno importanti perché tale soluzione ha, semplicemente, aumentato il carico di lavoro dei Tribunali e degli Uffici del giudice di pace.
Assolutamente falso è il dato del 6 % di produttività della MO rispetto alla magistratura professionale, citato nella relazione al ddl 1738.
E’ noto, infatti, che i Vpo svolgono le loro funzioni di pubblica accusa nei processi penali superando la percentuale del 90 % delle udienze trattate, e che in molte Procure svolgono anche attività di indagine per i reati di competenza del GDP, e in taluni casi anche del Tribunale monocratico; altrettanto noto è che i GOT hanno sempre contribuito a mantenere alto il livello di produttività dei Tribunali, in alcuni casi raggiungendo il pareggio con i togati.
A tal proposito si rappresenta che in alcuni Tribunali ai GOT sono affidati affari civili in alcuni settori di materie in via esclusiva.
La permanenza dei MO attualmente in servizio fino all’eta’ pensionabile appare opportuna per tutelare professionisti che hanno servito lo Stato e la collettività per moltissimi anni i quali, dopo la proroga di 12-16 anni, perderebbero ogni chance di reinserimento lavorativo autonomo o dipendente.
A conferma della irrinunciabilità del precedente punto a) vi è l’art. 8 della circolare prot. P-10358/2003 CSM, e successive modifiche ed integrazioni, relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di Tribunale, nella quale si afferma, il 30/1/2015: “La nomina di nuovi magistrati onorari, infatti, in luogo di quelli non confermati che pure bene hanno operato, oltre a privare l’ufficio giudiziario di un elemento che si e’ ben integrato, in favore di un nuovo soggetto che dovrà scontare un periodo iniziale di adattamento, comporta la temporanea scopertura del posto – quanto meno per il tempo necessario a coprirlo –– e, in caso di magistrati di nuova nomina, la necessita’ dello svolgimento del tirocinio previsto dall’art.6 della circolare, con conseguente ulteriore ritardo nella copertura del posto “.
Dunque, la permanenza in servizio sino all’età pensionabile dei MO in carica costituisce un vantaggio per lo Stato.
PUNTO 2)
L’organo di autogoverno della magistratura ha deliberato estendendo al massimo le competenze della magistratura onoraria di Tribunale proprio perché ne ha riconosciuto il valore di pilastro insostituibile. Invertire completamente la rotta comprimendone il ruolo, contrasterebbe con tale orientamento.
Si propone quindi di consolidare ed estendere le competenze dei MO sia di quella futura sia di quella in servizio, a prescindere dall’inserimento o meno nell’ufficio del processo.
La circolare più recente del CSM indica la strada da seguire come obiettivo minimo al di sotto del quale non sarebbe assicurata la regolare amministrazione della giustizia alle condizioni attuali di organico.
A tal proposito si rappresenta che spesso anche la magistratura togata ha ravvisato la necessità di ampliar ancor più le competenze dei magistrati di Tribunale, al fine di sopperire alla cronica carenza di organico, suggerendo ad esempio il superamento del limite dell’art. 550 c.p.p. negli affari penali.
Il ddl 1738 prevede che gli attuali magistrati onorari di Tribunale dovrebbero essere fisicamente trasferiti negli uffici del giudice di pace, che già ora soffrono gravemente di carenza di strutture adeguate, strumentali e di personale amministrativo e di cancelleria. Tale trasferimento quindi aggraverebbe le condizioni in cui versano gli tali uffici provocando il collasso dell’intera giustizia di pace. Si cita sul punto il Presidente della Corte d’Appello di Roma, dott. Panzani “Credo sia assolutamente indispensabile unificare i criteri di retribuzione e dare ai giudici di pace una diversa organizzazione. Oggi essi non hanno una struttura efficiente dal punto di vista gestionale.” (Congresso UNIMO del 7 novembre 2014 a Roma- http://www.unimo.eu/page/4/?s=panzani).
Di contro, il suddetto trasferimento dei GOT all’ufficio del giudice di pace svuoterebbe ex abrupto i Tribunali con conseguente paralisi della giustizia ordinaria di primo grado.
Ne consegue che seguendo il progetto del ddl 1738 anche sotto tale aspetto, provocherà non già una maggiore efficienza del sistema giustizia bensì la sua paralisi definitiva!
PUNTO 3)
Si propone il superamento del pagamento mediante cottimo, che non trova riconoscimento alcuno neanche sul piano europeo, in quanto incide negativamente sulla serenità ed imparzialità del giudizio.
Per mero scrupolo argomentativo, si sottolinea, come da più parti nella magistratura togata e con raccomandazione 12/2010 Consiglio dei Ministri UE, si sia ribadito che il compenso del magistrato debba essere dignitoso e garantire gli epigrafati principi, e non dipendere esclusivamente dal numero di udienze né dalla quantità di decisioni assunte.
Al fine di uniformarsi ai dettami della Raccomandazione europea la remunerazione dovrebbe essere, proporzionalmente alle funzioni giurisdizionali attribuite parificata almeno a quella del magistrato di prima nomina con funzioni giurisdizionali, anche per poter consentire, ai MO in regime transitorio, di onorare per proprio conto agli oneri previdenziali: la misura non potrebbe dunque essere inferiore ad euro 3000,00 mensili al netto dalle imposte e previdenza. Tale tetto costituisce l’obiettivo principale.
In via del tutto subordinata, si potrebbe prevedere che solo i costi della previdenza e assistenza siano a carico del MO purché si mantenga l’importo suggerito sopra.
Il beneficio che deriverebbe allo Stato da entrambe le soluzioni consiste in ciò: in primo luogo, assicurerebbe una magistratura (onoraria e di pace) pienamente operativa a lungo termine e con ampiezza di funzioni, tale da giustificare gli investimenti formativi finora spesi.
Si osserva, poi, che i costi legati alla attuazione di tale soluzione sarebbero davvero poco onerosi per le casse dello Stato, anche a fronte del recupero di credibilità del nostro Paese da parte degli investitori stranieri e delle imprese nazionali.
Appare abbastanza chiaro che i fondi necessari a tale riforma già sono presenti, in quanto dall’unificazione del regime retributivo tra i vari giudici onorari e di pace, con eliminazione del cottimo deriverebbe una redistribuzione della attuali risorse economiche destinate alla magistratura onoraria e certezza ed invariabilità dell’imputazione di spesa.
L’ irrinunciabilità di una remunerazione congrua e della tutela previdenziale e assistenziale trova conforto pieno nella recente sentenza della Corte di giustizia, che si è espressa in materia di tutela previdenziale in favore di un giudice a tempo determinato in UK (la corte era stata richiesta di pronunciarsi in merito al rifiuto di concedere una pensione di vecchiaia» ).
Nella causa C 393/10, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito), con decisione del 28 luglio 2010, pervenuta in cancelleria il 4 agosto 2010-la suddetta Corte ha affermato il principio secondo cui l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, va interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell’accesso al regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del rinvio valutare. Inoltre, ha sottolineato come considerazioni di bilancio non possono giustificare tale discriminazione.
Ne deriva che, l’omogeneizzazione dei criteri di pagamento della magistratura onoraria in regime di proroga non dovrà contrastare con le indicazioni della raccomandazione n. 12/2010 UE che stigmatizza il cottimo, sottolineando come il pagamento indennitario del magistrato contrasta con la serenità, imparzialità e indipendenza che deve essere assicurata al giudice nell’espletamento della fondamentale funzione decisoria.
Inoltre, tale omogeneizzazione non potrà determinare una ulteriore occasione di sfruttamento dei magistrati già attualmente in servizio, magari riconoscendo un allineamento verso il basso degli emolumenti.
PUNTO 4) VARIABILE_
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A) INCOMPATIBILITA’ MAGGIORE a FRONTE DI REMUNERAZIONE ADEGUATA DIVERSA DAL COTTIMO.
-B) INCOMPATIBILITA’ circondariale a FRONTE DI REMUNERAZIONE INDENNITARIA maggiorata ma parificata tra MO di Tribunale e GDP a cui collegare una redistribuzione di competenze tra magistrati onorari di Tribunale e Giudici di pace in servizio
Innanzitutto, occorre osservare che l’irrigidimento del regime delle incompatibilità appare opportuno e corretto solo qualora la retribuzione del MO sarà adeguata alle funzioni svolte, ed in linea con il principio costituzionale di uguaglianza e con i principi della raccomandazione 12/2010.
Non appare affatto costituzionalmente orientato un irrigidimento qualora, come previsto dal ddl 1738, invece dovesse permanere un regime di retribuzione fondato sul cottimo, tanto più se ancorato al raggiungimento degli obiettivi, e affidato alla discrezionalità del potere esecutivo nonché al libero arbitrio dei Presidenti di tribunale e dei Procuratori così come stabilito nel progetto di riforma.
Tale regime non sopravviverebbe al vaglio della Corte Costituzionale per evidente violazione della separazione del potere giudiziario dal potere esecutivo, eppur occorre valutarne l’impatto sulle scelte della attuale magistratura in servizio anche sul piano della incompatibilità.
La incompatibilità con alternative professioni e funzioni può essere bilanciata solo ed esclusivamente dal riconoscimento di una adeguata retribuzione che non può essere riconosciuta in una misura inferiore ad euro 3000,00 mensili NETTI ancorché con previdenza a carico del MO.
Diversamente legiferando, la previsione di una diversa incompatibilità rispetto alla attuale situazione normativa, rischia di tradursi in una penalizzazione del MO, costretto a svolgere anche altre attività fuori dalla propria città con aggravio di spese mai compensato dalle entrate.
Le medesime considerazioni possono valere per altri profili di incompatibilità, nell’ambito dei rapporti di parentela e/o affinità.
Ma vi è di più.
La riforma della professione forense richiede un impegno nello svolgimento dell’attività forense esclusivo, come peraltro quello del magistrato onorario, prevedendo un’impossibilità di fatto di svolgere in maniera proficua entrambe le funzioni.
L’art. 21, I comma, della L. 247/2012 statuisce che la permanenza dell’iscrizione all’albo degli avvocati è subordinata alla dimostrazione, da parte degli iscritti, dell’esercizio continuativo abituale e prevalente della professione di avvocato.
Al successivo comma quarto, la stessa norma statuisce che la mancanza dell’effettività comporta la cancellazione dall’albo.
Tale norma deve essere letta in combinato disposto con il successivo comma 8, secondo il quale l’iscrizione gli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense e con il regolamento adottato circa un anno fa dalla Cassa Forense.
All’interno di questo quadro normativo di riferimento, bisogna porre la figura del magistrato onorario, nella sua doppia funzione di GOT e VPO, il quale, nella maggior parte dei casi è un avvocato iscritto all’albo forense, che però, qualora l’adottando regolamento di attuazione dell’art. 21 I comma non dovesse prevedere delle deroghe, rischierà la cancellazione dall’albo e conseguentemente l’impossibilità di esercitare la professione.
Tali considerazioni valgono sia per i MO attualmente in servizio sia per i quelli che saranno nominati in futuro e che faranno parte dell’ufficio del processo.
Se , quindi, il mantenimento del regime rigido di incompatibilità previsto dal ddl 1738 non sarà compensato da una retribuzione adeguata e da una copertura previdenziale e assistenziale, i Mo attualmente in servizio saranno costretti a dimettersi, con perdita dello Stato delle risorse umane qualificate sui quali si è investito in decenni anche livello formativo.
Non può sottacersi, tuttavia, che al fine di salvaguardare realmente l’indipendenza e l’autonomia del MO si impone un regime di incompatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative pubbliche e/o private molto rigido.
Come conciliare, dunque, entrambe le esigenze?
Si suggerisce, a tal fine, di lasciare alla personale scelta del MO, l’opzione di incompatibilità e di remunerazione adeguata alle proprie esigenze, per cui dovrebbe essere espressamente prevista la possibilità per chi svolge altre attività pubbliche o private al momento dell’entrata in vigore della riforma la possibilità di optare tra regime transitorio (remunerazione fissa di prima nomina con funzioni giurisdizionali e incompatibilità estesa) e regime nuovo (ufficio processo indennità inferiori ma incompatibilità ridotta).
…….
Per tutte le ragioni esposte il doppio binario per come delineato nel ddl 1738 non soltanto contrasta con quanto concordato con le associazioni di categoria nel corso delle varie audizioni presso il Ministero ma, inoltre, non rispecchia la volontà di nessuna delle parti interessate (MO e Magistratura Professionale) e certamente non contribuisce a rilanciare l’efficienza della giustizia.
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Premessi tali rilievi UDGDPO ed UNIMO propongono i seguenti emendamenti al ddl 1738 diretti a riportare la novella sul percorso di riforma individuato di concerto tra le associazioni di categoria della magistratura onoraria e il Ministro.
EMENDAMENTI
Art. 1 c.1 lett. n) si aggiunge: “superando il pagamento a cottimo”
Art. 1 c. 1 lett. q) si aggiunge: “ampliandone nel settore civile e nel settore penale le competenze”
Art. 2 c. 1 lett. a) è soppresso perché l’iter seguito per il mutamento della denominazione delle due categorie non è di riforma costituzionale.
Art. 2, c. 1, lett. a) dopo la frase “facendoli confluire tutti nell’ufficio del giudice di pace” si aggiunge: “salve le regole previste per i magistrati onorari e giudici di pace attualmente in servizio”.
Art. 1 c.1 lett. n) si aggiunge: “superando il pagamento a cottimo, per i magistrati onorari attualmente in servizio”
Art. 1 c. 1 lett. q) si aggiunge: “ampliandone nel settore civile e nel settore penale le competenze” Art. 2 c. 4 si aggiunge la lettera f) : “sono incompatibili con il ruolo di magistrati onorari di Tribunale e Giudice di Pace, coloro che, attualmente in servizio alla entrata in vigore del presente decreto, rientrando nella previsione della disciplina transitoria di cui all’art. 2 c. 16 del presente decreto, svolgano la professione forense o siano impiegati pubblici o privati, che non abbiamo provveduto entro termini determinati dal decreto delegato, a cancellare la propria iscrizione dal rispettivo albo o alle dimissioni dal privato/pubblico impiego”.
Art. 2, comma 5, lett. a) si aggiunge il nr. 4) “ le modalità di utilizzo dei magistrati onorari di pace disciplinate dal presente decreto, non si applicano ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio se non previo il loro consenso. In ogni caso, competenze e modalità di utilizzo di questi, saranno disciplinate dalle norme transitorie di cui all’art. 2 comma 16”.
L’art. 2 c. 8 lett. b) si aggiunge “previo consenso dell’interessato”
L’art. 2 c. 10 lett. b) è così sostituito: “prevedere i casi e il procedimento per il rinnovo dell’incarico al magistrato onorario sulla base di valutazioni di efficienza come già previste per il magistrato professionale; in nessun caso, può essere prevista la revoca dell’incarico se non in contraddittorio con il magistrato di pace (onorario) e per casi disciplinari gravi” (Tale articolo viene sostituito in ragione della grave incostituzionalità della formulazione originaria!)
L’art. 2 c. 13 lett. lettere a) e b) e c) soppresse perché superate dall’eliminazione del cottimo e dalla impossibilità di attribuire al MO anche futuro di compiti amministrativi e ancillari rispetto ai magistrati professionali
L’art. 2 c. 13 lett. e) viene modificato nel modo seguente: dopo la parola “misure” viene inserita le parole “comunque non”.
L’ art. 2 c. 14 lett. c) si aggiunge: “ anche in forma digitale e accesso remoto”
L’art. 2 co. 15 è soppresso (la proposta non contempla una unificazione di competenze funzionali tra gli attuali magistrati onorari di Tribunale e giudici di pace, per le ragioni già esposte, potrebbe essere discusso invece qualora il regime transitorio non prevedesse la retribuzione adeguata e svincolata dal cottimo; in caso contrario, tale articolo potrebbe essere condiviso se abbinato alla unificazione del sistema retributivo per tutti i magistrati onorari attualmente in servizio che ancori il pagamento alle udienze e provvedimenti, per i giudicanti, e alle ore di studio e indagine per i vpo; resta la ferma avversione per l’incostituzionale fondo di produttività affidato ai presidenti di tribunale e procuratori della repubblica).
REGIME TRANSITORIO
L’art. 2 c. 16 lett. a) viene sostituito nel modo seguente:
“i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 ( all’entrata in vigore dei decreti delegati)
(Tale modifica si rende necessaria per parificare l’età pensionabile con quella statuita per i magistrati professionali).
– art. 2 c.16 lett. a ) punti 1), 2), 3) e 4) sono soppressi.
– art. 2 c. 16 lett. b) “regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell’entrata in vigore del presente decreto attraverso la modifica dell’art. 43 bis dell’ordinamento giudiziario ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Sulla base di tali criteri il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e vpo e gdp secondo le rispettive materie di competenza civili e penali come normativamente estese.
Art. 2 comma 16 lettera b) punto 1) sono aggiunte dopo le parole “ medesimo decreto” le parole “ a domanda dell’interessato”
Art. 2 comma 16 lettera b) punti 3) e 4) soppressi ( le competenze sono stabilite per legge, non appare opportuno ancorarle alla discrezionalità del presidente del tribunale o procuratore)
Art. 2 comma 16 lettera b) punto 5) soppresso perché incostituzionale.
Art. 2 comma 16 punto 5) lett. c) soppresso perché incostituzionale.
I tre ultimi commi citati sono soppressi sono sostituiti dal seguente – art. 2 c. 16 lett. b) e c ): “prevedere che i criteri di pagamento dell’attività svolta dai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio siano elaborati, in deroga alla disciplina prevista dal presente decreto, richiamando le disposizioni relative agli emolumenti previsti per i magistrati di prima nomina con funzioni giurisdizionali, e comunque, non inferiori al netto dalle imposte ad euro 3000,00 mensili (euro 39.000,00 netti annuali), salvo rivalutazioni ISTAT”.
Art. 2 c, 16, punto 5) lett. d) è sostituito dal seguente “ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i gdp”
Art. 16, punto 5) lett e) è soppresso
All’art. 2 c. 17 è soppresso. ( Incostituzionale determina una indebita ingerenza del potere esecutivo sul giudiziario sia pur onorario).
Emendamenti su incompatibilità
ART. 4 si aggiunge il COMMA 6 “i magistrati onorari e giudici di pace attualmente in servizio che intendano optare per la disciplina transitoria di cui agli art. 2 comma 16, quanto alla competenza, durata dell’incarico e al trattamento economico, si applicano le norme sulla incompatibilità previste per i magistrati professionali”.
Formazione professionale
ART. 6 c. 3 si aggiunge dopo “Scuola superiore della magistratura”, “garantendo anche modalità di accesso online che favorisca la maggiore partecipazione ai magistrati svolgenti funzioni fuori dai capoluoghi di provincia.
Roma 8 /3 /2015
I presidenti di UNIMO e di UDGDPO