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Parere I commissione affari costituzionali SENATO su schema decreto attuativo riforma della MO

La U.N.I.M.O. ringrazia il Senatore Torrisi, già firmatario degli emendamenti al DDL 1738 proposti dalla associazione, per aver accolto molte osservazioni relative alle criticità allo schema di decreto attuativo della riforma della M.O. .

Roma, 14 giugno 2017

ll CDC di UNIMO

 

“Senato della Repubblica: Parere non ostativo della 1° Commissione sullo schema di decreto legislativo attuativo della riforma della M.O.

Legislatura 17ª – 1ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 197 del 13/06/2017
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
197ª Seduta
Presidenza del Presidente della Commissione
TORRISI
La seduta inizia alle ore 14,15.
Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (n. 415)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con condizioni e rilievi)

Il relatore TORRISI (AP-CpE-NCD), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con alcune condizioni: all’articolo 13, riguardante la destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace, occorre prevedere espressamente che la supplenza possa essere consentita solo in presenza di situazioni straordinarie e contingenti, in conformità alla disposizione di delega (articolo 2, comma 5, lettera b), della legge n. 57 del 2016); all’articolo 18, riguardante durata dell’ufficio e conferma, appare necessario introdurre il requisito negativo, previsto dalla disposizione di delega (articolo 2, comma 7, lettera b), della legge n. 57 del 2016), che consente la conferma nell’incarico solo in assenza di sanzioni disciplinari; infine, l’articolo 24 deve essere soppresso, in quanto la disposizione ivi prevista, riguardante l’attività dei magistrati durante il periodo feriale, non appare riconducibile a nessuna delle disposizioni di delega.

Reputa opportuno, inoltre, formulare ulteriori rilievi.

All’articolo 4, comma 1, riguardante i requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario, segnala, alla lettera alla f) e alla lettera h), l’inserimento di due requisiti non espressamente richiamati nella disposizione di delega (articolo 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016), mentre non si fa esplicito riferimento al requisito della professionalità, il quale invece è previsto tra i criteri di delega.

Sempre all’articolo 4, comma 3, con riguardo ai titoli di preferenza per il conferimento dell’incarico, rileva l’inserimento, alle lettere e), f), g), h) e i), di titoli che non trovano diretto riscontro nella disposizione di delega (articolo 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016).

Con riguardo all’articolo 18, relativo a durata dell’ufficio e conferma, al comma 13, in riferimento all’ipotesi di mancata conferma, non appare pienamente esercitato il criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), della legge n. 57 del 2016, in base al quale, in caso di mancata conferma, è preclusa la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario.

Quanto all’articolo 20, con riferimento ai doveri del magistrato onorario, evidenzia che la previsione della clausola di compatibilità, inserita nella norma relativa agli obblighi di osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, oltre a non essere presente nella disposizione di delega (articolo 2, comma 9, lettera a), della legge n. 57 del 2016), è suscettibile di introdurre elementi di aleatorietà.

All’articolo 21, commi 3 e 4, in riferimento alla revoca dell’incarico, l’elencazione dei casi che giustificano la procedura di revoca non appare tassativa, come invece sembrerebbe richiesto dalla disposizione di delega (articolo 2, comma 10, della legge n. 57 del 2016); inoltre, non è predisposto, come anche in questo caso richiesto dalla disposizione di delega (articolo 2, comma 11, della legge n. 57 del 2016), un articolato sistema sanzionatorio, previa individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare.

Con riferimento all’articolo 23, osserva che il regime retributivo previsto per i magistrati onorari, con particolare riferimento alla significativa riduzione delle indennità già a partire dal quadriennio successivo a quello in corso, presenta profili di rilevante criticità, in relazione al rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della retribuzione, desumibili dall’articolo 36 della Costituzione, in rapporto al previsto incremento di compiti a carico della magistratura onoraria. La norma, a suo avviso, è suscettibile di determinare anche una disparità di trattamento all’interno della stessa categoria di lavoratori, in quanto i magistrati onorari già in servizio subiscono, a partire dal quadriennio successivo a quello in corso, una significativa decurtazione dell’indennità, con conseguente equiparazione alla posizione economica dei magistrati onorari di prima nomina. Al riguardo, allo scopo di tenere conto della professionalità acquisita nel corso degli anni, potrebbe essere valutata la possibilità di prevedere un’applicazione graduale del nuovo regime. Analoghe perplessità suscita l’articolo 25, recante norme in materia di tutela previdenziale e assistenziale.

All’articolo 30, comma 1, con riferimento alla durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio, rileva che la norma non appare pienamente conforme al principio contenuto nella disposizione di delega (articolo 2, comma 17, lettera a), numero 2), della legge n. 57 del 2016), in quanto quest’ultima prevede la conferma nell’incarico per quattro mandati quadriennali, mentre la disposizione dello schema di decreto legislativo contempla ipotesi di rinnovo per soli tre mandati quadriennali

Segnala, infine, che la disposizione di delega di cui all’articolo 2, comma 8, della legge n. 57 del 2016, riguardante la procedura di trasferimento d’ufficio o a domanda dell’interessato, non sembra trovare attuazione nello schema di decreto legislativo in titolo

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP), nel concordare con la proposta di parere avanzata dal relatore, ritiene opportuno che il rilievo riferito all’articolo 4, comma 3, in materia di titoli di preferenza per il conferimento dell’incarico, sia formulato come condizione.

Il relatore TORRISI (AP-CpE-NCD) conviene con l’osservazione della senatrice Lo Moro e riformula il parere nei termini da lei indicati.

La Sottocommissione conviene.