RISPOSTA CSM su QUESITO Presidente AGHINA: assegnazioni degli affari ai GOT dopo la riforma

Pubblichiamo con i più sentiti ringraziamenti al  Presidente AGHINA, che non manca mai di contribuire con meticolosa attenzione e sensibilità alla ricostruzione pratica dei problemi e conseguenze della riforma ORLANDO.

 

1) – 530/VV/2017 –  (relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI)

Quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata (nota n. 2960 indata 19.9.2017) sulla portata applicativa dell’art. 30.2 del D. lgs.vo n. 116/2017 relativo all’assegnazione dei procedimenti civili e penali dei got all’interno dei Tribunali.

Il Consiglio,

Letto il quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata in data 19 settembre 2017 in materia di impiego dei giudici onorari di Tribunale a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 13.7.2017 n. 116, osserva quanto segue.

Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, nel dettare “disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio”, ha, tra l’altro, previsto:

– all’art.30, primo comma, lett.b) che, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, il Presidente del Tribunale ”…può assegnare anche se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 11, comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b) del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale”;

al secondo comma dello stesso articolo che “Resta ferma l’assegnazione dei procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data, nonché la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data. Per i procedimenti nelle materie di cui all’articolo 11, comma 6, lettera a), numero 3), resta ferma l’assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017”.

Il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata ha sostanzialmente investito il Consiglio della questione relativa agli effetti dell’approvazione del decreto di riforma della magistratura onoraria sugli affari assegnabili ai GOT in base alle nuove tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019.

Il predetto dirigente, infatti, dopo aver ricordato che i nuovi progetti tabellari erano stati disposti in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 13.07.2017, n.116 e dopo aver correttamente interpretato le disposizioni contenute nell’art.30, secondo comma, del citato decreto – e cioè che i giudici onorari di pace già in servizio come GOT alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (15 agosto 2017) potevano continuare a trattare tutti i procedimenti a loro già assegnati entro la predetta data (o entro quella del 30.06.2017 per le controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie) – ha chiesto di conoscere l’avviso del Consiglio in merito alla possibilità di considerare perfezionata l’assegnazione dei procedimenti ai GOT in data antecedente al 30.06.2017, per effetto della semplice previsione tabellare.

Si legge, infatti, nel quesito “Poiché i progetti tabellari dei Tribunali sono stati predisposti sulla base delle attribuzioni dei got previste nella circolare menzionata in precedenza, si chiede, pertanto, di conoscere se (come sembra allo scrivente) detta previsione possa essere ricompresa nell’ambito di cui all’art.30.2, intendendosi “l’assegnazione” dei procedimenti civili e penali ai got (antecedente al 30.06.2017) già perfezionata con la previsione tabellare”.

Nel prosieguo del quesito si comprende, peraltro, che l’interpretazione estensiva viene proposta per la preoccupazione che “laddove la risposta al quesito fosse quella opposta, i Presidenti dei Tribunali interessati alla fattispecie sarebbero evidentemente costretti a modificare le proposte tabellari già depositate, con comprensibili ritardi nel completameno delle procedure in itinere ed inevitabili criticità derivanti dalla rimodulazione del progetto organizzativo degli uffici”.

Orbene, ritiene il Consiglio che l’interpretazione suggerita dal Presidente del Tribunale non possa essere condivisa.

In questa materia, infatti, il concetto di assegnazione è sempre stato riferito alla distribuzione del lavoro tra i giudici dell’ufficio: anche l’art.43 bis dell’Ordinamento giudiziario, ora abrogato dal decreto legislativo 116 del 2017, prevedeva che “i giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione”.

Allo stesso modo, l’attuale circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019, riferisce chiaramente il concetto di assegnazione “alla distribuzione del lavoro tra i giudici”: così il capo V della predetta circolare, sotto la rubrica “Criteri per l’assegnazione degli affari”, detta le regole che devono seguire i dirigenti per la distribuzione del lavoro tra i giudici dell’ufficio, compresi quelli onorari.

Né a diversa conclusione può condurre l’inciso “in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura”, contenuto nel riportato secondo comma dell’art. 30. Tale inciso si riferisce infatti ad una assegnazione già compiuta, sulla base di un criterio tabellare valido ed efficace; non può invece essere inteso nel senso di alterare il concetto semantico e giuridico di assegnazione al punto da farvi rientrare la distribuzione tra i singoli giudici di affari e procedimenti che non sono neppure sorti.

Pertanto, nel primo quadriennio successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, le modalità di utilizzo dei giudici onorari di pace sono quelle delineate dall’art. 30 del predetto testo normativo, ossia dell’impiego nell’ufficio per il processo (che per i giudici onorari di pace già in servizio come giudici di pace potrà avvenire soltanto a domanda) nonché, nei termini che ora si specificheranno, nell’assegnazione diretta di procedimenti e nell’inserimento nei collegi.

Quanto all’assegnazione diretta di procedimenti, l’art. 30, comma 2, del decreto legislativo 116/2017, chiarisce appunto che i giudici onorari di pace, già in servizio come GOT alla data di entrata in vigore del predetto decreto, potranno continuare a trattare (e definire) i procedimenti che siano stati loro formalmente ed individualmente assegnati entro la data del 15 agosto 2017 (data anticipata dal legislatore al 30 giugno 2017 per le sole controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie). Inoltre, i giudici onorari di pace, già in servizio come GOT alla data di entrata in vigore del predetto decreto, potranno trattare (e definire) anche nuovi procedimenti che non siano stati loro assegnati entro le suddette date purché non rientranti tra le materie di cui all’articolo 11, comma 6, lettere a) e b) del medesimo testo normativo[1].

In proposito è bene precisare che tali “nuovi procedimenti” sono sia le cause iscritte a ruolo dopo il 15 agosto 2017 sia quelle iscritte prima di tale data ma alla stessa data non ancora assegnate al magistrato onorario. Pertanto il concetto di “nuovi procedimenti” va inteso in chiave soggettiva ed estensiva, ossia come procedimenti “nuovi” per il magistrato onorario cui sono assegnati, anche se già pendenti nell’ufficio; una diversa interpretazione sarebbe contraria ad ogni logica e, sul piano sistematico, non terrebbe in considerazione la diversa formulazione utilizzata dal legislatore alla lettera c) del medesimo comma 1 dell’art. 30, dove si discorre di “procedimenti civili e penali di nuova iscrizione”.

Pare altrettanto opportuno precisare che non vi sono limiti quantitativi all’assegnazione di siffatti “nuovi procedimenti”, con il risultato che, sempre e solo nel suddetto primo quadriennio, sarà possibile, nel rispetto della normativa secondaria fino ad ora esistente (le “deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura” cui si riferisce la lettera b del comma 1 dell’art. 30), assegnare ai giudici onorari anche un intero ruolo, pur non ricorrendo le ipotesi di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 116/2017.

Ugualmente, per quanto riguarda i procedimenti collegiali, i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto come giudici onorari di tribunale potranno continuare a comporre i collegi soltanto per la trattazione delle cause che siano state formalmente assegnate allo stesso collegio antecedentemente alla predetta data.

Infine, per i nuovi procedimenti collegiali, il quinto comma del citato art.30, prevede che sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, “i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1, fermi i divieti di cui all’art. 12 nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti”.

Ciò comporta che, per il settore civile, i vecchi GOT non potranno comporre i collegi nella materia fallimentare e in quella trattata dalle sezioni specializzate (tra le quali non rientra la materia della famiglia, che non può considerarsi una sezione specializzata in senso tecnico), mentre per il settore penale il divieto riguarderà il Tribunale del riesame ed i reati di cui all’art. 407 co.2 lett. a) c.p.p., fermi i limiti alle predette preclusioni fissati nei commi 6 e 7 dello stesso art. 30.

Infine, con riferimento alla preoccupazione manifestata dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata in merito alla necessità di apportare modifiche ai progetti tabellari, appare sufficiente osservare che, eventuali soluzioni non rispondenti alla novellata regolamentazione, potranno essere oggetto, in sede di delibera consiliare di approvazione delle tabelle, di un invito ad adottare una variazione tabellare conforme al mutato quadro legislativo.

Pertanto, si

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa affermando che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116/2017 la mera previsione tabellare, quand’anche approvata, non equivale ad assegnazione del procedimento.

Inoltre, nel primo quadriennio successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, i giudici onorari di pace in servizio alla data del 15 agosto 2017 come giudici onorari di Tribunale:

–       per i procedimenti di competenza monocratica, possono continuare a trattare e definire quanto loro già assegnato prima del 15 agosto 2017, data di entrata in vigore della stessa norma, tranne che per il settore del lavoro e della previdenza ed assistenza obbligatorie, nel quale possono continuare a trattare e definire quanto loro già assegnato prima del 30 giugno 2017;

–       per i procedimenti di competenza monocratica, possono altresì trattare e definire quanto loro assegnato anche dopo il 15 agosto 2017, purché non relativo alle materie di cui all’art. 11, comma 6, lettere a) e b), per le quali, dopo la stessa data, è preclusa ogni assegnazione;

–       per i procedimenti di competenza collegiale, potranno continuare a comporre i collegi per le cause già formalmente assegnate al collegio prima del 15 agosto 2017;

–       per i procedimenti di competenza collegiale, non assegnati al collegio entro il 15 agosto 2017, i giudici onorari di pace, già giudici onorari di Tribunale, potranno continuare a comporre i collegi tranne che per le materie indicate dall’art. 12 del decreto legislativo n. 116/2017, fermi i limiti alle predette preclusioni fissati nei commi 6 e 7 dell’art. 30 dello stesso testo normativo.



[1] Tali materie escluse sono, per il settore civile: i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dall’articolo 615, secondo comma, e dall’art. 617, secondo comma, del codice di procedura civile, nei limiti della fase cautelare; i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace; i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie; i procedimenti in materia societaria e fallimentare; i procedimenti in materia di famiglia. Le materie escluse nel settore penale sono invece: i procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 c.p.p; le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare; i giudizi d’appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace; i procedimenti di cui all’articolo 558 c.p.p. ed il conseguente giudizio. E’ bene però precisare che anche in tali materie ad essere precluso non è l’utilizzo dei giudici onorari ma l’assegnazione diretta, nei loro riguardi, di procedimenti. Invece ben sarà possibile, pure in tale materie, l’utilizzo dei giudici onorari all’interno dell’ufficio per il processo ed ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 116/2017, con conseguente possibilità di delega di provvedimenti definitori nei casi stabiliti dal comma 12 del medesimo articolo, tra i quali rientrano anche i “procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatorie”.