Ordini del giorno elaborati da UNIMO ed accolti dal relatore Guerini

La Camera,
premesso che:
ai sensi dell’articolo 2, comma 13 lettera A, del disegno di legge in esame è previsto che l’indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile;
tale modalità di pagamento è prevista per tutti i giudici onorari, quindi anche per coloro che operano in regime transitorio e, pertanto, appare ragionevole che per questi ultimi sia recepito quanto indicato dalle associazioni di categoria in proposito,
impegna il Governo
a riconoscere per i magistrati onorari in regime transitorio una retribuzione lorda annua non inferiore a € 36,000,00 come importo minimo della componente fissa, ferma la quota incentivante da determinarsi secondo rigorosi parametri oggettivi, al fine di garantire lo svolgimento della libera e autonoma attività giurisdizionale in modo dignitoso.
9/3672/8. Tartaglione, Giuseppe Guerini, Greco.

La Camera,
premesso che:
ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del progetto di legge in esame «Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 100.550 per l’anno 2016, di euro 201.100 per l’anno 2017 e di euro 100.550 per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016- 2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;
ancorare la retribuzione delle indennità alle risorse che costituiscono il fondo che annualmente il potere esecutivo avrebbe il compito di determinare nel suo ammontare (peraltro incerto e variabile di anno in anno a secondo delle contingenze economiche) si tradurrà in una potenziale ingerenza del potere esecutivo sul potere giudiziario, sia pur onorario, condizionandone autonomia e funzionamento mediante la pressione del fondo;
potrebbe inoltre accadere che gli stanziamenti economici da destinare a tale fondo non riescano a coprire il fabbisogno reale del numero di MO da impiegare per il regolare funzionamento del sistema giustizia ovvero le limitate risorse finanziarie potrebbero imporre ai Presidenti e Procuratori di occupare un numero inferiore di MO ovvero di affidare loro un numero minore di affari, con evidenti ricadute negative sull’efficienza degli uffici e sul raggiungimento degli obiettivi di efficienza e celerità della giustizia,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa anche al fine dell’eventuale adozione di iniziative normative volte, nei limiti delle compatibilità finanziarie, a svincolare la retribuzione dei magistrati onorari dal fondo e a reperire le risorse economiche idonee ad assicurare ai magistrati onorari una retribuzione che sia costante e non soggetta a riduzioni imprevedibili.
9/3672/9. Giuseppe Guerini, Greco.