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PARERE CONSIGLIO DI STATO su quesito governo “stabilizzazione” M.Onoraria

Cari colleghi, qui di seguito riportiamo il link al  parere del Consiglio di Stato adunanza 23.3.2017, su quesito del Governo in ordine alla possibile stabilizzazione della M.O. al termine dei 4 mandati quadriennali di cui alla legge delega 57/2016.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5TO55CVSO7GIKRBLOLPZIR4IVM&q

Segnaliamo un passaggio importante contenuto alla lettera c) che si riporta :

c) Può concepirsi un’ulteriore ipotesi astrattamente sussumibile nel termine “stabilizzazione”. Si potrebbe in particolare ipotizzare, per una parte dei giudici onorari in servizio, la mera “conservazione dell’incarico in corso” sino al conseguimento della età pensionabile. La fattispecie, invero, è stata già impiegata in passato dalla legge 18 maggio 1974, n. 217 con riguardo ai vice pretori onorari incaricati (“Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell’articolo 32 dell’ordinamento giudiziario”).L’ipotesi offre una qualche possibilità operativa nei seguenti termini, anche se è rimessa in ogni caso al Legislatore. Un rapporto è “onorario” quando il conferimento dell’ufficio avviene senza previo contratto di lavoro. La “continuazione” del rapporto di servizio onorario oltre il termine originario di durata resta (in astratto) “non professionale” ‒ nel senso di non comportare l’instaurazione di un rapporto di impiego ‒ se la norma ha cura di precisarne la permanente precarietà, ovvero la libera revocabilità in ogni tempo. Diversamente, l’incarico darebbe sostanzialmente luogo all’incardinamento in un ufficio. La fattispecie normativa dovrebbe tuttavia essere attentamente calibrata, in quanto rischia di apparire elusiva dei tratti tipici (e costituzionalmente imposti) della funzione giurisdizionale onoraria, contraddistinta dal tempo determinato e dalla attribuzione un compito specifico. La Corte costituzionale ‒ nel contesto (sia pure diverso da quello in esame) di una norma regionale che non prevedeva il concorso pubblico ai fini della successione di un ente pubblico nei rapporti di lavoro del personale già dipendente di un altro ente privato ‒ ha ritenuto integrata la violazione dell’articolo 97 Cost., specificando che non poteva “indurre a diversa conclusione l’espressa esclusione, sancita nella norma censurata, dell’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione non può che risolversi nell’insorgenza di un rapporto di impiego pubblico alle dipendenze di quest’ultima” (sentenza n. 134 del 2014). D’altra parte occorre segnalare che la Corte costituzionale non ebbe mai a sindacare la legittimità del richiamato precedente normativo del 1974 in relazione all’articolo 106 della Carta Fondamentale; difatti, con la sentenza n. 105 del 1983, la Corte vagliò la legge n. 217 del 1974 con esclusivo riferimento al parametro rappresentato dall’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui la disciplina legislativa dettata per i vice pretori incaricati non era stata estesa anche ai vice pretori reggenti.”

Notiamo con molto favore che è stato accolto lo spunto delle associazioni di categoria già pubblicato:

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in accordo con la proposta unitaria:

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Ora non resta che procedere con la proclamata astensione, e con il tavolo tecnico, per una nuova legge  che consenta di accogliere tali istanze. Seguirà comunicato ufficiale.

CDC UNIMO