Breve sintesi sul corso SSM 29 settembre 2016 MILANO

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 Relazione sul  corso della formazione decentrata della scuola superiore della magistratura onoraria distretto  MILANO tenutosi il 29 settembre 2016- La riforma della magistratura onoraria una riforma della giuridizione-n. Dl16376   

 Sentiti ringraziamenti al dott. Sergio Rossetti, responsabile del corso, e alla collega nostra iscritta Rita Bottiglieri, per la ottima riuscita dell’evento, che si è connotato per un discorso di apertura con cui si è sottolineata l’importanza  imprescindibile della magistratura onoraria nella giurisdizione e di una riforma che, con legge 57/2016, pur con le sue luci ed ombre, ha avuto il merito di aver messo mano in maniera sistematica alla questione.

Il presidente del Tribunale di Milano, Dott. Roberto Bichi, nel discorso di  benvenuto, ha  illustrato i tratti salienti della storia  della magistratura  onoraria e posto l’accento sulla  sua importanza partendo dalla esperienza dei giudici conciliatori.

Il dott. Massimo Orlando,  consigliere di Corte di Appello, già membro dell’ufficio legislativo del ministero all’epoca della elaborazione del DDL 1738 poi divenuto legge 57/2016, ha fornito una sua spiegazione circa le ragioni di una riforma attesa da anni:   dalla constatazione della ingiusta disparita’ di trattamento economico tra Gdp e mag.on di tribunale, della anomalia del ripetersi di proroghe annuali da decenni, dalla verifica della fondamentale l’importanza del lavoro svolto dalla magistratura onoraria, si è pensato alla unificazione delle figure, ad un fisso mensile uguale per tutti e una congrua durata del servizio. Di qui, si è previsto due mandati quadriennali  per i nuovi magistrati nominandi, e  4 mandati quadriennali per chi è già servizio per un totale di anni 16, nonché per un primo biennio l’inserimento dei magistrati nominandi nell’ufficio del processo al fine di concretizzare anche questo modulo organizzativo.  Non molto gradita la sua osservazione circa  la maggiore valenza numerica dei magistrati onorari negli altri paesi europei, già accennata al congresso di UNIMO di Roma in novembre 2014.

IL presidente del tribunale di Genova, dott.  Claudio Viazzi  ha ricordato come altri passati  progetti di legge non erano giunti al traguardo dell’attuale riforma, attribuendolo alla assenza di legame corporativo tra le associazioni rappresentative. Mentre in ordine alla riforma come approvata in Parlamento, la ha giudicata   “più pasticciata di quella originaria” ritenendo trattarsi più di uno strumento  per far partire l’ufficio del processo, a cui peraltro non sono state assegnate le necessarie risorse anche di personale tecnico e amministrativo, che di tutela della magistratura onoraria in servizio. A tal fine, ha valutato negativamente la mancata abrogazione della norma dell’ordinamento  giudiziario, secondo cui i Got possono essere utilizzati solo in caso di carenza di organico dei togati e  con funzioni suppletive, peraltro, ormai non attuata in molti tribunali nei quali i Got partecipano regolarmente alla distribuzione tabellare degli affari. Si è infatti preoccupato che della imminente paralisi degli uffici del giudice di pace, ormai ridotti a poche unità, sui quali graverà un carico di lavoro impossibile da smaltire qualora aumentasse la competenza senza poter utilizzare i got nei primi quattro anni dalla riforma, al contrario, i Got per  i primi 4  anni sarebbero costretti a rimanere  nei tribunali ed in soprannumero a guadagnare ancor meno.

 Interveniva la dott.ssa ROSSANA FERRARI, presidente di UNIMO e giudice onorario di Tribunale in Genova,  precisando che  la riforma per la prima volta ha realizzato un assetto organico della magistratura on.,  a cui in passato non si era provveduto probabilmente per le caratteristiche peculiari della mag.onoraria. Invero, per accedervi, negli ultimi concorsi, e’richiesto un titolo imprescindibile-laurea in giurisprudenza- e titoli di preferenza -un alto voto di laurea, il titolo di avvocato, l’insegnamento di materie giuridiche ecc.

Lo stesso non accade nel resto di  Europa dove il magistrato è opera quisque de popul,  ha invero ricordato che  la collega, Giovanna Schirra,  inviata di UNIMO  a Danzika la scorsa estate per un convegno europeo dei mag.on. ha potuto constatare che i titoli abilitativi negli altri paesi non erano la laurea in giurisprudenza, come del resto, nel caso del vecchio giudice conciliatore italiano.

Le qualità e competenze richieste agli onorari ha fatto sì che solo vpo got e gdp siano ricompresi nella unificazione non anche gli altri onorari previsti dall’ordinamento, che, per specifiche competenze di altissimo livello di specializzazione nelle materie psicologiche e pedagogiche, provengono da altri settori.

Finalmente, il  ruolo unico previsto dalla riforma 57/2016  ha riconosciuto finalmente uno status alla magistratura onoraria sottraendola alla zona grigia in cui versava.

Mentre il lamentato o prospettato problema di non essere corporazione è stato  superato  ormai, come dimostrato dagli ultimi incontri e rapporti con  il  ministero connotati dalla proposizione di più di un documento comune.

La dott.ssa Ferrari ha sottolineato come il primo decreto legislativo ha colmato un vuoto di rappresentatività con l’accesso  ai consigli giudiziari anche dei Vpo e GOT seppure  ancora manca una rappresentanza al Csm. Si è anche rimarcato come sia stato un fatto positivo la previsione  di sanzioni disciplinari graduate che consenta la proporzione tra fatto e risposta sanzionatoria, laddove in precedenza vigeva solo la alternativa tra revoca o archiviazione, altrettanto positivamente si è accolta  la previsione, ancora non attuata, del superamento del cottimo,  illegittimo,  con la previsione di una quota fissa che si proporrà con forza sia erogata  anche in caso di malattia, maternità e riposo forzato nel periodo feriale. Si è anche rimarcato come  la quota variabile,  per non mantenere i tratti di incostituzionalità,  non può essere assoggettata  alla discrezionalità dei presidenti ma normata con legge e circolari. Altrettanto incostituzionale è il mantenimento per altri 4 anni della disparità retributiva tra i Magistrati onorari di tribunale e i GDP nonostante lo statuto unico.

 Interveniva il prof. Scarselli concordando  con il dott. Viazzi sull’uso della nostra riforma per far partire l’ufficio del processo e sullo scarso coordinamento con le norme del c.p.c. ed ordinamentali.

Ha criticato il primo decreto ritenendolo mal elaborato, sottolineando come in caso di accoglimento delle nostre richieste,  ossia,   stipendio fisso e pensione,  coi 16 anni di servizio verranno meno i requisiti della   onorarietà.

IL dott. Fumo, che si e’occupato della formazione decentrata, ha ricordato che fin dal 2011-2012 anche i magistrati onorari sono divenuti fruitori della formazione decentrata e centrale in quanto colleghi.

Nello stesso senso l’avv. Nicoletta Giorgi del comitato direttivo della SSM e la dott.ssa Giovanna Ichino Pres.di sez.del trib.di Milano, che ha informato di intendere chiedere anche per gli onorari la comunicazione delle decisioni in merito alle impugnazioni dei propri provvedimenti.

Nel pomeriggio,  sono intervenuti il dott. Claudio Castelli pres. della corte d’appello di Brescia che auspicato che le decisioni sulle tabelle siano prese con la partecipazione anche della sezione specializzata della mag.on. in consiglio giudiziario, visti gli effetti di tali decisioni sulla categoria. Ha dubitato della legittimità  della presenza del presidente della Corte di Appello, colui che promuove l’azione disciplinare, nel procedimento che culmina con le decisioni in materia disciplinare.

Molto gradita la sua riflessione,  rivolto al ministro  Orlando,  secondo cui non corrisponde a verità ciò che spesso viene rimarcato per giustificare le scarse concessioni economiche alla categoria, ossia la carenza di risorse, avendo appreso che il  ministero ha appena ricevuto  1 miliardo di euro recuperato anche dal fondo unico giustizia, e aggiungendo che  quando le spese di giustizia sono indispensabili e non superflue di solito  la copertura è assicurata da supplementi di stanziamenti!!

Il dott. Francesco Greco che ha esordito ricordando l’indispensabilita’ dei Vpo e proponendo siano chiamati solo vice procuratori e non più onorari. Ha poi fatto presente che sta organizzando sezioni specializzate a cui accederanno i Vpo con affidamento degli affari secondo criteri di trasparenza, trattandosi  di misure che  incidono sugli emolumenti quindi sulla vita delle persone.  Sul concetto di trasparenza degli incarichi ha insistito parecchio.

Di seguito il dott.Gioacchino Natoli, attuale capo del dipartimento organizzazione giudiziaria del ministero, ha fatto un excursus delle norme sull’ufficio del processo cui accederanno i nuovi m.onorari  (e per la verità anche i vecchi magistrati onorari negli ultimi 4 anni, se non verrà cambiata la norma,  come UNIMO chiede da tempo  insieme con VIAZZI E SCARSELLI,  per l’evidente demansionamento). Di importanza essenziale, il calcolo percentuale della attività giurisdizionale fornita dalla magistratura  onoraria  riconosciuto dal dott. NATOLI che si assesta  almeno al 35 % , smentendo così il suo predecessore che ci assegnava il 6% come nella relazione accompagnatoria del DDL 1738, impegnandosi a sollecitare il ministero per l’elaborazione dei decreti attuativi che mancano, con piena disponibilità al dialogo.

Il presidente del trib. di Torino dott. Massimo Terzi ha  concordato con   Viazzi , facendo rilevare che il ministero non ha chiesto sulla riforma il parere della magistratura togata ed auspicando che prima dei prossimi decreti sia ascoltata, unendosi a tale richiesta anche il dott.Rosario Spina presidente uscente della   8a Commissione del Csm,  ricordando come neanche il parere del Csm sia stato ascoltato.

Il dott. Spina ha spiegato il significato della circolare del Csm (del 13 gennaio 2016) per quanto  riguarda il pagamento dell’attività  fuori udienza  collegandola  sostanzialmente solo ai provvedimenti ai sensi dell’art. 281 sexies  c.p.c, dimenticando, però, giova osservare, che in tal caso, la circolare nulla avrebbe innovato,  dal momento che la redazione della sentenza secondo la norma richiamata è già considerata pronunciata in “udienza” sicché non si avrebbe avuto alcuna necessità di alcuna interpretazione estensiva.  Nulla replicava alla domanda della dott.ssa Ferrari  circa l’auspicato pagamento del fisso come svincolato dalla presenza, quindi anche per il caso di malattia maternità e ferie, continuando a trincerarsi dietro la normativa che prevede il solo pagamento delle indennità di udienza.

Infine il dott. Francesco Vigorito Presidente di sezione al tribunale di Roma e già membro del Csm ha aggiunto che la normativa ha inserito la magistratura onoraria  all’interno della giurisdizione,  infatti, col riconoscimento di status , si perviene all’inserimento quali organi della giurisdizione a pieno titolo, con tutto quello che ne consegue.

Dagli interventi in aula, si è potuto constatare che molti colleghi non sono informati riguardo alla riforma e tutte le iniziative intercorse negli anni addietro, UNIMO si ripropone di mantenere un costante aggiornamento mediante pubblicazioni sul sito sia mediante organizzazione di ulteriori prossimi convegni.

CDC UNIMO

dott.ssa PAOLA SUGLIA (VPO MONZA)

dott.ssa ANTONELLA PINI (GOT MONZA)